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372a CH-LU

Ordinanza sulla protezione civile

23 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (23)

Testo normativo (23 Articoli)

Competenze

1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza è il dipartimento competente ai sensi della legge sulla protezione civile, salvo disposizioni contrarie.

2. L'Ufficio Militare, Protezione Civile e Esecuzione della Giustizia attua tutti i compiti relativi alla legge e al regolamento sulla protezione civile, a meno che non sia previsto diversamente. È anche l'autorità competente tecnica ai sensi del diritto federale.

Organizzazione e Materiale

1. L'ufficio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale stabilisce l'organizzazione delle formazioni di protezione civile delle organizzazioni di protezione civile. Per quanto riguarda l'organizzazione restante delle organizzazioni di protezione civile, è competente il comune.

2. L'ufficio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale stabilisce anche i gradi di servizio nella protezione civile.

Organizzazione e Materiale

1. La formazione di protezione civile del cantone ha i seguenti compiti

a. l'operatività del posto di comando cantonale,

b. la lotta contro le epidemie,

c. l'alimentazione d'emergenza per il sistema di radiocomunicazione di sicurezza mobile (Polycom),

d. l'assistenza psicologica d'emergenza,

e. altri compiti previsti in un mandato di prestazione tra il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza e altre autorità od organizzazioni.

2. La divisione Militare, Protezione Civile ed Esecuzione delle Sentenze designa il comandante o la comandante della formazione di protezione civile del cantone e ne determina un sostituto.

3. La divisione Militare, Protezione Civile ed Esecuzione delle Sentenze è responsabile dell'amministrazione.

4. Di norma, non vengono effettuati interventi a favore della comunità.

Organizzazione e Materiale

1. Il comando della protezione civile è composto da un comandante o una comandante della protezione civile e almeno un vice comandante della protezione civile.

2. Ufficiali e specialisti possono essere promossi solo dopo aver completato la formazione relativa alla funzione.

3. Il comandante o la comandante e il loro vice sono professionalmente sotto la giurisdizione dell'Ufficio militare, protezione civile e esecuzione penale, altrimenti del comune.

Organizzazione e Materiale

1. L'ufficio Servizio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale controlla tutti i soggetti obbligati al servizio di protezione e i volontari, e assegna il personale alle organizzazioni di Protezione Civile secondo la struttura e lo stato di forza previsti.

2. L'organizzazione di Protezione Civile è responsabile per l'amministrazione dei soggetti obbligati al servizio di protezione assegnati. L'amministrazione è tecnicamente subordinata all'ufficio Servizio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale.

3. L'ufficio Servizio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale mette a disposizione i relativi set di dati.

**Organizzazione e Materiale**

1. Per la rivalutazione dell'idoneità al servizio di protezione, deve essere presentata all'Ufficio militare, della protezione civile e dell'amministrazione della giustizia una domanda scritta con i documenti necessari.

2. L'ente di convocazione designa un medico o una medica del corso per la valutazione dell'idoneità al servizio prima e durante la prestazione di servizio. A tal fine, l'Ufficio militare, della protezione civile e dell'amministrazione della giustizia emana direttive.

Organizzazione e Materiale

1. L'Ufficio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale disciplina nelle direttive il quantitativo minimo di materiale e gli standard minimi per il materiale, coordina il suo approvvigionamento e regola lo stato di prontezza.

2. Essa può effettuare requisizioni a favore delle organizzazioni partner della protezione civile secondo il diritto federale.

Formazione, Convocazione, Impiego e Addebito dei Costi

1. La formazione di base dura due settimane.

Formazione, Avviso, Impiego e Addebito dei Costi

1. L'Ufficio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale elabora il concetto di formazione per la formazione di base, la formazione aggiuntiva, la formazione dei quadri e la formazione continua.

2. L'organizzazione di protezione civile stabilisce il concetto di formazione per il corso di ripetizione in base alle direttive di qualità dell'Ufficio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale.

3. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza approva i concetti di formazione.

4. L'Ufficio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale riferisce periodicamente al Dipartimento di Giustizia e Sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi.

Formazione, Convocazione, Impiego e Addebito dei Costi

1. L'autorità convocante informa i soggetti obbligati al servizio di protezione, di norma, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente mediante una pre-avviso di servizio riguardante i servizi pianificati.

2. Essa trasmette ai soggetti obbligati al servizio di protezione la convocazione per tutti i servizi di formazione e per gli interventi a favore della comunità almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio.

Formazione, Convocazione, Impiego e Addebito dei Costi

1. La convocazione per interventi in occasione di eventi dannosi di grande portata (grandi eventi), catastrofi, emergenze e conflitti armati può essere effettuata verbalmente o per iscritto, telefonicamente o attraverso altri mezzi tecnici, ed è vincolante per gli obbligati al servizio di protezione.

2. L'organizzazione della protezione civile può convocare i suoi obbligati al servizio di protezione per interventi in occasione di grandi eventi, catastrofi, emergenze e conflitti armati. Gli interventi al di fuori del proprio territorio richiedono la preventiva approvazione da parte del Servizio militare, protezione civile e giustizia.

3. Il Servizio militare, protezione civile e giustizia può convocare le organizzazioni di protezione civile per interventi in occasione di grandi eventi, catastrofi, emergenze e conflitti armati sia all'interno che all'esterno del cantone.

4. Le formazioni di protezione civile possono essere convocate dal Consiglio di Stato, dallo Stato Maggiore Cantonale di Conduzione e dal Servizio militare, protezione civile e giustizia. Le altre organizzazioni partner possono inoltre convocare le formazioni di protezione civile nel loro ambito di competenza locale attraverso il centro operativo.

Formazione, Convocazione, Impiego e Addebito dei Costi

1. Qualora i costi degli interventi in caso di catastrofi, emergenze e grandi eventi, nonché per i lavori di ripristino ai sensi del § 14 comma 2 e § 14a della legge sulla protezione civile possano essere ulteriormente addebitati, questi ammontano forfettariamente a 50 franchi al giorno e per persona impiegata, per il compenso, il trasporto, l'alloggio e il vitto delle persone, nonché per i carburanti e il trasporto dei mezzi. Gli altri costi vengono fatturati in base all'effettivo consumo.

Formazione, Convocazione, Impiego e Addebito dei Costi

1. ...

2. In occasione di interventi a livello nazionale e cantonale a favore della comunità, l'indennità per la soldo, il trasporto, l'alloggio e il vitto delle persone, quella per i combustibili e il trasporto dei mezzi, nonché quella per l'amministrazione e gestione ammonta forfettariamente a 90 franchi al giorno e per persona impiegata. Gli altri costi saranno addebitati in base alle spese sostenute.

2bis. Se l’autore o l’autrice di un intervento a favore della comunità è un'organizzazione senza scopo di lucro, si può rinunciare alla fatturazione.

3. L'ufficio servizio militare, protezione civile e esecuzione della giustizia può obbligare le organizzazioni di protezione civile a interventi a favore della comunità nell'interesse cantonale e nazionale.

Formazione, Avviso, Impiego e Addebito dei Costi

1. Le organizzazioni di protezione civile comunicano all'Ufficio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale l'anno precedente l'esecuzione i corsi di ripetizione e gli impieghi previsti per l'approvazione. Nella concessione dell'approvazione per gli impieghi, l'Ufficio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale deve determinare se si tratta di un impiego nazionale, cantonale, regionale o comunale a favore della comunità.

2. I corsi di ripetizione e gli impieghi aggiuntivi ordinati a breve termine richiedono anch'essi l'approvazione preventiva dell'Ufficio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale.

3. Le rendicontazioni dei corsi di ripetizione e degli impieghi devono essere redatte dall'ente convocante di norma entro due settimane.

Strutture protettive, Beni culturali e Allarme

1. L'ufficio militare, protezione civile e esecuzione delle pene è l'autorità competente per le autorizzazioni di cambiamenti strutturali e tecnici nei rifugi.

2. Inoltre, è l'autorità competente per la determinazione del grado di operatività di tutti gli impianti di protezione, ad eccezione degli impianti sanitari di protezione, inclusa l'autorizzazione per l'utilizzo da parte di terzi.

3. Il servizio di sanità coordinato è l'autorità competente per la determinazione del grado di operatività degli impianti sanitari di protezione.

Opere di Protezione, Beni Culturali e Allerta

1. L'Ufficio del Servizio Militare, della Protezione Civile e dell'Esecuzione delle Pene determina il fabbisogno di strutture di protezione e ne approva il riutilizzo.

2. ...

Costruzioni di Protezione, Beni Culturali e Allerta

1. L'Ufficio militare, protezione civile e amministrazione della giustizia mantiene un quadro riepilogativo dei rifugi disponibili per la popolazione.

2. Su richiesta, mette a disposizione dei comuni e delle organizzazioni partner i risultati della pianificazione dell'assegnazione.

3. Fornisce il software necessario ed emana direttive sulla collaborazione tra il cantone e i comuni.

Opere di protezione, beni culturali e allarme

1. L'ufficio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale determina se devono essere costruiti rifugi o se devono essere versati contributi sostitutivi.

2. ...

3. Il comune presenta all'ufficio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale una richiesta con la documentazione necessaria sull'utilizzo dei contributi sostitutivi disposti fino al 31 dicembre 2011 e gestiti dai comuni. Su richiesta, riferisce all'autorità cantonale competente sull'utilizzo dei contributi sostitutivi.

4. L'ufficio Militare, Protezione Civile e Esecuzione Penale approva l'utilizzo dei contributi sostitutivi disposti fino al 31 dicembre 2011 e gestiti dai comuni secondo l'ordine di priorità previsto dall'articolo 62 paragrafo 3 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (BZG) del 20 dicembre 2019.

5. Amministra i contributi sostitutivi disposti a partire dal 1° gennaio 2012 e li utilizza su richiesta e d'ufficio. Può utilizzare fondi dal fondo cantonale dei contributi sostitutivi per ulteriori misure di protezione civile ai sensi dell'articolo 62 paragrafi 3a-f BZG, a condizione che il finanziamento dei rifugi pubblici dei comuni e il rinnovo dei rifugi pubblici e privati siano garantiti dal fondo cantonale dei contributi sostitutivi e dai fondi dei contributi sostitutivi dei comuni in tutto il cantone.

6. L'interesse di mora ai sensi di § 18a paragrafo 2 della legge sulla protezione civile ammonta al 5 per cento.

Opere di protezione, beni culturali e allertamento

1. I comuni redigono l'inventario degli oggetti culturali mobili e immobili locali, privati e pubblici, della categoria C, in consultazione con il servizio cantonale dei beni culturali.

2. Le organizzazioni della protezione civile sono responsabili della pianificazione e dell'esecuzione dell'evacuazione o della messa in sicurezza in caso di catastrofe dei beni culturali internazionali (AA), nazionali (A), regionali (B) e locali (C). L'evacuazione e la messa in sicurezza degli oggetti AA, A e B devono essere pianificate in accordo con il servizio cantonale dei beni culturali.

Disposizioni Penali

1. Infrazioni alle disposizioni penali secondo gli articoli 68 e 69 della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (BZG) del 20 dicembre 2019 devono essere segnalate all'ufficio Militare, Protezione civile e Esecuzione delle pene dalle organizzazioni di protezione civile. Queste trasmettono la denuncia alle autorità inquirenti competenti.

2. In casi di lieve entità, l'organizzazione di protezione civile può rinunciare a segnalare all'ufficio Militare, Protezione civile e Esecuzione delle pene e a una denuncia penale e può emettere un ammonimento.

3. L'organizzazione di protezione civile deve essere informata sulle misure punitive adottate.

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti sono abrogati

a. Ordinanza sulle misure di protezione civile del 15 dicembre 1987,

b. Ordinanza sulla nomina e l'attività dei medici di fiducia nella protezione civile del 6 luglio 1993.

Disposizioni finali

1. Il dispositivo sanitario della protezione civile è abrogato e l'attività sanitaria deve essere garantita dal sistema sanitario.

2. I precedenti contratti di servitù delle comunità devono essere risolti dalle parti contraenti.

Disposizioni finali

1. Il regolamento entra in vigore il 1º maggio 2008. Deve essere pubblicato.

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