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VRG
CH-LU
§ 198 Legge sulla procedura amministrativa (VRG) - 5. Spese ufficiali a. Principi di ripartizione
Spese processuali
§ 198 VRG · 5. Spese ufficiali a. Principi di ripartizione
1. La parte è tenuta a sostenere le spese ufficiali, fatta salva l'applicazione dei §§ 199 e 200
a. nel procedimento amministrativo di primo grado, se ha provocato la decisione nel proprio interesse o a causa del suo comportamento;
b. nel procedimento di opposizione, se ha sollevato un'opposizione inammissibile o manifestamente infondata con dolo;
c. nel procedimento di impugnazione, se la parte soccombe o se il suo ricorso non è stato ammesso.
2. Il ritiro di un ricorso è equiparato al suo rigetto.
3. Chiunque causi spese inutili nel procedimento a causa di un comportamento contrario ai doveri, presentando tardivamente fatti e prove, o in altro modo, è tenuto a pagarle.