Ordinanza sull'offerta delle biblioteche cantonali - Principio
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1. Nella Biblioteca centrale e universitaria di Lucerna sono uniti i fondi della Biblioteca cantonale di Lucerna, della Biblioteca dell'Università di Lucerna secondo l'accordo sulla fusione della Biblioteca Centrale di Lucerna con la Biblioteca dell'Alta scuola di Lucerna del 26 gennaio 1998 e della Biblioteca civica di Lucerna secondo le disposizioni del contratto sul deposito della Biblioteca civica nella Biblioteca Centrale di Lucerna del 3 luglio 1996.
1. La Biblioteca Centrale e Universitaria è biblioteca cantonale, di scuola universitaria professionale e universitaria. È un luogo di istruzione, ricerca e incontro.
2. Ha l'incarico, nei limiti delle risorse disponibili, di
a. * raccogliere, catalogare, mettere a disposizione e archiviare letteratura e altro materiale informativo proveniente da tutti i campi del sapere,
b. * rendere accessibili, per quanto possibile, pubblicazioni e informazioni di cui non dispone,
c. * promuovere l'apprendimento permanente e il lavoro scientifico, in particolare attraverso informazioni e formazioni regolari, nonché
d. * supportare pubblicazioni e ricerca tramite infrastrutture e consulenze.
3. Sostiene la conservazione e la trasmissione del patrimonio culturale del Canton Lucerna. Raccoglie il più possibile le pubblicazioni lucernesi nelle varie forme mediatiche.
4. Mette a disposizione un numero di posti di studio e l'infrastruttura per l'uso di strumenti informatici.
5. ...
6. Restano riservati compiti e obblighi speciali secondo il contratto sul deposito della biblioteca civica nella Biblioteca Centrale di Lucerna del 3 luglio 1996.
1. La Biblioteca Centrale e Universitaria gestisce collezioni speciali relative al patrimonio documentale lucernese, in particolare l'archivio fotografico, la collezione di manoscritti, stampe antiche e lasciti, nonché la collezione di materiali musicali.
2. La direzione della biblioteca emana istruzioni particolari per queste collezioni speciali.
1. La Biblioteca Centrale e Universitaria promuove la collaborazione tra le biblioteche degli istituti di istruzione e ricerca a livello di scuole universitarie professionali e università.
2. Coopera nei settori dell'acquisizione, archiviazione, informatica, gestione dei dati degli utenti e comunicazione con altre biblioteche universitarie della Svizzera.
2bis. Può inoltre collaborare in ambiti aggiuntivi come la trasmissione del sapere o il supporto alle pubblicazioni e alla ricerca con ulteriori terzi, in particolare con altre istituzioni scientifiche.
3. È autorizzata, in base alle risorse disponibili, a stipulare accordi con istituzioni private o di diritto pubblico per l'acquisizione o la gestione di collezioni bibliotecarie, nonché per l'assunzione di ulteriori compiti bibliotecari.
4. Partecipa a comitati e organizzazioni specializzate in biblioteconomia.
1. La Biblioteca Centrale e Universitaria è subordinata, sia a livello professionale che amministrativo, al Dipartimento Cultura ed è autorizzata, nell'ambito delle sue competenze, ad agire in nome e per conto di quest'ultimo.
2. La direzione della biblioteca emana istruzioni, in particolare per quanto concerne l’utilizzo della Biblioteca Centrale e Universitaria e dei posti di studio, l’uso dei mezzi informatici e delle risorse elettroniche nonché gli orari di apertura e il regolamento interno.
3. ...
4. ...
5. Per quanto riguarda la Biblioteca Civica di Lucerna, essa coinvolge la Corporazione di Lucerna secondo le disposizioni del contratto sul deposito della Biblioteca Civica presso la Biblioteca Centrale di Lucerna del 3 luglio 1996.
1. La Biblioteca centrale e universitaria è fondamentalmente aperta a tutte le persone.
2. Per il prestito e alcuni altri servizi è necessaria l'iscrizione. L'accettazione dell'iscrizione è decisa dalla direzione della biblioteca.
1. La Biblioteca Centrale e Universitaria rende disponibili i suoi beni della collezione per l'uso nelle sue sale o per il prestito a domicilio. La direzione della biblioteca decide sul modo d'uso.
1. L'uso della Biblioteca Centrale e Universitaria, nonché degli strumenti informativi propri della biblioteca, è gratuito.
2. Per i solleciti verranno addebitate tariffe fino a un massimo di 20 franchi per supporto e per ogni sollecito.
3. Le spese possono essere addebitate agli utenti.
1. In caso di violazioni delle loro istruzioni, la direzione della biblioteca può
a. rifiutare il prestito di beni della collezione,
b. allontanare le persone inadempienti dalla Biblioteca centrale e universitaria.
2. In caso di violazioni gravi o ripetute delle istruzioni della direzione o in caso di danni dolosi alla Biblioteca centrale e universitaria, la direzione può disporre un divieto d'uso.
1. Le scuole speciali cantonali, i licei e le scuole medie professionali dispongono di biblioteche scolastiche.
2. La tipologia e l'entità delle offerte sono determinate dalle direttive del Dipartimento dell'educazione e della cultura.
1. L'uso delle biblioteche scolastiche cantonali è gratuito.
2. Per i solleciti vengono addebitate spese fino a un massimo di 20 franchi per ogni mezzo e sollecito.
3. Le spese possono essere addebitate agli utenti.
1. Il Dipartimento dell'educazione e della cultura assicura, nei limiti delle risorse disponibili, che siano messi a disposizione delle comuni e delle biblioteche scolastiche cantonali servizi di consulenza per la gestione delle biblioteche.
2. I servizi di consulenza di base sono gratuiti per le comuni e le biblioteche scolastiche cantonali.
1. Il Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura provvede, secondo le risorse disponibili, a garantire che siano disponibili corsi introduttivi e offerte di formazione continua per i comuni e le biblioteche scolastiche cantonali.
1. I seguenti decreti sono abrogati
a. * Regolamento sulla Biblioteca Centrale e Universitaria di Lucerna del 4 settembre 2001[2],
b. Regolamento sulle Biblioteche Comunali e Regionali del 23 giugno 1978[3],
c. Regolamento sulle Biblioteche Scolastiche del 18 maggio 1995[4].
1. Il regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2008. Deve essere pubblicato.