Legislator Giurisprudenza & Legislazione
400a VBG CH-LU

§ 14 Legge sulla scuola dell'obbligo (VBG) - Uscita dalla scuola

1. Apprendisti
Apri la fonte ufficiale Atto completo (71 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

§ 14 VBG - Uscita dalla scuola · Uscita dalla scuola

1. Uscita degli studenti dalla scuola

Gli studenti escono dalla scuola quando

a. * hanno frequentato il ciclo della scuola secondaria di primo grado fino alla fine della 3ª classe oppure

b. hanno compiuto il 18º anno di età.

2. La direzione scolastica può, in casi eccezionali, autorizzare l'uscita anticipata dalla scuola

a. su richiesta oppure

b. disporla, in particolare dopo la frequenza di nove anni scolastici nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado.

← § 13 VBG - Durata del Debito Legge sulla scuola dell'obbligo (VBG) - Ambito di applicazione § 15 VBG →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →