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40 VRG CH-LU

§ 198 Legge sulla procedura amministrativa (VRG) - 5. Spese ufficiali a. Principi di ripartizione

Spese processuali
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§ 198 VRG · 5. Spese ufficiali a. Principi di ripartizione

1. La parte è tenuta a sostenere le spese ufficiali, fatta salva l'applicazione dei §§ 199 e 200

a. nel procedimento amministrativo di primo grado, se ha provocato la decisione nel proprio interesse o a causa del suo comportamento;

b. nel procedimento di opposizione, se ha sollevato un'opposizione inammissibile o manifestamente infondata con dolo;

c. nel procedimento di impugnazione, se la parte soccombe o se il suo ricorso non è stato ammesso.

2. Il ritiro di un ricorso è equiparato al suo rigetto.

3. Chiunque causi spese inutili nel procedimento a causa di un comportamento contrario ai doveri, presentando tardivamente fatti e prove, o in altro modo, è tenuto a pagarle.

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