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Ordinanza di applicazione della legge sulla formazione professionale e continua - Scopo e Ambito di Applicazione

98 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (98)

§ 1 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e sull'Istruzione Continua § 2 Regolamento della Legge sulla Formazione Professionale e sull'Istruzione Continua § 3 Regolamento alla Legge sull'Istruzione Professionale e sulla Formazione Continua § 4 Regolamento alla Legge sulla formazione professionale e l'istruzione continua § 5 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e sull'Istruzione Continua § 6 Regolamento della Legge sulla Formazione Professionale e dell'Istruzione Continua § 7 Regolamento sulla legge relativa alla formazione professionale e alla formazione continua § 8 Regolamento della legge sulla formazione professionale e la formazione continua § 9 Regolamento sulla legge relativa alla formazione professionale e alla formazione continua § 10 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 11 Regolamento alla Legge sulla formazione professionale e sull'istruzione continua § 12 Regolamento sulla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 13 Regolamento della legge sulla formazione professionale e continua § 14 Regolamento alla Legge sulla formazione professionale e la formazione continua § 14a Regolamento sulla legge relativa alla formazione professionale e all'istruzione continua § 14b Regolamento alla legge sull'istruzione professionale e la formazione continua § 15 Regolamento sulla Legge relativa alla Formazione Professionale e all'Istruzione Continua § 16 Regolamento della Legge sulla Formazione Professionale e Continua § 17 Regolamento alla Legge sull'Istruzione e la Formazione Professionale § 18 Regolamento sulla legge relativa alla formazione professionale e alla formazione continua § 19 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e il Perfezionamento § 20 Regolamento alla legge sull'istruzione professionale e la formazione continua § 22 Regolamento sulla legge concernente la formazione professionale e la formazione continua § 22a Regolamento sulla Legge relativa alla formazione professionale e continua § 23 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e Continua § 24 Regolamento sulla legge relativa alla formazione professionale e alla formazione continua § 25 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e Continua § 26 Regolamento sulla legge relativa alla formazione professionale e alla formazione continua § 26a Regolamento alla Legge sull'Istruzione e Formazione Professionale § 26b Regolamento alla legge sulla formazione professionale e sulla formazione continua § 26c Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e sull'Istruzione Continua § 26cbis Regolamento della Legge sulla Formazione Professionale e Continua § 26d Regolamento sulla legge relativa alla formazione professionale e all'istruzione continua § 27 Regolamento della Legge sulla Formazione Professionale e la Formazione Continua § 28 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e sull'Istruzione Continua § 29 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e Continua § 30 Regolamento sulla Legge relativa alla Formazione Professionale e all'Istruzione Continua § 31 Regolamento sulla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 32 Ordinanza sulla Legge sulla Formazione Professionale e sull'Istruzione Continua § 32a Regolamento della Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 33 Regolamento alla legge sulla formazione professionale e l'educazione continua § 34 Regolamento sulla Legge relativa alla Formazione Professionale e alla Formazione Continua § 35 Regolamento sulla Legge riguardante la Formazione Professionale e la Formazione Continua § 36 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e sull'Istruzione Continua § 37 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 38 Regolamento della Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 39 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 40 Regolamento sulla Legge relativa alla Formazione Professionale e alla Formazione Continua § 41 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e il Perfezionamento § 43 Regolamento sulla legge relativa alla formazione professionale e alla formazione continua § 44 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e il Perfezionamento § 45 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua - Competenze Disciplinari § 46 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 47 Regolamento della Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 48 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e Continua § 49 Regolamento alla Legge sull'Istruzione Professionale e Continua § 50 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e l'Educazione Continua § 51 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e sulla Formazione Continua **§ 52 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e il Perfezionamento** § 53 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 54 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 55 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e Continua § 56 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e sull'Istruzione Continua § 57 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e sul Formazione Continua § 58 Regolamento della Legge sulla Formazione Professionale e sull'Aggiornamento Professionale § 59 Regolamento della Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 60 Regolamento alla Legge sull'Istruzione e Formazione Professionale § 61 Regolamento della Legge sulla formazione professionale e l'istruzione continua § 62 Regolamento alla Legge sull'Istruzione e Formazione Professionale § 63 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 64 Regolamento sulla legge relativa alla formazione professionale e al perfezionamento § 65 Regolamento della legge sulla formazione professionale e l'istruzione continua § 66 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e il Perfezionamento § 67 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e sull'Istruzione Continua § 68 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e sull'Istruzione Continua § 69 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e la Formazione Continua § 70 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 71 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 72 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e sull'Istruzione Continua § 73 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 73a Regolamento alla Legge sulla formazione professionale e sull'istruzione continua § 74 Regolamento della Legge sull'Istruzione Professionale e la Formazione Continua § 74a Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e Continua § 75 Regolamento alla legge sulla formazione professionale e l'istruzione continua § 76 Regolamento della Legge sulla Formazione Professionale e sull'Istruzione Continua § 77 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e il Perfezionamento § 78 Regolamento alla Legge sull'Istruzione e Formazione Professionale § 79 Regolamento alla legge sulla formazione professionale e l'istruzione continua § 80 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 81 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e l'Istruzione Continua § 82 Regolamento alla legge sulla formazione professionale e sull'istruzione continua § 83 Regolamento della Legge sulla Formazione Professionale e la Formazione Continua § 84 Regolamento della Legge sulla Formazione e l'Istruzione Professionale § 85 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e Continua § 86 Regolamento alla Legge sulla Formazione Professionale e sull'Istruzione Continua § 87 Regolamento sulla legge sulla formazione professionale e l'istruzione continua § 88 Regolamento sulla legge relativa alla formazione professionale e alla formazione continua § 89 Regolamento della Legge sulla Formazione Professionale e il Perfezionamento

Testo normativo (98 Articoli)

**Generale**

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 e della legge cantonale sulla formazione professionale e sulla formazione continua del 12 settembre 2005.

2. L'ufficio per la formazione professionale e continua è il servizio competente ai sensi del § 38 della legge sulla formazione professionale e continua.

**Generale**

1. Partner della formazione professionale nell'ambito della formazione professionale di base e della formazione continua orientata al lavoro sono le istituzioni scolastiche, i fornitori di formazione pratica professionale e le organizzazioni del mondo del lavoro.

2. Con le organizzazioni responsabili della formazione e delle procedure di qualificazione, il Cantone mantiene una collaborazione istituzionalizzata.

**Generale**

1. Il Cantone sostiene la collaborazione tra i partner della formazione professionale riguardo alla informazione, alle offerte formative, alle strutture, alla garanzia di qualità e alla qualificazione promuovendo sinergie, coinvolgendo i partner nella pianificazione e preparazione di decisioni importanti e stipulando accordi su offerte formative e consulenziali comuni.

2. Il Cantone adempie ai suoi compiti in stretta collaborazione con gli altri Cantoni. Partecipa alle istituzioni intercantonali e garantisce, attraverso accordi e intese, l'accesso adeguato alle esigenze della popolazione agli istituti di istruzione.

Formazione Professionale di Base - Istruzione nella Pratica Professionale

1. L'ammissione all'apprendistato professionale è consentita a coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico generale, abbiano almeno 15 anni compiuti e soddisfino i requisiti per la professione scelta. Le eccezioni sono decise dall'Ufficio per la formazione professionale e continua.

Formazione Professionale di Base - Istruzione nella Pratica Professionale

1. Il contratto di apprendistato deve essere concluso utilizzando il modulo contrattuale fornito dal Cantone e deve essere presentato all'Ufficio per la Formazione Professionale e Continua di norma entro la fine di maggio, e comunque al più tardi prima dell'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione.

2. L'Ufficio per la Formazione Professionale e Continua approva il contratto di apprendistato se sono soddisfatti i requisiti di legge.

Formazione Professionale di Base - Istruzione nella Pratica Professionale

1. L'apprendistato inizia al più presto il 1° luglio e al più tardi all'inizio delle lezioni delle scuole professionali e delle scuole con offerta di maturità professionale nel Cantone di Lucerna. Eventuali eccezioni sono decise dal Servizio di Formazione Professionale e Continua previa consultazione delle parti contrattuali e delle scuole da frequentare.

Formazione Professionale di Base - Istruzione nella Pratica Professionale

1. I fornitori della formazione in ambito professionale devono richiedere un'autorizzazione alla formazione presso l'Ufficio per la Formazione Professionale e Continua prima di stipulare contratti di apprendistato.

2. L'Ufficio per la Formazione Professionale e Continua rilascia l'autorizzazione alla formazione, qualora siano soddisfatti i requisiti legali. L'autorizzazione alla formazione può essere soggetta a un termine o a condizioni per garantire il successo formativo. I fornitori della formazione in ambito professionale informano gli apprendisti interessati delle modifiche corrispondenti.

Formazione Professionale di Base - Istruzione nella Pratica Professionale

1. L'ufficio Servizi professionali e formazione continua può rifiutare o revocare l'autorizzazione formativa se la formazione pratica professionale è insufficiente o se i formatori e le formatrici non possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e personali, non soddisfano i requisiti aziendali o altri requisiti legali oppure violano i loro obblighi.

2. Se l'autorizzazione formativa viene revocata, le parti devono risolvere immediatamente il contratto di apprendistato. Se la persona in formazione desidera proseguire la formazione, l'ufficio Servizi professionali e formazione continua la assiste nella ricerca di un nuovo luogo di apprendistato.

3. Nei consorzi di formazione aziendale, la revoca dell'autorizzazione formativa può essere limitata ai singoli aziende inadempienti, a condizione che gli altri aziende siano in grado di soddisfare i requisiti legali. L'ufficio Servizi professionali e formazione continua supporta queste aziende nella prosecuzione della formazione pratica professionale.

Formazione professionale di base - Corsi interaziendali

1. Il Cantone supporta l'esecuzione di corsi interaziendali tramite le organizzazioni del mondo del lavoro attraverso consulenze, contributi e promozione della collaborazione.

2. I contributi sono concessi purché e finché le offerte soddisfino le normative e i requisiti di qualità. Per nuove offerte, i contributi sono concessi solo se le offerte esistenti non coprono il fabbisogno dichiarato.

3. Il Cantone permette, se necessario, la frequenza di corsi fuori cantone. In assenza di un ente organizzatore, può offrire direttamente corsi in collaborazione con i fornitori di istruzione nella pratica professionale.

4. Le scuole professionali collaborano strettamente con le organizzazioni dei corsi e supportano lo svolgimento dei corsi tramite scambi di informazioni e misure organizzative. L'infrastruttura delle scuole professionali è disponibile, se disponibile, per i corsi interaziendali dietro compenso.

Formazione professionale di base - Corsi interaziendali

1. L'Ufficio della Formazione Professionale e Continua sorveglia la qualità dei corsi interaziendali. In caso di dubbi sulla loro qualità, può svolgere indagini presso gli apprendisti e i fornitori della formazione in pratica professionale.

2. In caso di carenze, l'Ufficio della Formazione Professionale e Continua adotta le necessarie misure di miglioramento. Se necessario, può affidare l'organizzazione dei corsi interaziendali ad altre organizzazioni del mondo del lavoro, scuole professionali o terzi.

3. All'Ufficio della Formazione Professionale e Continua deve essere garantito l'accesso alle strutture dei corsi interaziendali e il diritto di partecipazione alle commissioni dei corsi.

Formazione professionale di base - Supervisione e consulenza

1. L'Ufficio per la Formazione Professionale e Continua supervisiona e consiglia i fornitori dell'istruzione nella pratica professionale e dei corsi interaziendali secondo le disposizioni di legge. I consulenti aziendali di formazione impiegati a questo scopo sono supportati, se necessario, da esperti aziendali.

2. I fornitori dell'istruzione nella pratica professionale devono fornire all'Ufficio per la Formazione Professionale e Continua le informazioni richieste e consentire la visita dei luoghi di apprendimento.

3. L'Ufficio per la Formazione Professionale e Continua può prescrivere ai fornitori dell'istruzione nella pratica professionale l'applicazione di determinati strumenti per garantire un'esecuzione ordinata ed efficiente della formazione professionale di base.

4. L'Ufficio per la Formazione Professionale e Continua fornisce informazioni e consulenza ai fornitori dell'istruzione nella pratica professionale e agli apprendisti su tutte le questioni relative alla formazione professionale di base.

Formazione professionale di base - Supervisione e consulenza

1. La supervisione dell'insegnamento è svolta in particolare attraverso

a. visite aziendali da parte delle consulenti e dei consulenti alla formazione aziendale e delle esperte e degli esperti aziendali,

b. imposizione di qualificazioni intermedie,

c. valutazione delle valutazioni nella pratica professionale, nelle scuole professionali e nei corsi interaziendali,

d. analisi dei risultati delle procedure di qualificazione.

2. Le consulenti e i consulenti alla formazione aziendale possono, in casi giustificati, visitare anche aziende senza autorizzazione formativa, per verificare l'esistenza di rapporti di formazione non approvati, soggetti alla legislazione sulla formazione professionale.

3. In caso di controversie tra le parti del contratto di apprendistato, l'ufficio per la formazione professionale e continua tenta di mediare. Le decisioni in tali controversie sono di competenza dei tribunali.

Formazione professionale di base - Vigilanza e consulenza

1. Su richiesta della scuola professionale, del fornitore della formazione nella pratica professionale, dell'apprendente o dei tutori legali, l'Ufficio della Formazione Professionale e Continua può ordinare una qualificazione intermedia per individuare eventuali lacune nella formazione che possano compromettere il successo della formazione professionale di base e adottare misure in merito.

2. Qualora vengano riscontrate lacune nella formazione per le quali il fornitore della formazione nella pratica professionale è responsabile, i costi della qualificazione intermedia gli saranno addebitati. La decisione spetta all'Ufficio della Formazione Professionale e Continua.

Formazione professionale di base - Supervisione e consulenza

1. L'ufficio di formazione professionale e continua può obbligare un fornitore di istruzione nella pratica professionale, il cui programma educativo è carente, a utilizzare strumenti di garanzia della qualità o adottare esso stesso misure di garanzia della qualità. I costi risultanti possono essere imposti al fornitore di istruzione nella pratica professionale.

2. Se il successo della formazione professionale di base è messo in discussione a causa delle carenze negli sviluppi da parte dell'apprendista o degli apprendisti, il fornitore di istruzione nella pratica professionale e la scuola professionale adottano le misure necessarie. L'ufficio di formazione professionale e continua può essere coinvolto.

1. Formazione Professionale di Base - Transizioni Scuola dell'Obbligo - Formazione Professionale - Mercato del Lavoro - Disposizioni Generali

1. L'Ufficio per la Formazione Professionale e Continua adotta tutte le misure necessarie per

a. integrare i giovani nella formazione professionale dopo il periodo scolastico obbligatorio e

b. facilitare l'ingresso delle persone diplomate da un corso di formazione professionale nel mercato del lavoro.

2. Le misure si basano sui principi «Formazione prima del lavoro» e «Aiuto all'auto-aiuto».

Formazione professionale di base - Transizioni dalla scuola dell’obbligo alla formazione professionale e al mercato del lavoro - Disposizioni generali

1. Attraverso la gestione dei casi (Case Management), si garantisce che l'assistenza individuale dei giovani da parte degli attori coinvolti sia ottimamente coordinata oltre i confini istituzionali e professionali per tutta la durata della scelta professionale, della formazione professionale di base e del passaggio alla vita lavorativa.

2. Tutte le istituzioni coinvolte nei passaggi tra la scuola popolare e la formazione professionale, nonché tra la formazione professionale e il mercato del lavoro, collaborano strettamente.

Formazione professionale di base - Transizioni Scuola dell'obbligo - Formazione professionale - Mercato del lavoro - Offerte ponte

1. **Scopo delle offerte ponte** è preparare gli studenti con debolezze scolastiche o sociali e studenti che, dopo la scuola dell'obbligo, non hanno trovato un posto di formazione, alla formazione professionale o a una soluzione alternativa. Si promuovono competenze chiave scolastiche, metodologiche, pratiche, personali e sociali. Inoltre, i giovani sono accompagnati nella scelta della professione e supportati nella ricerca di un posto di apprendistato o nella preparazione a un esame.

2. L'insegnamento si basa sul piano di studi della Svizzera centrale per le offerte ponte.

3. Le offerte ponte non possono di norma essere ripetute. Le eccezioni sono decise dal Servizio di Formazione Professionale e Continua.

Formazione professionale di base - Transizioni Scuola dell'obbligo - Formazione professionale - Mercato del lavoro - Offerte ponte

1. Il Cantone offre programmi ponte con un'enfasi pratica, scolastica o sociale. Questi vengono gestiti, per quanto possibile, in modo de-centralizzato. La strutturazione delle singole offerte è adattata alle esigenze dei giovani coinvolti e viene integrata con offerte mirate di coaching e intermediazione.

2. Il Dipartimento dell'educazione e della cultura stabilisce annualmente il numero delle classi nei singoli programmi in base alla situazione dei posti di apprendistato e in conformità alla domanda.

3. Il Cantone può stipulare accordi di prestazione con terzi e sostenere le loro offerte tramite consulenza e contributi.

Formazione professionale di base - Transizioni Scuola dell'obbligo - Formazione professionale - Mercato del lavoro - Offerte ponte

1. Le diplomate e i diplomati senza posto di apprendistato sono accolti in un'offerta ponte nell'ambito delle classi approvate, se

a. possono dimostrare di essersi impegnati, entro limiti ragionevoli, per ottenere un posto di apprendistato, e

b. vi è la prospettiva che frequentando un'offerta ponte possano migliorare significativamente la loro integrazione professionale.

2. La decisione sull'accoglimento e l'assegnazione a un'offerta ponte appropriata è presa dall'Ufficio della formazione professionale continua su richiesta di un team di esperte ed esperti provenienti dalla scuola pubblica, dalle offerte ponte, dalla formazione professionale, dall'orientamento professionale, dalle autorità del mercato del lavoro e sociali, nonché da altre istituzioni.

3. L'accoglimento e il ritiro possono avvenire, per giustificati motivi, anche durante l'anno scolastico.

Formazione professionale di base - Transizioni Scuola dell'obbligo - Formazione professionale - Mercato del lavoro - Offerte ponte

1. Le prestazioni degli apprendenti vengono valutate e alla fine dell'anno scolastico sono registrate in una pagella.

Formazione professionale di base - Transizioni Scuola dell'obbligo - Formazione professionale - Mercato del lavoro - Offerte ponte

1. Gli apprendisti possono essere allontanati anticipatamente da un'offerta di transizione dalla rispettiva direzione a causa di mancanza di impegno o comportamento inadeguato. Di norma, una condizione per l'esclusione è un avvertimento preliminare. I tutori legali e gli apprendisti devono essere ascoltati prima di un'esclusione.

Formazione professionale di base - Transizioni Scuola dell'obbligo - Formazione professionale - Mercato del lavoro - Offerte ponte

1. La direzione dei programmi ponte è responsabile di tutti gli aspetti della formazione, tranne quando sono previste altre competenze. In particolare, essa è responsabile, nell'ambito del mandato di prestazione, per

a. la direzione pedagogica e operativa dei programmi ponte,

b. la progettazione e lo sviluppo dell'istituzione educativa,

c. l'assicurazione e lo sviluppo della qualità, nonché il controllo del successo,

d. * ...

e. la collaborazione con tutti i partner importanti.

Formazione Professionale di Base - Offerte Educative Scolastiche - Scuole Professionali

1. Il Cantone gestisce scuole professionali a Lucerna, Emmen, Sursee, Willisau, Hohenrain e Schüpfheim.

2. ...

Formazione professionale di base - Offerte educative scolastiche - Scuole professionali

1. Le prestazioni degli studenti vengono valutate e alla fine di ogni semestre sono riportate in una pagella. La pagella contiene inoltre la valutazione del comportamento lavorativo e del comportamento nella comunità, il numero delle assenze e eventuali annotazioni del docente di classe.

2. Le valutazioni delle prestazioni devono essere espresse nei seguenti voti interi e nei voti intermedi

6 ottimo

5 buono

4 sufficiente

3 insufficiente

2 debole

1 molto debole

3. Il comportamento lavorativo e quello nella comunità sono valutati ciascuno con i giudizi "superato", "raggiunto", "parzialmente raggiunto" e "non raggiunto". Nel comportamento lavorativo vengono valutate le competenze "lavorare in modo autonomo", "valutare le proprie capacità" e "utilizzare metodi e strumenti di lavoro in modo efficace". Nel comportamento nella comunità vengono valutate le competenze "collaborare attivamente con gli altri", "gestire le critiche in modo costruttivo" e "comportarsi in modo rispettoso con gli altri".

I * ...

II * ...

III * ...

4. La pagella viene emessa dal docente di classe sulla base dei voti e dei feedback degli insegnanti delle materie.

5. L'azienda di formazione riceve una copia della pagella.

Formazione professionale di base - Offerte educative scolastiche - Scuole professionali

1. Il cantone esercita la vigilanza sui corsi tecnici intercantonali che si svolgono sul suo territorio. Lo fa nello stesso modo in cui lo fa per le altre scuole professionali.

Formazione professionale di base - Offerte educative scolastiche - Scuole professionali

1. Se il cantone non organizza classi professionali proprie in determinate professioni, gli apprendisti vengono assegnati a offerte scolastiche di altri cantoni. La frequenza scolastica e il risarcimento sono regolati dagli accordi intercantonali.

Formazione Professionale di Base - Offerte di Formazione Scolastica - Offerte di Maturità Professionale e Scuole Medie Specializzate

1. Il Canton Lucerna offre programmi di maturità professionale a Lucerna, Emmen, Sursee, Willisau e Schüpfheim, nonché scuole medie specialistiche a Lucerna, Baldegg e Sursee.

Formazione professionale di base - Offerte di istruzione scolastica - Offerte di maturità professionale e scuole medie specializzate

1. Per le scuole con offerta di maturità professionale si applica il regolamento sulla maturità professionale del 2 luglio 2013.

Formazione Professionale di Base - Offerte di Formazione Scolastica - Offerte di Maturità Professionale e Scuole Medie Specializzate

1. La formazione presso le scuole medie di commercio porta al certificato federale di capacità di impiegato / impiegata di commercio con maturità professionale integrata. In casi eccezionali, il servizio di formazione professionale e continua può autorizzare il diploma senza maturità professionale.

2. La formazione presso le scuole medie di commercio dura quattro anni. Durante il quarto anno di formazione, come requisito per l'ammissione alla procedura di qualificazione, viene svolto un tirocinio di dodici mesi.

Formazione professionale di base - Offerte di istruzione scolastica - Offerte di maturità professionale e scuole medie specializzate

1. La formazione alla Scuola Media di Sanità conduce al certificato federale di capacità Operatrice Socio-Sanitaria / Operatore Socio-Sanitario con maturità professionale integrata. L'ufficio dei servizi per la formazione professionale e continua può, in casi eccezionali, approvare il diploma senza maturità professionale.

2. La formazione alla Scuola Media di Sanità dura tre anni. Durante il terzo anno di formazione, come requisito per l'ammissione alla procedura di qualificazione, viene svolto uno stage di dodici mesi.

Apprendistato di base - Offerte formative scolastiche - Offerte di maturità professionale e scuole medie specializzate

1. La formazione presso la classe di specializzazione in grafica conduce al Certificato Federale di Capacità di Grafica/Grafico con maturità professionale integrata. In casi eccezionali, il Servizio della Formazione Professionale e Continua può approvare il diploma senza maturità professionale.

2. La formazione presso la classe di specializzazione in grafica ha una durata di quattro anni. La formazione pratica si svolge in un'officina di apprendistato.

Apprendistato di base - Offerte formative scolastiche - Offerte di maturità professionale e scuole medie specializzate

1. **La formazione presso la scuola media di informatica conduce all'attestato federale di capacità di informatica, indirizzo sviluppo di applicazioni, con maturità professionale integrata. In casi eccezionali, l'Ufficio dei servizi per la formazione professionale e continua può approvare il completamento della formazione senza la maturità professionale.**

2. **La formazione presso la scuola media di informatica ha una durata di quattro anni. Durante il quarto anno di formazione, come requisito per l'ammissione alla procedura di qualificazione, viene svolto un tirocinio di dodici mesi.**

Apprendistato di base - Offerte formative scolastiche - Offerte di maturità professionale e scuole medie specializzate

1. Nelle scuole medie di economia, nella scuola media sanitaria, nella scuola media di informatica e nella classe specializzata in grafica, i programmi e le tabelle orarie settimanali si conformano alle disposizioni federali. Sulla base di una richiesta della scuola, l'Ufficio dei servizi per la formazione professionale e continua decide in merito all'offerta di materie aggiuntive.

Formazione professionale di base - Offerte di istruzione scolastica - Offerte di maturità professionale e scuole medie specializzate

1. Per le scuole medie specializzate si applica il Regolamento sull'ammissione, la promozione e gli esami finali nelle scuole medie specializzate del Cantone di Lucerna del 14 dicembre 2004.

Formazione Professionale di Base - Offerte di Formazione Scolastica - Offerte di Maturità Professionale e Scuole Medie Specializzate

1. L'offerta delle scuole è determinata dal numero di posti di tirocinio messi a disposizione dall'economia. Le scuole supportano gli studenti nella ricerca di posti di tirocinio adeguati.

2. Il tirocinante e la scuola stipulano un contratto di tirocinio con l'azienda ospitante. La responsabilità complessiva per la formazione spetta alla scuola.

3. Il contratto di tirocinio deve essere concluso utilizzando il modulo contrattuale fornito dal Cantone.

4. Il contratto di tirocinio deve essere presentato al Servizio della Formazione Professionale e Continua per l'approvazione, se il tirocinio dura più di sei mesi. Il Servizio della Formazione Professionale e Continua approva il contratto se sono soddisfatti i requisiti legali.

**Formazione professionale di base - Istruzione**

1. Le disposizioni dei §§ 30-45 si applicano alle scuole professionali e, con le dovute modifiche, anche alle offerte di maturità professionale, alle scuole specializzate e alle offerte ponte, salvo disposizioni contrarie.

1. Formazione Professionale di Base - Istruzione - Organizzazione

1. Il Dipartimento dell'Educazione e della Cultura stabilisce, su proposta dell'Ufficio di Formazione Professionale e Continua, le sedi scolastiche per le singole professioni. Sono fatti salvi i luoghi scolastici extracantonali, che vengono fissati mediante accordo intercantonale.

2. Gli apprendisti con contratto di apprendistato devono frequentare le lezioni presso quella scuola professionale a cui il mestiere è assegnato. Le eccezioni sono decise caso per caso dall'Ufficio di Formazione Professionale e Continua, in consultazione con le direzioni scolastiche coinvolte e i fornitori della formazione nella pratica professionale.

3. Gli studenti delle scuole medie commerciali e delle scuole medie specialistiche possono essere assegnati dalla competente Ufficio ad una sede scolastica con un'offerta formativa corrispondente.

1. Formazione Professionale di Base - Istruzione - Organizzazione

1. L'ammissione di apprendisti con sede aziendale di tirocinio fuori dal cantone nelle scuole professionali del Cantone di Lucerna è regolata dagli accordi intercantonali.

2. La decisione sull'ammissione degli apprendisti di altri cantoni nei singoli casi spetta al Servizio per la Formazione Professionale e Continua.

Formazione Professionale di Base - Insegnamento - Organizzazione

1. L'ufficio Formazione Professionale e Continua iscrive gli apprendisti presso la scuola professionale dopo l'approvazione del contratto di apprendistato.

2. Gli apprendisti devono frequentare le lezioni fin dall'inizio dell'apprendistato. Se per motivi aziendali non è possibile frequentare le lezioni sin dall'inizio, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione dall'ufficio Formazione Professionale e Continua.

3. Se le parti del contratto di apprendistato non riescono a concordare sulla partecipazione a programmi di sostegno o sull'offerta di maturità professionale, decide l'ufficio Formazione Professionale e Continua.

Formazione Professionale di Base - Insegnamento - Disposizioni Aziendali

1. La direzione scolastica può dichiarare obbligatorio l'insegnamento bilingue nella scuola professionale, previa consultazione con l'ufficio di formazione professionale e continua e le organizzazioni del mondo del lavoro, per gli apprendisti di determinate professioni, a condizione che il regolamento formativo federale raccomandi l'insegnamento bilingue.

Formazione Professionale di Base - Insegnamento - Disposizioni Aziendali

1. Nell'istruzione professionale di base, gli apprendisti sostengono i costi per i materiali didattici personali, come libri e copie, e per il materiale scolastico personale, a meno che, secondo il contratto di apprendistato, non sia il fornitore della formazione pratica a farsene carico. Il Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura stabilisce un importo massimo.

2. Nell'istruzione professionale superiore e nella formazione continua, gli apprendisti sostengono i costi per i materiali didattici e per il materiale scolastico personale.

Formazione Professionale di Base - Istruzione - Disposizioni Aziendali

1. Gli studenti devono sostenere gli esami disposti dai docenti.

2. Nei confronti degli studenti che violano le regole d'esame o le disposizioni degli esaminatori, possono essere adottate misure disciplinari.

Formazione Professionale di Base - Insegnamento - Disposizioni Aziendali

1. La direzione della scuola può concedere congedo agli studenti, su richiesta motivata e con il consenso del fornitore di istruzione in ambito professionale, o dispensarli dalla frequenza di singole materie.

2. La direzione della scuola emana a tal fine delle linee guida.

Formazione Professionale di Base - Insegnamento - Disposizioni Aziendali

1. Gli apprendisti che si assentano dalle lezioni senza aver ottenuto preventivamente un permesso o una dispensa devono giustificare per iscritto la loro assenza in un secondo momento. Nella formazione professionale di base, i fornitori della formazione pratica professionale devono essere informati immediatamente delle assenze non giustificate. La direzione scolastica emana linee guida al riguardo.

2. Nei confronti degli apprendisti che si assentano ingiustificatamente dalle lezioni, possono essere adottati provvedimenti disciplinari.

Formazione Professionale di Base - Insegnamento - Disposizioni Aziendali

1. La direzione scolastica è responsabile della sicurezza operativa all'interno dell'istituto durante l'orario delle lezioni.

2. ...

3. ...

Apprendistato professionale di base - Offerte di sostegno

1. Nell'ambito delle disposizioni cantonali, l'organizzazione delle offerte di sostegno spetta alla singola scuola. Le offerte sono coordinate a livello cantonale.

2. I corsi di sostegno e quelli facoltativi devono, ove possibile, essere programmati in modo da non compromettere l'orario di lavoro in azienda. Gli enti responsabili della formazione nella pratica professionale devono essere consultati in precedenza. In ogni caso, la durata media dei corsi durante l'orario di lavoro non deve superare la media di mezza giornata alla settimana.

3. Le direzioni scolastiche possono riscuotere tasse per le offerte di sostegno in conformità con il regolamento sulle tasse scolastiche [8].

Apprendistato professionale di base - Offerte di sostegno

1. La scuola garantisce che gli studenti con capacità scolastiche particolari o con un'elevata motivazione vengano adeguatamente supportati.

2. La promozione del talento è possibile nelle seguenti forme di offerta

a. nell'ambito delle lezioni,

b. attraverso l'arricchimento delle offerte didattiche,

c. mediante la riduzione del tempo di apprendimento previa accordo tra le parti del contratto di formazione, accordo che necessita dell'approvazione dell'Ufficio per la Formazione Professionale e Continua.

3. ...

Apprendistato professionale di base - Offerte di sostegno

1. La scuola assicura che gli studenti con lacune scolastiche in singole materie ricevano supporto per un determinato periodo di tempo.

2. Il supporto è possibile nelle seguenti forme

a. nell'ambito delle lezioni,

b. attraverso corsi di recupero; in caso di disaccordo sulla disposizione di tali corsi, decide la divisione di Formazione Professionale e Continua,

c. mediante la proroga del periodo di apprendistato concordata tra le parti del contratto di apprendistato, con l'approvazione della divisione di Formazione Professionale e Continua.

3. ...

Formazione Professionale di Base - Offerte di Sostegno

1. Se il successo formativo nella formazione di base biennale (Attestato) è messo in discussione, la Divisione della Formazione Professionale e Continua decide in merito alla concessione di un accompagnamento individuale esperto. L'apprendista, la scuola professionale e il fornitore della formazione nella pratica professionale devono essere ascoltati.

2. La Divisione della Formazione Professionale e Continua garantisce, in accordo con i partner della formazione professionale, che siano disponibili specialisti qualificati per l'accompagnamento individuale esperto.

3. L'accompagnamento riguarda tutti i luoghi di apprendimento e anche l'ambiente degli apprendisti, nella misura in cui è collegato alla formazione.

Formazione Professionale di Base - Regolamento Disciplinare

1. Contro gli studenti possono essere adottate misure disciplinari nelle scuole, qualora disturbino le attività scolastiche, distruggano o danneggino dolosamente i beni della scuola, violino il regolamento scolastico o domestico e disposizioni simili, o non rispettino le direttive degli organi competenti o degli insegnanti.

Formazione Professionale di Base - Regolamento Disciplinare

1. Nei confronti degli studenti possono essere adottate le seguenti misure disciplinari

a. Ammonizione (orale o scritta),

b. Allontanamento dalla lezione,

c. Recupero delle ore di lezione nel tempo libero,

d. Informativa ai genitori e, se del caso, al fornitore dell'istruzione nella pratica professionale,

e. Allontanamento dalle lezioni per diversi giorni o settimane,

f. Minaccia di esclusione dalla scuola (ultimatum),

g. Esclusione dalla scuola con o senza annotazione nel diploma,

h. Minaccia di richiedere presso l'ufficio delle carriere e dell'istruzione continua la risoluzione del rapporto di apprendistato (ultimatum),

i. Richiesta all'ufficio delle carriere e dell'istruzione continua per la risoluzione del rapporto di apprendistato.

2. Allo studente interessato deve essere concesso il diritto di essere ascoltato prima di adottare una misura disciplinare. Per le misure disciplinari di cui al paragrafo 1e-i, devono essere ascoltati anche i genitori e, se del caso, il fornitore dell'istruzione nella pratica professionale.

Formazione Professionale di Base - Regolamento Disciplinare

1. Gli insegnanti sono autorizzati a dare ammonizioni agli studenti e ad allontanarli dalle lezioni.

2. Alla direzione della scuola spettano tutte le competenze disciplinari.

Formazione delle formatrici e dei formatori professionali

1. L'Ufficio della Formazione Professionale e Continua assicura un'offerta adeguata di corsi per formatrici e formatori professionali.

2. Le formatrici e i formatori professionali devono frequentare i corsi conformemente alle direttive della Confederazione.

3. Le richieste di esonero totale o parziale dalla frequenza ai corsi sono decise dall'Ufficio della Formazione Professionale e Continua.

**Formazione dei formatori professionali**

1. L'ufficio di Formazione Professionale e Continua può affidare l'organizzazione dei corsi a terzi.

2. I corsi devono essere condotti sotto la supervisione dell'ufficio di Formazione Professionale e Continua da personale specializzato adeguatamente formato. Il contenuto del corso si conforma alle prescrizioni minime federali.

3. I terzi sono tenuti a sostenere i costi residui dopo la detrazione dei contributi federali, cantonali e dei partecipanti.

Formazione delle formatrici e dei formatori professionali

1. I corsi per formatrici e formatori di terzi possono essere approvati dall'ufficio Servizio formazione professionale e continua, se soddisfano i requisiti minimi della Confederazione.

2. L'ufficio Servizio formazione professionale e continua può verificare i corsi approvati tramite visite di controllo e interviste ai partecipanti, oltre a richiedere l'accesso ai documenti del corso.

Formazione delle formatrici e dei formatori professionali

1. Ai partecipanti e alle partecipanti dei corsi cantonali o svolti per conto del cantone per formatrici e formatori professionali, l'ufficio degli studi professionali e della formazione continua rilascia un attestato di partecipazione al corso.

Formazione delle formatrici e dei formatori professionali

1. I corsi di formazione continua volontaria per formatrici e formatori professionali possono essere organizzati dall'Ufficio per la Formazione Professionale e Continua o da terzi.

2. Le offerte di terzi possono essere sostenute dal Cantone.

**Formazione dei formatori professionali**

1. Le partecipanti e i partecipanti devono pagare le tasse del corso e i materiali del corso.

2. Le tasse del corso sono stabilite dall'istituzione organizzatrice in base alla durata e all'ampiezza dell'offerta, cercando di raggiungere una copertura dei costi quanto più ampia possibile, tenendo conto dei contributi federali e cantonali.

1. Istruzione Professionale Superiore - Scuole Specializzate Superiori

1. L'offerta delle scuole tecniche superiori nel Cantone di Lucerna è gestita prevalentemente da enti privati.

2. ...

1. Istruzione Professionale Superiore - Scuole Specializzate Superiori

1. I corsi di studio presso una scuola superiore professionale richiedono un riconoscimento federale. Le relative domande devono essere presentate all'Ufficio per la Formazione Professionale e l'Istruzione Continua in conformità con le direttive della Confederazione.

2. L'Ufficio per la Formazione Professionale e l'Istruzione Continua assicura il rispetto delle normative federali.

Formazione professionale superiore - Esami professionali federali e diplomi di perfezionamento federali

1. Le associazioni professionali, ulteriori istituzioni educative e in via sussidiaria anche le scuole professionali cantonali possono predisporre offerte di preparazione per gli esami professionali federali e superiori.

2. Il Cantone promuove le offerte di preparazione attraverso informazione, coordinamento e contributi nell'ambito dei mezzi disponibili.

Formazione continua - Formazione continua orientata alla carriera

1. Il Cantone promuove la formazione continua orientata alla professione attraverso informazioni e contributi nell’ambito dei mezzi disponibili. Può mettere a disposizione, contro compenso, spazi e strutture.

2. Le scuole cantonali possono offrire formazione continua orientata alla professione. Le loro offerte integrano quelle delle associazioni professionali e dei privati e devono essere fondamentalmente organizzate per coprire i costi completi. Il Dipartimento dell'educazione e della cultura può, in casi giustificati, concedere eccezioni all’obbligo di copertura dei costi.

3. Se le offerte di formazione continua orientata alla professione fanno parte di un esame professionale o di un esame specialistico superiore, vengono sostenute secondo gli stessi criteri di quest'ultimo.

4. Il Cantone può sostenere misure per lo sviluppo della qualità della formazione continua attraverso la collaborazione, l'informazione e i contributi.

# Formazione Continua - Formazione Generale Please let me know if you need further details or specific sections to be translated.

1. Il cantone promuove la formazione continua generale attraverso informazioni e contributi nell'ambito dei mezzi disponibili.

2. Collabora con i fornitori e le loro organizzazioni di rappresentanza.

3. Può partecipare a progetti di formazione continua.

Procedura di Qualificazione - Organizzazione e Compiti

**1. Per l'attuazione delle procedure di qualificazione nella formazione professionale di base, il Cantone istituisce un centro di competenza con i seguenti compiti:**

a. Esecuzione delle procedure di qualificazione nella formazione professionale di base,

b. Esecuzione delle qualifiche intermedie nella formazione professionale di base,

c. Esecuzione di procedure di qualificazione speciali secondo le disposizioni del servizio per la formazione professionale e continua,

d. * Presentazione delle domande per la nomina di capiesperti e di esperti alla commissione d'esame cantonale,

e. Assicurazione della qualifica degli esperti,

f. * Preparazione degli affari della commissione d'esame cantonale.

**2. Il Consiglio di Stato può affidare la gestione del centro di competenza a organizzazioni private.**

**3. Il centro di competenza è gestito dalla direzione degli esami. Questa, insieme alla segreteria degli esami, è responsabile di tutte le questioni operative relative alle procedure di qualificazione. Collabora con il servizio per la formazione professionale e continua.**

**4. La direzione degli esami partecipa, con voto consultivo, alle riunioni della commissione d'esame cantonale e del comitato.**

Procedura di Qualificazione - Organizzazione e Compiti

1. Per la supervisione delle procedure di qualificazione, il Consiglio di Stato nomina una commissione d'esame cantonale composta da un massimo di nove membri. La commissione è composta dalle organizzazioni del mondo del lavoro nonché dall’Ufficio della formazione professionale e continua, ciascuno con un rappresentante o una rappresentante del reparto responsabile per le procedure di qualificazione e delle scuole professionali. Il rappresentante o la rappresentante del reparto responsabile per le procedure di qualificazione dell’Ufficio della formazione professionale e continua presiede la commissione.

2. La commissione d'esame cantonale

a. * nomina i capi esperti e le capo esperte, nonché gli esperti e le esperte,

b. vigila sul regolare svolgimento degli esami,

c. emana le disposizioni e le istruzioni necessarie,

d. relaziona annualmente al Dipartimento dell'educazione e della cultura sullo svolgimento e l'esito delle procedure di qualificazione,

e. * approva annualmente il programma d'esame.

3. La commissione d'esame cantonale elegge tra i suoi membri un vicepresidente o una vicepresidente. Essa adotta un regolamento interno, che necessita dell'approvazione del Dipartimento dell'educazione e della cultura.

Procedura di Qualificazione - Organizzazione e Compiti

1. La commissione d'esame cantonale forma al suo interno un comitato composto da quattro membri. La presidenza del comitato è assunta dal presidente o dalla presidente della commissione.

2. Il comitato

a. decide sull'esito dei procedimenti di qualificazione,

b. tratta i ricorsi,

c. svolge ulteriori compiti affidatigli dalla commissione.

Procedura di Qualificazione - Organizzazione e Compiti

1. L'Ufficio della Formazione Professionale e Continua

a. * emette disposizioni e istruzioni per il procedimento di qualificazione nella formazione generale nell'ambito della formazione professionale di base,

b. * decide sull'ammissione al procedimento di qualificazione,

c. * rappresenta il Cantone in relazione con il procedimento di qualificazione coinvolgendo la direzione degli esami nei confronti della Confederazione e degli altri Cantoni,

d. * è responsabile per altre decisioni in relazione al procedimento di qualificazione, purché non siano attribuite ad altri organi.

2. Il direttore o la direttrice dell'Ufficio della Formazione Professionale e Continua firma, insieme al presidente o alla presidente della commissione d'esame cantonale, i certificati di capacità e gli attestati professionali.

Procedura di Qualificazione - Organizzazione e Compiti

1. In caso di necessità, i locali e le strutture dei corsi interaziendali e delle scuole professionali devono essere messi a disposizione anche per le procedure di qualificazione a fronte di un’adeguata compensazione.

Procedura di Qualificazione - Organizzazione e Compiti

1. Le procedure di qualificazione nelle scuole con offerta di maturità professionale e nelle scuole professionali superiori, nonché nelle scuole professionali superiori, sono disciplinate dalle relative disposizioni federali e cantonali. Le disposizioni dei §§ 57-69 si applicano in via analogica, purché non siano in contrasto con il diritto superiore.

Procedura di qualificazione - Diritti e doveri degli apprendisti

1. Chi, per motivi validi, non può presentarsi o completare un procedimento di qualificazione o parti di esso, deve informare immediatamente la direzione degli esami e, se del caso, fornire un certificato medico. Il servizio Formazione professionale e continua può disporre esami straordinari in caso di assenza giustificata.

2. In caso di assenza ingiustificata, la persona iscritta è tenuta a sostenere i costi causati. Le parti mancate del procedimento di qualificazione sono considerate non superate.

Procedura di qualificazione - Diritti e doveri degli apprendisti

1. In caso di violazione delle disposizioni d'esame o delle istruzioni degli organi d'esame e in caso di frode nell'ambito delle procedure di qualificazione, in particolare in caso di uso di mezzi ausiliari non autorizzati, di comunicazione non autorizzata con terzi, di redazione di lavori scritti non autonomi e di creazione di plagi, le procedure di qualificazione possono essere dichiarate interamente o parzialmente non superate.

Procedura di qualificazione - Diritti e doveri degli apprendisti

1. Sull'utilizzo dei pezzi d'esame nei procedimenti di qualifica nell'ambito della formazione professionale di base decide la commissione d'esame cantonale. Il candidato o la candidata può in genere richiedere i pezzi d'esame previo rimborso del valore del materiale.

Procedura di qualificazione - Collaborazione

1. Il cantone svolge i suoi compiti nei procedimenti di qualificazione in stretta collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro e gli altri cantoni.

**Procedura di qualificazione - Collaborazione**

1. Il Consiglio di Stato può, su richiesta e dopo aver consultato la commissione d'esame cantonale, affidare l'esecuzione delle procedure di qualificazione a organizzazioni del mondo del lavoro mediante mandato di prestazione in una o più professioni.

2. L'ufficio per la formazione professionale e continua partecipa all'organo competente per le procedure di qualificazione delle organizzazioni incaricate.

3. Le disposizioni dei §§ 57-65 si applicano mutatis mutandis.

Procedura di Qualificazione - Riconoscimento dei Crediti Formativi e Educazione Compensativa

1. L'Ufficio per la Formazione Professionale e Continua decide, in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro interessate, sul riconoscimento delle competenze acquisite non formalmente e sull'ammissione ai procedimenti di qualificazione.

2. Esso rilascia un attestato per le competenze acquisite non formalmente (validazione), quando

a. le competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi usuali attraverso esperienze pratiche professionali o extra-professionali sono raccolte e documentate (autovalutazione), e

b. queste competenze sono state istituzionalmente verificate e riconosciute dall'autorità di validazione competente (valutazione esterna).

3. Il procedimento di validazione è gratuito.

Procedura di Qualificazione - Riconoscimento dei Crediti Formativi e Educazione Compensativa

1. L'ufficio per la formazione professionale e continua garantisce, in collaborazione con le scuole professionali, un'offerta sufficiente nella formazione di recupero.

2. Esamina i requisiti che gli apprendisti possiedono e determina le prestazioni di apprendimento ancora da fornire.

3. Gli apprendisti che frequentano una scuola professionale per la formazione di recupero non devono pagare nessuna tassa scolastica.

Servizi di consulenza - Orientamento professionale, educativo e di carriera

1. La consulenza professionale, di studio e di carriera serve a informare e consigliare adolescenti e adulti, nonché terzi coinvolti (tutori, insegnanti) in relazione alla scelta della professione, della formazione, degli studi, della carriera e della formazione continua.

2. Sostiene gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nella preparazione alla scelta professionale e agli studi degli studenti.

3. Aiuta adolescenti e adulti nella compilazione delle prestazioni di apprendimento e delle attestazioni di competenza.

4. Collabora con le imprese, le organizzazioni del mondo del lavoro e con le istituzioni educative di tutti i livelli.

5. Coordina l'offerta di servizi con le misure delle autorità del mercato del lavoro e con altre istituzioni nel campo dell'integrazione professionale.

Offerte di consulenza - Consulenza professionale, orientamento agli studi e carriera

1. Alla consulenza professionale, di studio e di carriera appartengono l'ufficio di consulenza e il centro di informazione educativa a Lucerna.

Servizi di consulenza - Orientamento professionale, educativo e di carriera

1. I professionisti dell'informazione e della consulenza collaborano con i partner educativi e le autorità cantonali.

2. Non possono trasmettere a terzi i risultati della consulenza e della valutazione senza il consenso esplicito degli interessati. Per il trattamento dei dati personali si applicano le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali (Legge cantonale sulla protezione dei dati) del 2 luglio 1990.

Servizi di consulenza - Orientamento professionale, educativo e di carriera

1. L'informazione e la consulenza per i giovani e gli adulti nonché l'informazione agli istituti di istruzione sono gratuite.

2. ...

Offerte di consulenza - Consulenza scolastica (servizi scolastici psicologici)

1. La consulenza scolastica (servizi psicologici scolastici) fornisce consulenza e supporto agli adolescenti e agli educatori, al personale docente, ai dirigenti scolastici, e ai formatori professionali in questioni psicologiche e pedagogiche.

Fornitrici private

1. I diplomi degli offerenti privati possono essere riconosciuti se soddisfano le disposizioni di legge e gli standard di qualità richiesti.

2. Gli offerenti di diplomi riconosciuti sono soggetti alla supervisione dell'autorità competente. Questa può revocare il riconoscimento se il mandato di prestazione non viene adempiuto sufficientemente.

Fornitrici private

1. I fornitori privati che intendono garantire ai loro apprendenti l'accesso alle procedure di qualificazione ai sensi del § 57 devono richiedere un'autorizzazione educativa al servizio per la formazione professionale e continua.

2. Il rilascio, il rifiuto e la revoca dell'autorizzazione educativa sono regolati in modo analogo ai §§ 7 e 8 comma 1.

Fornitrici private

1. Contributi ai fornitori privati possono essere concessi se

a. le offerte corrispondono a un bisogno pubblico,

b. le offerte sono generalmente aperte a tutti,

c. i fornitori privati hanno operato con successo come istituzione educativa per almeno quattro anni.

Fornitrici private

1. L'ufficio professioni e formazione continua controlla che la qualità delle offerte dei fornitori privati, che accolgono studenti stranieri bisognosi di un permesso di soggiorno, soddisfi i requisiti richiesti dal diritto degli stranieri.

2. Se i fornitori privati dispongono di un sistema di garanzia della qualità per le singole offerte, che l'ufficio professioni e formazione continua giudica adeguato in base alle direttive o raccomandazioni della Confederazione, i requisiti sono generalmente considerati soddisfatti. Per i fornitori che iniziano una nuova attività, nonché in altri casi giustificati, la prova di una qualità sufficiente può essere fornita in altro modo per un massimo di due anni.

3. I fornitori privati che non soddisfano più i requisiti di qualità sono segnalati dall'ufficio professioni e formazione continua all'autorità competente per gli stranieri.

Fornitrici private

1. Il Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura può incaricare il Servizio di Formazione Professionale e Continua o terzi della supervisione sui fornitori privati. I fornitori privati vengono informati al riguardo.

2. Il Servizio di Formazione Professionale e Continua o i terzi incaricati della supervisione riferiscono al Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura e presentano domanda per le misure da adottare.

3. Il Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura dispone eventualmente provvedimenti, previo accordo con i fornitori privati. In caso di carenze o violazioni delle condizioni, può vietare ai fornitori di offrire determinati servizi nel Cantone di Lucerna.

4. I fornitori privati, nei quali sono state rilevate carenze, devono sostenere i costi della procedura di supervisione e delle misure necessarie.

**Finanziamento - Offerte Educative**

1. Per le offerte formative e le misure che terzi realizzano su incarico del Cantone, il Cantone si assume i costi residui secondo le disposizioni di legge.

2. Gli altri contributi vengono generalmente erogati come importi forfettari, e precisamente

a. per offerte formative e corsi scolastici in base al numero dei partecipanti,

b. per offerte di informazione e consulenza come contributo ai costi delle prestazioni fornite.

**Finanziamento - Offerte Educative**

1. Per investimenti in edifici e mobilia di organizzazioni del mondo del lavoro e di fornitori privati, che forniscono servizi di formazione professionale di base e formazione professionale superiore per conto del cantone, il cantone corrisponde contributi d'investimento. Questi coprono al massimo il 50 percento dei costi.

2. Le domande per contributi d'investimento devono essere presentate presso l'Ufficio della Formazione Professionale e Continua secondo le sue direttive.

**Finanziamento - Offerte Educative**

1. Nelle scuole professionali private, la concessione di contributi operativi è disciplinata dall'accordo di prestazione concluso con l'ente gestore. Le somme forfettarie erogate dal cantone coprono al massimo il 90 percento dei costi. Almeno il 10 percento dei costi deve essere a carico dell'ente privato.

**Finanziamento - Offerte Educative**

1. I contributi forfettari per i corsi interaziendali sono erogati dall'Ufficio per la Formazione Professionale e Continua in base al numero di ore di corso prescritte dall'ordinanza sulla formazione professionale della Confederazione e tenendo conto degli importi concordati a livello intercantonale. I contributi forfettari coprono al massimo il 50 percento dei costi.

2. Le indennità forfettarie sono determinate in base all'impegno effettivo e possono variare a seconda della professione.

3. Il Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura può autorizzare, per motivi validi, indennità forfettarie più elevate per un periodo limitato, in particolare quando i costi operativi aumentano a causa di investimenti.

Finanziamento - Offerte educative

1. Il Cantone copre al massimo l'80 percento dei costi dei corsi obbligatori per formatrici e formatori professionali secondo l'articolo 45 della Legge federale sulla formazione professionale.

**Finanziamento - Offerte Educative**

1. I corsi di preparazione per gli esami professionali federali e gli esami professionali superiori, forniti da enti privati, così come i programmi di formazione presso scuole professionali superiori con gestione privata, possono essere sostenuti con contributi operativi. Questi considerano gli approcci concordati a livello intercantonale e coprono di regola al massimo il 50 percento dei costi di un programma di formazione. I contributi devono essere utilizzati a favore delle diplomate e dei diplomati con residenza legale per borse di studio nel Cantone di Lucerna.

2. I contributi operativi per la formazione continua orientata alla professione sono erogati

a. per offerte a favore di gruppi di destinatari o regioni svantaggiati,

b. per i costi di sviluppo e inizializzazione di offerte particolarmente innovative (finanziamento iniziale),

c. per offerte la cui partecipazione è prescritta dalla legge.

3. Nella formazione generale, i contributi per offerte ai sensi del § 47 della legge coprono al massimo il 50 percento dei costi. Per le offerte per l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti secondo la legge federale sulla formazione continua del 20 giugno 2014 possono essere concessi contributi più elevati.

**Finanziamento - Offerte Educative**

1. Qualora i compiti del procedimento di qualificazione siano affidati a organizzazioni private, i contributi operativi devono essere stabiliti nella convenzione di prestazioni. I contributi corrisposti dal Cantone coprono al massimo il 90 percento dei costi. Almeno il 10 percento dei costi deve essere a carico dell'ente privato.

2. I fornitori della formazione nella pratica professionale si assumono i costi per l'uso delle infrastrutture, degli strumenti e del materiale per i procedimenti di qualificazione. In casi eccezionali motivati, il servizio per la formazione professionale e continua può esentare in tutto o in parte tali costi.

3. L'indennità della commissione cantonale d'esame e delle esperte ed esperti d'esame è stabilita dal Consiglio di Stato.

4. Le candidate e i candidati senza contratto di apprendistato devono farsi carico totalmente o parzialmente del materiale necessario e di eventuali costi aggiuntivi. Il pagamento dei costi è una condizione per l'ammissione al procedimento di qualificazione.

**Finanziamento - Offerte Educative**

1. L'ufficio competente può sostenere progetti pilota e progetti di promozione dell'apprendistato nell'ambito dei mezzi disponibili, se

a. gli obiettivi del progetto servono, a medio e lungo termine, alla formazione professionale o alla formazione continua,

b. il progetto soddisfa i requisiti contenutistici e formali per il raggiungimento degli obiettivi del progetto,

c. presenta un controllo del successo orientato ai risultati.

2. I contributi ai progetti per terzi coprono al massimo il 60 percento dei costi.

Finanziamento - Offerte Formative

1. Per le offerte formative, finanziate dalla Confederazione in base all'articolo 73 della legge federale sulla formazione professionale e alle relative disposizioni esecutive, si applicano fino alla fine del 2007 le vigenti regolamentazioni cantonali di finanziamento.

Finanziamento - Tasse e Quote Scolastiche

1. Le tasse e le tariffe scolastiche da riscuotere dal Cantone sono disciplinate dal Regolamento delle tasse scolastiche del Cantone di Lucerna (11).

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti sono abrogati

a. Regolamento di esecuzione della legge federale sulla formazione professionale del 24 maggio 1982[12],

b. Regolamento sull'assenteeismo e la disciplina nelle scuole professionali del 2 settembre 1983[13],

c. Regolamento sulle offerte del 10° anno scolastico del 12 febbraio 1998[14],

d. Regolamento sulla Scuola di Design di Lucerna del 13 maggio 1994[15].

Disposizioni finali

1. Il regolamento entra in vigore il 1º agosto 2006. Deve essere pubblicato.

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