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Regolamento sul corso passerella e gli esami complementari per l'ammissione alle università - Principio

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (14)

Testo normativo (14 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il Cantone di Lucerna offre ai titolari di una maturità professionale o di una maturità specializzata riconosciuta a livello svizzero un corso passerella e degli esami integrativi per l'ammissione alle università.

2. Il corso passerella prepara agli esami integrativi per l'ammissione alle università.

3. Gli esami integrativi superati con successo, insieme a un attestato di maturità professionale o a un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero, conferiscono il diritto all'ammissione alle università.

1. Disposizioni Generali

1. Il corso e gli esami integrativi si conformano, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, all'ordinanza sugli esami integrativi per l'ammissione dei detentori di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università del 2 febbraio 2011, nonché alle direttive della Commissione Svizzera di Maturità sui contenuti e sulle modalità degli esami della passerella «Maturità professionale - università».

2. Il corso e gli esami integrativi sono organizzati e condotti dalla scuola di maturità per adulti della Scuola Cantonale di Reussbühl.

Organo

1. La Commissione cantonale della maturità ai sensi del § 3 del Regolamento sugli esami di maturità del Cantone di Lucerna del 15 aprile 2008 coordina e supervisiona gli esami integrativi.

2. La Commissione della maturità verifica in particolare gli esami scritti e si presenta con un delegato o una delegata della conferenza degli esami.

Organo

1. La conferenza d'esame è composta da tutti i docenti delle materie che assegnano voti negli esami integrativi, nonché dalla dirigenza scolastica. Essa è presieduta da un delegato o una delegata della commissione di maturità.

2. Essa decide, in base ai singoli voti, sull'esito positivo o negativo degli esami integrativi.

Organo

1. Gli insegnanti specializzati svolgono il ruolo di esaminatori per gli esami integrativi e stabiliscono i voti.

2. Gli esperti esaminano gli elaborati delle prove scritte e sovrintendono al regolare svolgimento degli esami orali.

Organo

1. La direzione della Scuola di Maturità per Adulti presso la Kantonsschule Reussbühl di Lucerna è responsabile di tutte le questioni relative al corso Passerelle e agli esami complementari, nella misura in cui questo regolamento non preveda altre competenze.

Corso Passerellen

1. Requisiti per l'ammissione al corso Passerelle sono

a. * un attestato di maturità professionale o un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale e

b. * la partecipazione a un evento informativo.

2. La direzione scolastica decide sull'ammissione basandosi sui documenti d'iscrizione presentati.

3. In caso di posti limitati i seguenti criteri sono determinanti per l'ammissione

a. * Residenza nel Canton Lucerna o in un canton convenzionato,

b. * Ordine di arrivo delle iscrizioni.

Corso Passerellen

1. Durante il corso, vengono effettuati controlli di apprendimento volontari per verificare il livello di rendimento degli studenti. I controlli di apprendimento non completati non possono essere recuperati.

Corso Passerellen

1. Chi non supera gli esami integrativi può ripetere il corso in tutte le materie o solo in quelle non superate una volta.

Esami integrativi

1. Agli esami integrativi presso la scuola di maturità per adulti sono ammessi gli studenti che hanno completato l'intero corso presso la scuola di maturità per adulti.

Costi e Mezzi di Ricorso

1. Le tasse di iscrizione e di esame sono disciplinate dal regolamento sulle tasse scolastiche del Cantone di Lucerna. Gli studenti devono inoltre farsi carico dei materiali didattici e scolastici.

**Costi e Mezzi di Ricorso**

1. Contro le decisioni relative al presente regolamento si può presentare ricorso scritto e motivato presso il Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura, conformemente alle disposizioni della Legge sulla giustizia amministrativa del 3 luglio 1972.

2. Il termine per presentare ricorso è di 20 giorni.

Disposizione finale

1. Il regolamento entra in vigore retroattivamente al 1° agosto 2004. Deve essere pubblicato.

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