Ordinanza sulla riscossione degli emolumenti nella protezione civile - Competenza
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. L'autorità competente nella materia prevede il pagamento di tariffe per le operazioni ufficiali elencate nel regolamento nel settore della protezione civile.
1. Chi, nel proprio interesse o attraverso il proprio comportamento, ha causato un'attività ufficiale nel settore della protezione civile è obbligato al pagamento delle tasse.
1. La determinazione della tariffa avviene secondo criteri fissi o in base al tempo impiegato.
2. Se la tariffa viene calcolata in base al tempo impiegato, occorre considerare un trattamento orario di 130 franchi per persona.
1. Alle commissioni vengono aggiunti i costi di emissione, i costi probatori e le spese straordinarie. Le spese normali sono incluse in modo forfettario nei tassi delle commissioni.
1. Per ogni disposizione viene applicata una tassa di almeno 200 franchi.
1. Per l'accettazione dei rifugi, la tassa varia a seconda del numero di posti protetti
a. * fino a 50: Fr. 270.-
b. * da 51-100: Fr. 300.-
c. * da 101-150: Fr. 380.-
d. * da 151-200: Fr. 410.-
e. * ...
f. * ...
2. Per ogni controllo successivo viene applicata una tassa di almeno 200 franchi.
1. Per ogni successivo controllo dell'autorità cantonale, che diventa necessario dopo il controllo periodico delle opere di difesa, la tassa ammonta ad almeno 200 franchi.
1. Questo regolamento si applica a tutti i procedimenti che, al momento dell'entrata in vigore, non sono ancora conclusi.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° settembre 1988. Deve essere pubblicato.