Ordinanza di applicazione della legge sulla videosorveglianza - Enti Soggetti
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
1. La legge sulla videosorveglianza del 20 giugno 2011 e questo regolamento si applicano al cantone nonché ai comuni di abitanti, parrocchiali e corporativi.
2. Inoltre, l'Università di Lucerna, l'Alta Scuola Pedagogica di Lucerna, l'Ospedale Cantonale di Lucerna e la Psichiatria di Lucerna sono soggetti alla legge sulla videosorveglianza e a questo regolamento.
3. Nell'ambito comunale, l'autorità comunale competente può sottoporre ulteriori enti pubblici, ai sensi del § 1 della legge sulla giustizia amministrativa del 3 luglio 1972, alla legge sulla videosorveglianza e a questo regolamento.
1. Nell'uso di dispositivi di trasmissione e registrazione di immagini devono essere rispettati i principi di proporzionalità secondo il § 5 del Regolamento cantonale sulla protezione dei dati del 26 febbraio 1991.
1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza dispone l'impiego di dispositivi di trasmissione e registrazione di immagini che devono essere operati da organi cantonali o organi di enti pubblici ai sensi del § 1 comma 2, e tiene un elenco pubblico dei luoghi e delle postazioni di tali dispositivi.
2. L'impiego di dispositivi di trasmissione e registrazione di immagini può essere ordinato in particolare se
a. nei luoghi pubblicamente accessibili corrispondenti nell'anno precedente l'ordinanza sono stati commessi reati e si prevede che verranno commessi altri reati,
b. vi sono indicazioni che l'impiego di dispositivi di trasmissione e registrazione di immagini possa prevenire reati,
c. vi è esigenza che il materiale visivo possa essere utilizzato in procedimenti penali, civili o amministrativi per punire reati o per far valere diritti derivanti da reati.
3. Prima di ordinare la videosorveglianza, devono essere esaminate e, se del caso, ordinate altre misure meno invasive della personalità. I dispositivi devono essere regolati in modo che possa essere monitorato solo ciò che serve allo scopo di protezione.
4. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza verifica periodicamente se la videosorveglianza sia ancora necessaria.
1. Il Consiglio comunale ordina l'impiego di apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini, che devono essere operati da organi comunali o organi di enti ai sensi del § 1 comma 3, e mantiene un registro pubblico dei luoghi e delle posizioni di utilizzo degli apparecchi. I comuni possono, nei loro decreti normativi, dichiarare competente un'altra autorità per disporre la videosorveglianza.
2. Prima di disporre la videosorveglianza, si devono esaminare e, se del caso, ordinare altre misure che interferiscano meno con la personalità. Gli apparecchi devono essere impostati in modo che possano sorvegliare solo ciò che serve allo scopo di protezione.
3. L'organo che ha disposto la misura verifica periodicamente se la videosorveglianza sia ancora necessaria.
1. I dati personali registrati devono essere protetti conformemente al § 6 del Regolamento cantonale sulla protezione dei dati. L'organo competente ai sensi del § 4 comma 3 della Legge sulla videosorveglianza istruisce le persone che hanno accesso ai dati di conseguenza.
1. La distruzione dei registri alla scadenza del termine ai sensi del § 5 paragrafo 3 della legge sulla videosorveglianza deve essere automatizzata.
1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. Deve essere pubblicato.