Ordinanza sulle scuole di musica comunali e sulla promozione del talento musicale extrascolastico - Organizzazione Comunale
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. L'autorità comunale competente designa un organo responsabile per le questioni concernenti la scuola di musica, emana un'ordinanza o un regolamento per la scuola di musica e stabilisce il mandato di prestazione.
2. Ogni scuola di musica è diretta da una direzione della scuola di musica. La scuola di musica si dota di un quadro di riferimento.
1. Scuole di musica che soddisfano i requisiti ai sensi dei §§ 1, 3 e 4 e che presentano una dimensione adeguata, sono riconosciute dal Servizio dell'Istruzione Pubblica. Il riconoscimento è una condizione preliminare per l'ammissibilità ai contributi.
1. L'Ufficio dell'Istruzione Primaria sostiene le direzioni delle scuole di musica nella garanzia e nello sviluppo della qualità attraverso strumenti adeguati e corsi di formazione continua. Esso monitora il rispetto delle direttive cantonali.
1. Gli insegnanti delle scuole di musica comunali dispongono generalmente di una formazione adeguata. In via eccezionale, possono essere assunti insegnanti che non possiedono o non ancora possiedono una formazione adeguata.
2. L'inquadramento salariale avviene secondo il Regolamento delle retribuzioni per gli insegnanti e per il personale specializzato dei servizi scolastici del 17 giugno 2005.
1. Il cantone eroga alle scuole di musica riconosciute un contributo per alunno per le spese di gestione. Questo contributo viene calcolato annualmente dal Servizio della formazione scolastica pubblica, basandosi sulle spese di gestione totali del penultimo anno di bilancio, e viene determinato per ciascun tipo di offerta formativa.
1bis. I contributi cantonali sono erogati per gli studenti fino al completamento di una formazione al livello secondario II e al massimo fino al compimento del 20° anno di età.
2. Il contributo per alunno viene corrisposto all'ente gestore della scuola di musica. Il dato di riferimento è il numero di studenti al 1° novembre dell'anno precedente.
3. Il Servizio della formazione scolastica pubblica calcola i contributi e li eroga nel primo trimestre dell'anno solare.
1. Il Consiglio di Stato nomina una commissione scolastica cantonale di musica composta da al massimo sette membri. Questa commissione è costituita da almeno un membro dell'Associazione dei Comuni di Lucerna, delle scuole di musica e dei docenti delle scuole di musica, nonché da un rappresentante della Scuola Universitaria di Lucerna - Musica.
2. La commissione ha in particolare i seguenti compiti
a. Collaborare nell'elaborazione degli strumenti per l'assicurazione e lo sviluppo della qualità,
b. Collaborare nell'elaborazione dell'offerta di formazione continua per i docenti delle scuole di musica,
c. Sostenere l'ufficio della formazione scolastica popolare nel riconoscimento delle scuole di musica.
1. Il Cantone promuove, nell'ambito delle risorse disponibili, bambini e giovani con capacità e potenziale di rendimento musicale superiori alla media tramite contributi di sostegno e mediante il supporto di offerte corrispondenti.
2. I contributi di sostegno possono essere assegnati a bambini e giovani che
a. sono classificati come talenti in virtù della loro abilità musicale,
b. hanno un'età minima di 4 e massima di 25 anni, e
c. il cui domicilio o, in caso di cittadini svizzeri all'estero, la sede del fornitore di servizi si trova nel Cantone di Lucerna.
3. L'ammontare dei contributi per ogni livello di sostegno è determinato dall'articolo 11 paragrafo 1 del Regolamento del DFI sul concetto di promozione del programma «Giovani Talenti Musica» del 15 giugno 2022.
4. Il Servizio dell'istruzione elementare decide, basandosi sulla raccomandazione di esperti e esperte, sulla classificazione come talento musicale e sull'assegnazione dei contributi di sostegno. Ha inoltre i seguenti compiti
a. Emissione di una direttiva sulla procedura di assegnazione dei contributi di sostegno e sul supporto delle offerte dei fornitori di servizi,
b. Determinazione dei requisiti per esperti ed esperte,
c. Esecuzione della procedura di assegnazione dei contributi di sostegno,
d. Decisione sul supporto delle offerte dei fornitori di servizi e conclusione degli accordi di prestazione,
e. Assunzione dei compiti dell'ufficio di coordinamento conformemente all'articolo 13 del Regolamento del DFI sul concetto di promozione del programma «Giovani Talenti Musica»,
f. Emissione di ulteriori disposizioni e direttive necessarie.
5. Il Servizio dell'istruzione elementare può affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione della procedura di cui al paragrafo 4c.
1. ...
1. ...