§ 110 Legge sulla procedura amministrativa (VRG) - 5. Esecuzione
§ 110 VRG · 5. Esecuzione
1. La redazione della decisione contiene le seguenti indicazioni
a. autorità decidente; nelle decisioni delle istanze giudiziarie, inoltre, i nomi dei giudici partecipanti;
b. parti e rappresentanti delle parti;
c. motivazione (breve esposizione dei fatti, domande delle parti, considerazioni);
d. dispositivo con ripartizione delle spese;
e. istruzioni sui rimedi legali (rimedio legale ordinario, termine, istanza);
f. data della decisione e dell'invio;
g. * firma; per le disposizioni di massa si può rinunciare a essa.
2. Per casi particolari il Consiglio governativo può disciplinare con regolamento la redazione di decisioni amministrative in deroga al comma 1.
3. Le decisioni redatte in forma di lettera devono essere indicate come tali. Il comma 1 si applica per analogia.