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Legge sulla formazione dei docenti e sulla Scuola alta pedagogica di Lucerna (Legge sulla PH) (PH-Gesetz) - Principi fondamentali

39 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (39)

Testo normativo (39 Articoli)

**Generale**

1. Il Cantone si occupa della formazione di base, della formazione supplementare e della formazione continua degli insegnanti e promuove il ricambio generazionale nel corpo docente.

2. Il Cantone gestisce la Scuola Universitaria Pedagogica di Lucerna per la formazione degli insegnanti. Può incaricare altri enti di diritto pubblico e privato di compiti legati alla formazione degli insegnanti.

3. Il Cantone promuove il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione cantonali degli insegnanti.

1. **Obiettivi Educativi**

1. Obiettivo dell'istruzione è la promozione continua, mirata e sistematica delle conoscenze, delle competenze, dell'orientamento all'azione eticamente fondato, della capacità di comunità, della capacità e disponibilità ad apprendere dell'individuo in vista di una progettazione sensata della vita.

2. L'istruzione promuove la capacità di riflessione, azione e sviluppo dei singoli individui, delle loro comunità e della società.

3. Essa abilita le persone a fornire prestazioni, ad assumere responsabilità personali, a contribuire alla vita sociale, culturale ed economica e a dimostrarsi in esso.

1. **Obiettivi Educativi**

1. La formazione degli insegnanti fornisce le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti necessari per l'esercizio della professione a livello della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Scuola Universitaria Professionale di Lucerna - Generale

1. L'Alta Scuola Pedagogica di Lucerna (di seguito: alta scuola pedagogica) è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Lucerna.

2. Essa pianifica, regola e gestisce i suoi affari sulla base di un accordo di prestazione nel contesto della costituzione e della legge.

3. Essa stabilisce la propria organizzazione in uno statuto, nella misura in cui la presente legge non disponga diversamente.

Scuola Universitaria Professionale di Lucerna - Generale

1. L'Università pedagogica assume i compiti della formazione degli insegnanti, nella misura in cui questi non sono affidati a terzi. Essa

a. forma gli insegnanti delle scuole elementari,

b. contribuisce con offerte specifiche alla formazione degli insegnanti delle scuole superiori e della formazione professionale,

c. assume compiti di introduzione alla professione e offre formazioni aggiuntive e corsi di aggiornamento per insegnanti di tutti i livelli,

d. offre offerte di formazione e di aggiornamento per altri professionisti dell'educazione,

e. svolge ricerca e sviluppo nel campo professionale,

f. fornisce servizi correlati ai suoi compiti di istruzione e ricerca e si occupa del trasferimento delle conoscenze nella società e nell'economia.

2. L'Università pedagogica può assumere ulteriori incarichi nel sistema educativo. Può in particolare

a. garantire l'accesso alle sue offerte formative attraverso misure adeguate,

b. fornire servizi per il Cantone di Lucerna e altri interessati,

c. supportare il Cantone e altri interessati nello sviluppo del sistema educativo, nell'affrontare questioni pedagogiche e nella collaborazione in materia educativa a livello regionale, nazionale e internazionale.

3. L'Università pedagogica opera nell'adempimento dei suoi compiti secondo i principi costituzionali e il principio di parità di opportunità.

4. Presupposta un'apposita autorizzazione nell'accordo sulle prestazioni, l'Università pedagogica può affidare singoli compiti a terzi.

1. Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Generale

1. La libertà di ricerca e insegnamento è garantita.

2. L'istituto pedagogico adotta misure per garantire la responsabilità etica della scienza.

Scuola Universitaria Professionale di Lucerna - Generale

1. L'Alta Scuola Pedagogica collabora nel suo ambito di competenza con le scuole elementari, i licei, le scuole di formazione professionale, l'Università di Lucerna, la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Centrale, la Biblioteca Centrale e Universitaria, altre alte scuole pedagogiche, nonché con ulteriori istituzioni, organizzazioni e terzi interessati.

2. Essa promuove lo scambio tra ricercatrici e ricercatori nonché tra studenti e studentesse.

1. Alta scuola pedagogica di Lucerna - Autorità cantonali

1. Il Consiglio Cantonale

a. decide, con il preventivo, l'incarico politico di prestazione per il settore dell'istruzione superiore,

b. decide, con il preventivo, il budget globale per il settore dell'istruzione superiore,

c. approva l'adesione all'Accordo inter-cantonale sulle scuole universitarie professionali nonché ad altri accordi inter-cantonali e contratti con contenuto normativo, nella misura in cui la responsabilità per la conclusione non sia attribuita esclusivamente al Consiglio di Stato,

d. prende atto del rapporto di gestione dell'alta scuola pedagogica.

1. Alta scuola pedagogica di Lucerna - Autorità cantonali

1. Il Consiglio di Governo

a. emana le normative necessarie per l'esecuzione di questa legge, della legge federale sulla promozione delle scuole universitarie e il coordinamento nel settore universitario svizzero del 30 settembre 2011[2] e delle altre disposizioni superiori, a meno che non siano competenza di altri organi,

b. elegge i membri del consiglio della scuola universitaria pedagogica, nella misura in cui non ne facciano parte di diritto,

c. approva il rapporto di gestione della scuola universitaria pedagogica,

d. emana la strategia del proprietario della scuola universitaria pedagogica.

2. Se la domanda di posti di formazione supera il fabbisogno previsto a medio termine di insegnanti, il Consiglio di Governo può limitare il numero di posti di formazione per ciascun corso di studi. La limitazione deve essere verificata in occasione della conclusione dell’accordo di prestazione pluriennale e rinnovata se necessario.

1. Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Autorità Cantonali

1. Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura

a. approva i regolamenti di studio emanati dall'istituto pedagogico,

b. approva la missione e la strategia dell'istituto pedagogico,

c. stipula con l'istituto pedagogico l'accordo pluriennale sulle prestazioni,

d. conferisce all'istituto pedagogico l'incarico annuale sulle prestazioni con decisione di finanziamento,

e. approva il bilancio annuale dell'istituto pedagogico deliberato dal consiglio e il numero di posti di formazione disponibili per ciascun corso, stabilito dallo stesso.

Hochschule pedagogica di Lucerna - Organi

1. Organi dell'università pedagogica sono

a. il Consiglio dell'università pedagogica (Consiglio UP),

b. la Rettrice o il Rettore,

c. la Direzione dell'università.

2. Lo statuto dell'università pedagogica può prevedere ulteriori organi.

Hochschule pedagogica di Lucerna - Organi

1. Il Consiglio dell'Alta Scuola Pedagogica (Consiglio ASP) è l'organo direttivo strategico dell'alta scuola pedagogica. È composto da sette o otto membri.

2. Fanno parte del Consiglio ASP di diritto

a. il Direttore o la Direttrice del Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura,

b. il Rettore o la Rettrice dell'Alta Scuola Pedagogica con funzione consultiva.

3. Dal Consiglio di Stato vengono eletti nel Consiglio ASP

a. un membro della Conferenza dei direttori dell'educazione della Svizzera centrale,

b. uno o due rappresentanti delle scuole popolari di Lucerna,

c. un rappresentante o una rappresentante delle scienze dell'educazione, che dispone di conoscenze riconosciute nella formazione degli insegnanti,

d. rispettivamente un rappresentante o una rappresentante del settore economico e della società.

4. Partecipano alle riunioni con funzione consultiva

a. il Direttore o la Direttrice del servizio competente per l'istruzione superiore,

b. il Direttore o la Direttrice del servizio competente per l'istruzione scolastica popolare.

5. I membri nominati dal Consiglio di Stato vengono eletti per una durata in carica di quattro anni. Il Consiglio di Stato può revocare i membri da lui eletti per motivi importanti.

6. Il Direttore o la Direttrice del Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura presiede il Consiglio ASP. Per il resto, il Consiglio ASP si costituisce autonomamente.

Hochschule pedagogica di Lucerna - Organi

1. Al consiglio direttivo della PH-Rat è attribuita la direzione strategica della scuola universitaria pedagogica. Esso

a. emana uno statuto per la scuola universitaria pedagogica,

b. adotta la missione e la strategia della scuola universitaria pedagogica,

c. propone al Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura la conclusione dell'accordo pluriennale sulle prestazioni,

d. propone al Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura l'assegnazione annuale delle prestazioni con decisione di finanziamento,

e. emana direttive quadro e di bilancio a favore del rettore o della rettrice,

f. approva il bilancio annuale dell'università,

g. stabilisce, in base alle capacità, quanti posti di formazione sono disponibili per ciascun corso di studio,

h. emana direttive quadro unificate per l'organizzazione,

i. disciplina i requisiti per il conferimento di titoli di professorato, qualora questa competenza non sia stata delegata ad un altro organo,

j. emana i regolamenti di studio, qualora questa competenza non sia stata delegata ad un altro organo,

k. conclude accordi con terzi nell'ambito delle proprie competenze decisionali e finanziarie,

l. * assume il rettore o la rettrice e approva, su richiesta del rettore o della rettrice, l'assunzione dei membri della direzione dell'università.

2. Lo statuto e i regolamenti della scuola universitaria pedagogica devono essere pubblicati nella raccolta di leggi del Cantone di Lucerna.

Hochschule Pädagogische Luzern - Organi

1. Il Rettore o la Rettrice ha la direzione operativa della scuola pedagogica e la rappresenta verso l'esterno. Egli o ella esercita tutte le funzioni e i compiti della scuola pedagogica che riguardano l'intero istituto e che non sono assegnati a nessun altro organo.

2. Il Rettore o la Rettrice stabilisce la propria sostituzione.

Hochschule pedagogica di Lucerna - Organi

1. La direzione dell'università supporta il rettore o la rettrice nella gestione della scuola universitaria pedagogica. Essa si assicura in particolare dell'adempimento dell'accordo sulle prestazioni e dell'uso economico delle risorse.

2. La direzione dell'università è consultata dal rettore o dalla rettrice in importanti questioni riguardanti l'istruzione, la ricerca e sviluppo, i servizi, il personale e le finanze.

3. Essa prepara, nell'ambito delle sue competenze, gli affari del consiglio della scuola universitaria pedagogica.

4. È composta dal rettore o dalla rettrice, dai dirigenti dei settori delle prestazioni e dal direttore o dalla direttrice dell'amministrazione. Nel regolamento possono essere designate ulteriori persone come membri della direzione dell'università.

5. Maggiori dettagli sono stabiliti nel regolamento.

Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Studenti

1. Chi dispone dei requisiti professionali e personali viene ammesso come studente o studentessa presso la scuola pedagogica, purché la scuola pedagogica disponga di sufficienti posti di formazione.

2. In caso di mancanza di posti di formazione o in presenza di una limitazione dei posti di studio, la scuola pedagogica decide in merito all'ammissione basandosi sull'idoneità delle candidate e dei candidati. Il consiglio di governo può stabilire quote massime per studenti stranieri.

3. La scuola pedagogica può ammettere le uditrici e gli uditori a offerte formative.

4. Essa disciplina i dettagli in un regolamento.

Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Studenti

1. L'università pedagogica stabilisce in un regolamento quali requisiti devono essere soddisfatti per il completamento di un'offerta.

2. Disciplina in un regolamento i dettagli relativi alle prestazioni di studio e ai diplomi.

Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Studenti

1. Gli studenti dell'alta scuola pedagogica, che seguono una formazione di base, costituiscono l'associazione degli studenti. Possono rinunciare all'iscrizione.

2. L'associazione degli studenti è un ente di diritto pubblico del diritto cantonale con propria personalità giuridica.

3. Essa ha lo scopo di partecipare allo sviluppo dell'alta scuola pedagogica e rappresenta nei confronti della scuola stessa le istanze e gli interessi degli studenti. L'associazione può offrire servizi e manifestazioni culturali agli studenti e ad altri membri dell'alta scuola pedagogica.

4. L'associazione degli studenti adotta un regolamento, che deve essere approvato dall'alta scuola pedagogica. La sua partecipazione e rappresentanza negli organi dell'alta scuola pedagogica è garantita e regolata dalla scuola stessa.

Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Studenti

1. Contro gli studenti che violano disposizioni o istruzioni dell'università pedagogica, possono essere adottate misure disciplinari dalla scuola.

2. La misura disciplinare più severa è l'espulsione dall'università pedagogica. L'università pedagogica stabilisce i dettagli in un regolamento.

Hochschule der Pädagogik Luzern - Collaboratori

1. Le funzioni e i compiti dei collaboratori sono descritti nello statuto dell'alta scuola pedagogica.

2. Ai collaboratori impegnati nell'insegnamento o nella ricerca può essere conferito il titolo di professoressa o professore. Sono richiesti risultati di ricerca rilevanti o prestazioni straordinarie artistiche o creative nel campo di attività presso l'alta scuola.

3. Per il personale dell'alta scuola pedagogica si applica la legge sul personale e sulle retribuzioni del Cantone di Lucerna. Al fine di tenere conto delle particolari condizioni specifiche dell'istituto, il Consiglio di Stato può emanare, su proposta del Consiglio dell'alta scuola pedagogica, disposizioni speciali in materia di personale e retribuzioni.

1. Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Pianificazione e Finanze

1. L'istituto pedagogico è soggetto alla Legge sulla gestione delle finanze e delle prestazioni del 13 settembre 2010 e alle ordinanze esecutive del Consiglio di Governo relative a tale legge.

Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Pianificazione e Finanze

1. Il finanziamento degli atenei pedagogici avviene tramite

a. i contributi finanziari del cantone,

b. i contributi basati sugli accordi intercantonali,

c. le tasse e le imposte per le strutture sociali, culturali e sportive,

d. altri proventi e finanziamenti di terzi.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce ulteriori dettagli tramite regolamento.

Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Pianificazione e Finanze

1. I contributi di finanziamento del Cantone si compongono di

a. contributi per studenti con domicilio nel Cantone di Lucerna, per i quali l'alta scuola pedagogica non riceve contributi secondo accordi intercantonali,

b. contributi per studenti, per i quali l'alta scuola pedagogica non riceve contributi da terzi,

c. il contributo ai costi generali,

d. il contributo ai costi infrastrutturali,

e. il contributo di base per la ricerca e sviluppo legata al campo professionale.

2. L'importo dei contributi secondo il comma 1a e b deve essere calcolato in modo tale che l'alta scuola pedagogica riceva lo stesso importo ricevuto dagli studenti per i quali percepisce contributi secondo gli accordi intercantonali. Gli altri contributi sono stabiliti nel mandato di prestazione annuale con decisione di finanziamento.

1. Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Pianificazione e Finanze

1. L'Istituto pedagogico deve fornire al Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura tutti i documenti necessari per il controllo delle partecipazioni.

2. I dettagli sono stabiliti nell'accordo di prestazione pluriennale.

Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Pianificazione e Finanze

1. L'istituto universitario pedagogico è gestito secondo principi di gestione aziendale riconosciuti. Dispone degli strumenti necessari, in particolare della contabilità finanziaria, della contabilità analitica dei costi e delle prestazioni, nonché di una pianificazione finanziaria continua.

2. Per la redazione dei bilanci, occorre applicare standard generalmente riconosciuti determinati dal Dipartimento delle Finanze.

Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Pianificazione e Finanze

1. La Scuola universitaria professionale può costituire capitale proprio dall'utile annuale. Il capitale proprio serve a coprire le perdite.

2. Il capitale proprio non può superare il dieci per cento della spesa lorda annuale della Scuola universitaria professionale. Gli utili eccedenti vengono devoluti al cantone.

Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Pianificazione e Finanze

1. L'accordo di prestazioni pluriennale viene solitamente concluso per quattro anni. Stabilisce i principali ambiti di sviluppo a medio termine e gli obiettivi di prestazione, nonché documenta i contributi finanziari pianificati del Cantone.

Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Pianificazione e Finanze

1. L'incarico annuale con deliberazione finanziaria concretizza l'accordo sulle prestazioni pluriennale.

2. Nel primo anno di un periodo di validità dell'accordo, l'incarico viene conferito al momento della conclusione dell'accordo sulle prestazioni pluriennale.

Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Pianificazione e Finanze

1. L'alta scuola pedagogica utilizza per la sua attività immobili che affitta dal Cantone o da terzi a prezzi di mercato.

2. La pianificazione strategica delle infrastrutture dell'alta scuola pedagogica è effettuata nel contesto della strategia immobiliare cantonale dal Cantone. L'alta scuola pedagogica è adeguatamente coinvolta nella pianificazione.

3. Se il volume complessivo dei canoni di locazione derivanti da contratti con terzi supera un importo annuo totale determinato dal Consiglio di Stato, è necessaria l'approvazione del Consiglio di Stato per la stipula del contratto. Sono esclusi da tale disposizione i contratti di locazione per i quali esiste già un'autorizzazione di spesa del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato.

Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Pianificazione e Finanze

1. Il Consiglio PH stabilisce i principi per l'utilizzo di fondi di terzi e per i servizi a favore di terzi. I principi per l'utilizzo di fondi di terzi devono essere pubblicati.

2. I servizi devono essere fatturati in modo conforme alla concorrenza, di norma almeno a copertura dei costi.

3. Il sostegno finanziario da parte di terzi all'università pedagogica e l'erogazione di servizi a favore di terzi non devono pregiudicare la libertà di ricerca e insegnamento.

4. L'università pedagogica rende pubblica nel rapporto di gestione il sostegno finanziario da parte di terzi a partire da un importo di 500.000 franchi. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli sulla divulgazione tenendo conto degli interessi meritevoli di protezione.

Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Pianificazione e Finanze

1. Gli studenti e le studentesse uditori e uditrici dell'istituto pedagogico sono tenuti a pagare tasse scolastiche, d'esame e altre tasse.

2. Le tasse universitarie contribuiscono a coprire i costi. L'importo delle tasse per la formazione di base e i corsi preparatori si orienta alle tasse universitarie di istituti simili in Svizzera. Le tasse universitarie per gli altri programmi di formazione devono di regola essere calcolate per coprire i costi.

3. Le tasse universitarie per studenti stranieri possono essere stabilite in modo che le entrate per studente siano dello stesso ammontare di quelle per studenti nazionali.

4. Il Consiglio di Stato regola gli aspetti dettagliati tramite un regolamento.

Alta Scuola Pedagogica di Lucerna - Pianificazione e Finanze

1. L'università pedagogica può imporre ulteriori tasse per le prestazioni che offre. In generale, queste devono essere calcolate in modo da coprire i costi.

2. L'università pedagogica può imporre agli studenti una tassa per le strutture sociali, culturali e sportive. Questa non deve superare il dieci percento della tassa di iscrizione che gli studenti nazionali devono pagare per un corso di base.

3. Maggiori dettagli sono disciplinati dallo statuto e da un regolamento.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Un titolo acquisito illecitamente viene revocato dall'organo che lo ha conferito.

2. Restano salve le disposizioni penali.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Contro le decisioni adottate in base a questa legge e alle sue disposizioni esecutive, è possibile presentare un ricorso amministrativo presso il Dipartimento dell'Istruzione e Cultura entro 20 giorni dalla notifica.

2. Contro le decisioni del Dipartimento dell'Istruzione e Cultura è ammissibile il ricorso al tribunale amministrativo, nella misura in cui non sia escluso dalla legge sulla procedura di diritto amministrativo del 3 luglio 1972.

3. La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge sulla procedura di diritto amministrativo.

4. Sono fatte salve le disposizioni particolari relative alle decisioni in materia di personale e tasse.

Disposizioni finali

1. La legge sull'Università del Cantone Lucerna nella Scuola Universitaria Pedagogica della Svizzera Centrale del 10 settembre 2001 è abrogata.

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti sono modificati secondo l'allegato

a. Legge sull'informatica del 7 marzo 2005,

b. Legge sull'istruzione scolastica del 22 marzo 1999,

c. Legge sulla formazione professionale e l'istruzione continua del 12 settembre 2005,

d. Legge sull'istruzione liceale del 12 febbraio 2001,

e. Legge universitaria del 17 gennaio 2000,

f. Legge sul controllo delle finanze e delle prestazioni del 13 settembre 2010.

Disposizioni finali

1. Nella misura in cui non siano state emanate nuove ordinanze di esecuzione e regolamenti, si applicano le disposizioni in vigore al 30 luglio 2013 per la formazione degli insegnanti nel Cantone di Lucerna come disposizioni di esecuzione, purché non contrastino con la presente legge.

2. Gli studenti che sono stati ammessi nell'Università Pedagogica della Svizzera Centrale sotto la giurisdizione del Concordato e sono stati accolti dall'Università di Lucerna, sono considerati ammessi anche sotto il nuovo diritto.

Disposizioni finali

1. La legge entra in vigore il 1° agosto 2013. È soggetta a referendum facoltativo.

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