§ 17 Legge sul domicilio e il soggiorno (NG) - Obbligo di informazione complementare e sussidiario
§ 17 NG · Obbligo di informazione complementare e sussidiario
1. I locatori ovvero le amministrazioni immobiliari sono obbligati a comunicare gratuitamente al comune i nomi, i cognomi, l'inizio e la fine del contratto di locazione degli inquilini che entrano, si trasferiscono o lasciano l'immobile. Devono anche fornire l'identificatore federale dell'edificio (EGID) e l'identificatore federale dell'appartamento (EWID). Tale obbligo si applica anche ai locatari che ospitano persone nel proprio nucleo familiare.
2. I responsabili di convivenze di gruppo devono comunicare gratuitamente al comune i residenti. Il Consiglio di Governo regola i dettagli.
3. Se l'obbligo di comunicazione secondo § 2a non viene rispettato, sono tenuti a fornire gratuitamente informazioni al comune su richiesta
a. i datori di lavoro riguardo agli indirizzi di residenza e recapito delle persone soggette all'obbligo di comunicazione impiegate presso di loro,
b. le aziende di fornitura di elettricità e altri fornitori di servizi condotti via cavo riguardo ai dati necessari per determinare e aggiornare l'identificazione dell'appartamento.