Legislator Giurisprudenza & Legislazione
5 NG CH-LU

§ 17 Legge sul domicilio e il soggiorno (NG) - Obbligo di informazione complementare e sussidiario

Stabilimento e Soggiorno
Apri la fonte ufficiale Atto completo (23 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

§ 17 NG · Obbligo di informazione complementare e sussidiario

1. I locatori ovvero le amministrazioni immobiliari sono obbligati a comunicare gratuitamente al comune i nomi, i cognomi, l'inizio e la fine del contratto di locazione degli inquilini che entrano, si trasferiscono o lasciano l'immobile. Devono anche fornire l'identificatore federale dell'edificio (EGID) e l'identificatore federale dell'appartamento (EWID). Tale obbligo si applica anche ai locatari che ospitano persone nel proprio nucleo familiare.

2. I responsabili di convivenze di gruppo devono comunicare gratuitamente al comune i residenti. Il Consiglio di Governo regola i dettagli.

3. Se l'obbligo di comunicazione secondo § 2a non viene rispettato, sono tenuti a fornire gratuitamente informazioni al comune su richiesta

a. i datori di lavoro riguardo agli indirizzi di residenza e recapito delle persone soggette all'obbligo di comunicazione impiegate presso di loro,

b. le aziende di fornitura di elettricità e altri fornitori di servizi condotti via cavo riguardo ai dati necessari per determinare e aggiornare l'identificazione dell'appartamento.

← § 16 NG - Obblighi di Controllo dei Comuni Legge sul domicilio e il soggiorno (NG) - Portata del diritto di stabilimento § 18 NG - Sanzioni →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →