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Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna - Ambito di applicazione

30 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (30)

§ 1 Regolamento per gli esami di maturità nel Canton Lucerna § 2 Regolamento per gli esami di maturità nel Canton Lucerna - Ammissione all'esame § 3 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna § 4 Regolamento per gli esami di maturità nel Canton Lucerna § 5 Regolamento per gli esami di maturità nel Canton Lucerna § 6 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna - Esperti ed esperte § 7 Regolamento per gli Esami di Maturità nel Cantone di Lucerna § 8 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna - Materie d'esame § 9 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna § 10 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna § 11 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna § 12 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna - Compiti d'esame § 13 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna - Valutazione § 14 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna - Termini § 15 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna § 16 Regolamento per gli Esami di Maturità nel Cantone di Lucerna - Lingue Straniere Moderne § 17 Regolamento per gli esami di maturità nel Canton Lucerna § 18 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna § 19 Regolamento per gli Esami di Maturità nel Cantone di Lucerna § 20 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna § 21 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna § 22 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna § 23 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna § 24 Regolamento per gli esami di maturità nel Canton Lucerna § 24a Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna § 25 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna § 26 Regolamento per gli Esami di Maturità nel Cantone di Lucerna § 27 Regolamento per gli esami di maturità nel Canton Lucerna § 28 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna § 29 Regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna

Testo normativo (30 Articoli)

**Generale**

1. Il presente regolamento si applica agli esami di maturità nei licei cantonali e nella scuola di maturità per adulti, nonché agli esami di maturità riconosciuti nei licei privati.

2. Gli esami di maturità vengono condotti secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio federale/regolamento della CDPE sul riconoscimento dei certificati di maturità dei licei (MAR) del 16 gennaio/15 febbraio 1995, salvo diversamente specificato di seguito.

**Generale**

1. Requisiti per l'ammissione agli esami di maturità sono

a. nei ginnasi, la frequenza della scuola in questione almeno durante tutto l'anno scolastico precedente l'esame di maturità,

b. nella scuola di maturità per adulti, la frequenza regolare della scuola nel Cantone di Lucerna dall'inizio del terzo semestre.

Organo

1. Il Consiglio di Stato nomina una commissione cantonale di maturità composta da nove membri e designa il/la presidente. Le direzioni delle scuole di maturità sono rappresentate da tre membri.

2. La commissione di maturità coordina e supervisiona l'esame di maturità, si occupa di questioni relative alle scuole di maturità ed esercita una funzione consultiva nei confronti del Dipartimento dell'educazione e della cultura. Può, se necessario, istituire gruppi di lavoro e gruppi di esperti.

3. Emette istruzioni sull'organizzazione degli esami, le date degli esami, la durata degli esami, le prove d'esame, il lavoro di maturità, l'esame finale nelle materie facoltative e le attività degli esperti e degli esaminatori.

4. Prende tutte le decisioni nel campo dell'esame di maturità per le quali non è competente un'altra autorità.

Organo

1. La Conferenza di Maturità è composta da tutti i docenti delle materie che assegnano i voti di maturità e dai membri competenti della direzione scolastica. È presieduta da un delegato o una delegata della Commissione di Maturità.

2. Essa decide, in base ai voti individuali, sul superamento o meno dell'esame di maturità.

3. Hanno diritto di voto quei docenti che hanno assegnato i voti di maturità agli studenti e alle studentesse in questione.

Organo

1. Gli insegnanti specializzati svolgono le funzioni di esaminatori negli esami di maturità.

2. Stabiliscono i voti degli esami scritti di maturità.

Organo

1. Gli esperti e le esperte sono di norma specialisti nella materia d'esame corrispondente.

2. Essi valutano i compiti d'esame svolti nell'ambito delle prove scritte di maturità e sorvegliano il regolare svolgimento delle prove orali.

3. Possono partecipare alle prove orali di maturità secondo le direttive della commissione di maturità.

4. Su richiesta degli esaminatori, stabiliscono il voto della prova orale di maturità.

Materie d'esame

1. Le materie di maturità sono

a. le undici materie fondamentali: Tedesco, Francese o Italiano, Italiano o Inglese o una lingua antica, Matematica, Biologia, Chimica, Fisica, Storia, Geografia, Filosofia, nonché Arti Visive e/o Musica,

b. la materia opzionale scelta come materia principale,

c. la materia opzionale scelta come materia complementare e

d. la tesina di maturità.

Materie d'esame

1. Nei seguenti materie si svolgono esami di maturità scritti e orali

a. Tedesco,

b. Francese o Italiano,

c. Matematica,

d. Materia di specializzazione,

e. terza lingua o materia complementare.

2. La quinta materia d'esame ai sensi del comma 1e è scelta dalla maturanda o dal maturando.

3. Nelle materie Educazione visiva, Musica e Sport, al posto dell'esame orale si svolge una prova pratica. La commissione di maturità regola i dettagli tramite istruzioni.

Materie d'esame

1. Gli studenti maturandi lavorano individualmente o in gruppo, secondo criteri propedeutici alla ricerca scientifica, per sviluppare un elaborato scritto autonomo di maturità secondo le direttive della commissione per la maturità.

2. L'elaborato di maturità viene valutato e giudicato dal docente supervisore e da un altro docente specializzato designato dalla direzione scolastica.

Materie d'esame

1. Agli esami di maturità nei licei deve essere preso in considerazione essenzialmente il programma d'insegnamento degli ultimi quattro semestri. In tutti gli esami vengono valutate in misura equilibrata le conoscenze e le competenze secondo gli obiettivi di riferimento formulati a livello federale e a livello cantonale.

Esami scritti

1. Le studentesse e gli studenti che stanno per diplomarsi vengono esaminati in un solo materia al giorno.

Esami scritti

1. Gli esaminatori presentano alla direzione scolastica una proposta per l'esame scritto per ogni materia d'esame, indicando i sussidi consentiti.

2. La direzione scolastica sottopone le proposte alla commissione di maturità, la quale stabilisce i compiti per le singole scuole.

Esami scritti

1. Gli esami scritti sono corretti dall'insegnante specializzato della singola classe e ricontrollati da un altro insegnante specializzato.

2. Il voto è determinato dall'insegnante specializzato competente dopo il ricontrollo.

3. Gli esami corretti devono essere messi a disposizione degli esperti per la valutazione al più tardi un giorno prima dell'inizio delle prove orali nella materia in questione.

Esami Orali

1. Gli esami orali iniziano non prima del sesto giorno dopo il completamento degli esami scritti.

Esami Orali

1. Le studentesse e gli studenti maturandi devono essere esaminati in ciascuna materia singolarmente per quindici minuti e almeno in due ambiti diversi.

2. Il primo tema viene determinato per sorteggio.

3. La commissione di maturità può autorizzare su richiesta della direzione della scuola altre forme di esame orale.

Esami Orali

1. Gli esami orali nelle lingue straniere moderne si svolgono nella lingua di riferimento.

Valutazione delle prestazioni

1. Le valutazioni delle prestazioni devono essere espresse nei seguenti voti interi o nei voti intermedi seguenti

6 molto bene

5 bene

4 sufficiente

3 insufficiente

2 debole

1 molto debole

2. Se, nel calcolo di un voto medio, si ottiene un valore superiore o inferiore a un valore quartile (¼, ¾), si arrotonda al voto intero o intermedio più vicino.

3. Se, nel calcolo di un voto medio, si ottiene esattamente un valore quartile (¼, ¾), la determinazione dei voti di maturità nelle materie d'esame viene arrotondata in direzione del voto d'esame.

4. Se un arrotondamento secondo il comma 3 non è possibile, la conferenza di maturità decide, tenendo conto di tutte le prestazioni della candidata o del candidato, in quale direzione effettuare l'arrotondamento.

Valutazione delle prestazioni

1. Nei licei, il voto esperienziale in tutte le materie di maturità viene determinato dalla media dei voti riportati negli ultimi due semestri in cui la materia è stata insegnata.

2. Per le scuole con promozione annuale, il voto esperienziale è costituito dal voto riportato nell'anno scolastico più recente in cui la materia è stata insegnata.

Valutazione delle prestazioni

1. In ciascuna delle materie d'esame viene assegnato un voto per ogni prova scritta e orale.

2. Il voto d'esame corrisponde alla media dei voti ottenuti nelle prove parziali.

Valutazione delle prestazioni

1. I voti di maturità devono essere espressi in numeri interi o frazioni di mezzo.

2. Nei materie senza esame, il voto di maturità è determinato dal voto d'esperienza.

3. Nei materie d'esame, il voto è calcolato come media tra il voto d'esperienza e il voto d'esame.

4. Per il lavoro di maturità, il voto assegnato conformemente al § 9 comma 2 è considerato come voto di maturità.

Valutazione delle prestazioni

1. Come voto di maturità di una materia facoltativa, frequentata per almeno otto ore settimanali di lezione e completata non più di due anni prima degli esami di maturità, può essere inserito nel certificato di maturità il voto di esperienza, a condizione che i maturandi si sottopongano a un esame finale secondo le direttive della commissione di maturità.

Certificati di maturità

1. L'esame di maturità è superato se nei 14 materie di maturità secondo il § 7 commi a-d

a. la somma doppia di tutte le deviazioni dal voto 4 verso il basso non è maggiore della somma di tutte le deviazioni dal voto 4 verso l'alto e

b. non sono stati assegnati più di quattro voti inferiori a 4.

2. I voti di maturità di tutte le materie contano una sola volta.

Certificati di maturità

1. L'attestato di maturità conferma il superamento della maturità. Viene rilasciato dal Servizio dell'istruzione liceale ed è controfirmato dalla direzione scolastica.

2. L'attestato di maturità contiene

a. l'intestazione principale «Confederazione Svizzera», il sottotitolo «Cantone di Lucerna», sotto di esso la dicitura «Attestato di maturità, rilasciato in base ai decreti del Consiglio federale e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione sull'accreditamento degli attestati di maturità liceale del 16 gennaio/15 febbraio 1995»,

b. il nome della scuola,

c. il cognome, il nome, il luogo di origine (per le cittadine e i cittadini stranieri la cittadinanza e il luogo di nascita) e la data di nascita della titolare o del titolare,

d. l'indicazione del periodo durante il quale la titolare o il titolare ha frequentato la scuola,

e. i voti delle materie di maturità secondo il § 7 commi a-d e la media,

f. il tema del lavoro di maturità,

g. * il voto di maturità nelle materie Sport, Economia e Diritto nonché Informatica,

h. i voti delle materie facoltative con l'indicazione delle ore di lezione frequentate nei semestri,

i. eventualmente l'indicazione del bilinguismo della maturità con indicazione della seconda lingua.

1. Certificati di Maturità

1. Chi non ha superato l'esame di maturità può ripeterlo dopo aver nuovamente completato l'ultimo anno scolastico.

2. Una seconda ripetizione non è possibile.

### Prevenzione e Dissonestà

1. Chi non può sostenere o completare uno o più esami di maturità per motivi validi, deve informare la direzione scolastica e inoltrare un certificato medico o altri documenti che attestino l’impedimento. La direzione scolastica può disporre esami di recupero particolari in caso di assenza motivata.

2. Un motivo valido sussiste in particolare quando un certificato medico dimostra che gli esami non potevano essere sostenuti o completati per motivi di salute.

3. Se l’impedimento non è giustificato o non sussistono motivi validi, l’esame di maturità è considerato non superato.

### Prevenzione e Dissonestà

**1. In caso di scorrettezze relative alla tesi di maturità, agli esami di maturità o al diploma di maturità, in particolare nel caso di uso o introduzione di materiali ausiliari non autorizzati, la Commissione di Maturità dichiara l'esame non superato o il diploma di maturità invalido. Se non sono stati ancora sostenuti tutti gli esami, la Commissione di Maturità esclude la maturanda o il maturando dagli ulteriori esami.**

**1bis. In caso di scorrettezze relative alle note di esperienza, possono essere disposte misure disciplinari nelle scuole cantonali ai sensi del § 48 del Regolamento sulla Legge sull'Istruzione Liceale del 19 giugno 2001 e nei licei privati secondo il loro regolamento disciplinare. Se la gravità della scorrettezza lo giustifica, la Commissione di Maturità può escludere la maturanda o il maturando dall'esame di maturità. In questo caso, l'esame si considera non superato.**

**2. La Commissione di Maturità decide, su richiesta della direzione scolastica, se l'esame di maturità può essere ripetuto ai sensi del § 24.**

**3. Se esiste il sospetto fondato di una scorrettezza, la Commissione di Maturità può assegnare alla maturanda o al maturando nuovi compiti nella materia in questione.**

**4. Per ogni episodio deve essere redatto un verbale.**

**5. Le maturande e i maturandi devono essere informati tempestivamente riguardo a queste disposizioni.**

Disposizioni Finali

1. Contro i provvedimenti e le decisioni in connessione con questo regolamento si può presentare ricorso scritto e motivato secondo le disposizioni della legge sulla formazione ginnasiale e della legge sulla procedura amministrativa.

2. Il termine per il ricorso è di 20 giorni.

Disposizioni Finali

1. Il Regolamento per gli esami di maturità del Canton Lucerna del 27 maggio 1999 viene abrogato.

Disposizioni Finali

1. Gli studenti, che nell'anno scolastico 2008/09 si trovano nell'ultima o penultima classe di un liceo, sostengono gli esami di maturità secondo le disposizioni del regolamento per gli esami di maturità nel Cantone di Lucerna del 27 maggio 1999.

Disposizioni Finali

1. Il regolamento entra in vigore il 1° agosto 2008. Deve essere pubblicato.

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