Legislator Giurisprudenza & Legislazione
373 CH-LU

Ordinanza sulla riscossione degli emolumenti nella protezione civile - Competenza

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. L'autorità competente nella materia prevede il pagamento di tariffe per le operazioni ufficiali elencate nel regolamento nel settore della protezione civile.

1. Disposizioni Generali

1. Chi, nel proprio interesse o attraverso il proprio comportamento, ha causato un'attività ufficiale nel settore della protezione civile è obbligato al pagamento delle tasse.

1. Disposizioni Generali

1. La determinazione della tariffa avviene secondo criteri fissi o in base al tempo impiegato.

2. Se la tariffa viene calcolata in base al tempo impiegato, occorre considerare un trattamento orario di 130 franchi per persona.

1. Disposizioni Generali

1. Alle commissioni vengono aggiunti i costi di emissione, i costi probatori e le spese straordinarie. Le spese normali sono incluse in modo forfettario nei tassi delle commissioni.

Tariffe per prestazioni relative a opere e misure di protezione

1. Per ogni disposizione viene applicata una tassa di almeno 200 franchi.

Tariffe per le operazioni relative a costruzioni di protezione e misure di protezione

1. Per l'accettazione dei rifugi, la tassa varia a seconda del numero di posti protetti

a. * fino a 50: Fr. 270.-

b. * da 51-100: Fr. 300.-

c. * da 101-150: Fr. 380.-

d. * da 151-200: Fr. 410.-

e. * ...

f. * ...

2. Per ogni controllo successivo viene applicata una tassa di almeno 200 franchi.

Tariffe per prestazioni relative a opere e misure di protezione

1. Per ogni successivo controllo dell'autorità cantonale, che diventa necessario dopo il controllo periodico delle opere di difesa, la tassa ammonta ad almeno 200 franchi.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questo regolamento si applica a tutti i procedimenti che, al momento dell'entrata in vigore, non sono ancora conclusi.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° settembre 1988. Deve essere pubblicato.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →