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Legge sulla videosorveglianza - Oggetto e Scopo

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (8)

Testo normativo (8 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. La legge disciplina la sorveglianza di luoghi accessibili al pubblico mediante dispositivi di trasmissione e registrazione di immagini, inclusa la sorveglianza tramite dispositivi mobili durante determinati eventi (videosorveglianza).

2. Le videosorveglianze devono essere disposte con moderazione.

1. Disposizioni Generali

1. La legge si applica a

a. il Cantone,

b. i comuni,

c. altri enti comunitari secondo il § 1 della legge sulla procedura amministrativa del 3 luglio 1972[2], che il Consiglio di Stato o, a livello comunale, l'autorità comunale competente sottopone alla legge.

2. La legge non si applica alla videosorveglianza

a. da parte di persone private,

b. per la sorveglianza di persone specifiche sospettate di reato al servizio delle forze dell’ordine,

bbis. * nell'ambito dell'osservazione preliminare ai procedimenti penali secondo il § 15c della legge sulla Polizia di Lucerna del 27 gennaio 1998[3],

c. in cui non sono identificabili persone.

1. Disposizioni Generali

1. Al fine di prevenire e perseguire i reati nonché di far valere i diritti derivanti da reati, è possibile impiegare dispositivi di trasmissione e registrazione di immagini in alcuni luoghi pubblicamente accessibili.

2. Qualora i dispositivi siano installati su proprietà privata o orientati verso di essa, è necessario ottenere previamente il consenso dei soggetti aventi diritto. Il diritto di esproprio rimane riservato.

3. In particolare in connessione con episodi di violenza durante eventi sportivi e per la sorveglianza di altri eventi che richiedono un dispositivo di sicurezza potenziato, è possibile impiegare i dispositivi anche in modalità mobile.

1. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Stato stabilisce i criteri per la disposizione delle videosorveglianze e designa il dipartimento responsabile per tale disposizione. Questo dipartimento dispone l'utilizzo di apparecchi per la trasmissione e la registrazione di immagini che devono essere gestiti da organi cantonali o organi delle collettività secondo l'articolo 2 capoverso 1c, e mantiene un elenco pubblico dei luoghi e dei siti di installazione degli apparecchi.

2. Nei comuni, il Consiglio Comunale è responsabile della disposizione delle videosorveglianze e della tenuta dell'elenco pubblico dei luoghi e dei siti di installazione degli apparecchi, a meno che i comuni non prevedano diversamente nei loro atti normativi. I comuni possono emanare norme più rigorose per la protezione dei dati personali.

3. L'organo che gestisce gli apparecchi è responsabile del loro funzionamento conforme alle normative e del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

1. Disposizioni Generali

1. L'organo responsabile garantisce che i dati personali siano protetti dall'accesso di persone non autorizzate tramite misure tecniche e organizzative. Le registrazioni possono essere valutate solo quando è presente una denuncia penale, un'istanza penale o motivi concreti di sospetto per un reato. Oltre all'organo responsabile, altri organi possono accedere alle registrazioni solo in un eventuale procedimento penale, civile o amministrativo.

2. L'organo responsabile deve segnalare in maniera adeguata l'uso di dispositivi di trasmissione e registrazione di immagini indicando l'organo responsabile in loco.

3. Esso distrugge le registrazioni al più tardi dopo 100 giorni, a meno che non siano state richieste per un procedimento penale, civile o amministrativo.

4. Il consiglio di governo disciplina i dettagli.

1. Disposizioni Generali

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (Legge cantonale sulla privacy) del 2 luglio 1990.

Disposizioni finali

1. Gli apparecchi di trasmissione e registrazione delle immagini nell'ambito di applicazione di questa legge, che sono già stati installati al momento dell'entrata in vigore di questa legge, devono conformarsi alle disposizioni di questa legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Disposizioni finali

1. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2012. È soggetta a referendum facoltativo.

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