Ordinanza sull'approvvigionamento economico del Paese (ordinanza cantonale sull'approvvigionamento del Paese) (Kantonale Landesversorgungsverordnung) - Consiglio di Stato
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
1. Il Consiglio di Stato
a. esercita la supervisione generale sull'approvvigionamento economico del paese,
b. nomina, tra il personale dell'amministrazione cantonale, il responsabile o la responsabile dell'ufficio centrale cantonale per l'approvvigionamento economico del paese e il loro sostituto,
c. nomina, tra il personale dell'amministrazione cantonale, i responsabili delle aree secondo il § 4 e i loro sostituti,
d. agisce, su disposizione di misure da parte della Confederazione, nel singolo caso al posto di un comune inadempiente a spese di quest'ultimo.
1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza
a. nomina, in accordo con i dipartimenti interessati, tutti gli ulteriori collaboratori e collaboratrici permanenti dell'ufficio centrale cantonale per l'approvvigionamento economico nazionale, per quanto possibile tra il personale dell'amministrazione cantonale,
b. svolge, inoltre, tutti i compiti relativi all'approvvigionamento economico nazionale, nella misura in cui non siano attribuiti ad altri organi.
1. L'Ufficio cantonale centrale per l'approvvigionamento economico del paese (Ufficio centrale) è responsabile di
a. la direzione dell'intera organizzazione dell'approvvigionamento economico del paese secondo le direttive della Confederazione e del Dipartimento di giustizia e sicurezza,
b. la pianificazione, preparazione, disposizione, esecuzione e verifica di tutte le misure in tutti i settori dell'approvvigionamento economico del paese secondo le direttive della Confederazione,
c. la consulenza e il supporto degli organi dell'approvvigionamento economico del paese,
d. la coordinazione dei lavori di tutti gli organi dell'approvvigionamento economico del paese,
e. la coordinazione della collaborazione con gli enti della protezione civile e dell'esercito,
f. la supervisione sulla preparazione e l'esecuzione delle misure da parte dei comuni,
g. la formazione del personale dirigente a tutti i livelli,
h. l'informazione al pubblico.
2. L'Ufficio centrale è amministrativamente sottoposto al Servizio militare, protezione civile e esecuzione delle pene. Il direttore o la direttrice dell'Ufficio centrale comunica direttamente in materia di approvvigionamento economico del paese con gli enti federali e comunali.
1. La centrale cantonale per l'approvvigionamento economico del paese è suddivisa nei seguenti settori
a. Gestione degli alimenti,
b. Approvvigionamento idrico in situazioni di emergenza,
c. Produzione agricola,
d. Gestione del carburante,
e. Gestione del combustibile per riscaldamento.
2. I responsabili dei settori sono subordinati al direttore o alla direttrice della centrale e interagiscono direttamente con gli uffici comunali per l'approvvigionamento economico del paese.
3. I responsabili dei settori
a. svolgono tutti i compiti dell'approvvigionamento economico del paese per il loro settore in conformità con le istruzioni della Confederazione e del direttore o della direttrice della centrale,
b. assicurano che, nella fase di costante prontezza e su disposizione della Confederazione, siano disponibili personale sufficiente e l'infrastruttura necessaria,
c. informano periodicamente il direttore o la direttrice della centrale sulla loro attività e garantiscono un contatto continuo con esso o essa.
4. Compiti relativi all'approvvigionamento economico del paese possono essere affidati dal Consiglio di Stato a unità di servizio e dipartimenti che svolgono attività simili o correlate. Tali unità di servizio e dipartimenti sono equiparati ai settori.
1. Il comune mette a disposizione dell'ufficio comunale per l'approvvigionamento economico territoriale, in fase di costante prontezza e su disposizione del governo federale, i mezzi necessari in termini di personale, finanziamento e infrastrutture. Più comuni possono gestire congiuntamente un'organizzazione operativa o collaborare in singoli settori.
2. I comuni comunicano periodicamente l'organizzazione degli uffici comunali per l'approvvigionamento economico territoriale e eventuali modifiche all'autorità centrale cantonale per l'approvvigionamento economico territoriale.
3. Gli uffici comunali per l'approvvigionamento economico territoriale sono responsabili della pianificazione, preparazione e attuazione delle misure di approvvigionamento economico territoriale secondo le direttive dell'autorità centrale e delle sue direzioni di settore.
4. Essi supportano il cantone in ulteriori compiti e misure nel campo dell'approvvigionamento economico territoriale.
1. Le assegnazioni possono essere disposte all'interno del loro ambito di competenza e in base alle rispettive esigenze da
a. il consiglio di governo,
b. l'ufficio centrale cantonale per l'approvvigionamento economico nazionale,
c. i responsabili di settore,
d. il consiglio comunale o l'autorità comunale competente.
2. Sono considerate assegnazioni tutte le attività legate alle misure di preparazione e attuazione, compresa la partecipazione a resoconti, convegni e attività formative. La durata dell'assegnazione si conforma alle rispettive esigenze.
1. Il regolamento sull'organizzazione e l'attuazione dell'approvvigionamento economico nazionale del 30 aprile 1984 è abrogato.
1. Il regolamento entra in vigore il 1° novembre 2005. Esso deve essere pubblicato.