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Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare - Ufficio per il Servizio Militare, Protezione Civile ed Esecuzione delle Pene

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

Competenze

1. L'ufficio Militare, della Protezione Civile e dell'Esecuzione Penale è l'autorità cantonale competente ai sensi della Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (WPEG), in particolare per l'accertamento e la riscossione di tale tassa.

Competenze

1. L'istanza di ricorso ai sensi dell'articolo 22 comma 3 WPEG è il Tribunale cantonale del Canton Lucerna.

Competenze

1. L'autorità responsabile per l'accertamento fiscale comunica all'Ufficio militare, protezione civile e esecuzione delle pene di ogni obbligato sostitutivo residente nel Cantone Lucerna

a. le componenti del reddito determinanti per l'accertamento del contributo sostitutivo basate sull'accertamento dell'imposta federale diretta o, in assenza di questa, sull'imposta cantonale,

b. l'esito delle revisioni per l'imposta federale diretta o l'imposta cantonale,

c. l'apertura e l'esito delle procedure di imposta supplementare per l'imposta federale diretta o l'imposta cantonale.

2. Comunica le basi di accertamento necessarie con il modulo di accertamento fornito dall'Ufficio militare, protezione civile e esecuzione delle pene per ogni obbligato sostitutivo o attraverso lo scambio elettronico di dati.

3. Per il resto, l'assistenza amministrativa delle autorità incaricate dell'applicazione della legge federale sull'imposta sostitutiva della leva si conforma all'articolo 24 WPEG.

Competenze

1. L'autorità ordinaria di perseguimento penale ai sensi dell'articolo 44, comma 2, WPEG è il pubblico ministero.

2. Le disposizioni penali dell'Ufficio Militare, Protezione Civile ed Esecuzione delle Pene ai sensi dell'articolo 44, comma 4, WPEG sono giudicate dal tribunale distrettuale competente per territorio.

Dilazione e Condonazione

1. Decisioni in applicazione dell'articolo 37 WPEG possono essere impugnate mediante ricorso amministrativo al Tribunale cantonale entro 30 giorni dalla notifica. Il Tribunale cantonale ha la competenza di controllo discrezionale.

2. ...

Disposizioni finali

1. L'ordinanza sul compenso per l'obbligo militare del 17 marzo 1980 è abrogata.

Disposizioni finali

1. Il regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2008. Deve essere pubblicato.

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