§ 3 Legge sul domicilio e il soggiorno (NG) - Insediamento: a. Disposizioni generali
§ 3 NG · Insediamento: a. Disposizioni generali
1. Chiunque prenda residenza in un comune del cantone o vi soggiorni per un periodo superiore a tre mesi è tenuto a soddisfare le seguenti disposizioni entro 14 giorni per stabilire la propria residenza
a. I cittadini svizzeri, che non sono cittadini del cantone, devono presentare il certificato di origine o un altro documento di identità equivalente;
b. I cittadini del cantone che non si stabiliscono nel proprio comune di origine devono presentare il certificato di origine. Un certificato di origine emesso prima dell'entrata in vigore di questa legge è considerato un documento di identità pienamente valido.
c. Gli stranieri devono consegnare i passaporti o gli speciali documenti previsti dai trattati di residenza;
d. delle famiglie conviventi che si trasferiscono devono consegnare i documenti di identità oltre al padre anche i figli maggiorenni.