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36b VVV CH-LU

Ordinanza sulla procedura di consultazione (VVV) - Scopo (VVV)

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

Procedura di consultazione del Cantone

1. Le procedure di consultazione mirano a coinvolgere i partiti politici, i comuni e le persone e organizzazioni interessate nel processo di formazione dell'opinione e di decisione delle autorità cantonali.

2. Devono fornire chiarimenti sull'opportunità, l'attuabilità e il sostegno politico di un'iniziativa del Cantone.

Procedura di consultazione del Cantone

1. Una procedura di consultazione deve essere generalmente condotta nella preparazione di

a. modifiche costituzionali,

b. leggi,

c. regolamenti che hanno effetti significativi su persone e organizzazioni al di fuori dell'amministrazione e in particolare sui comuni,

d. altri progetti di portata generale.

2. Per progetti di portata limitata, in particolare regolamenti di solo significato tecnico-specialistico, i dipartimenti possono svolgere audizioni in cerchie specialistiche.

Procedura di consultazione del Cantone

1. Il Consiglio di Stato

a. decide sull'apertura di una procedura di consultazione ed autorizza il dipartimento richiedente o la cancelleria di Stato richiedente a procedere in tal senso,

b. designa il gruppo di organizzazioni, comunità locali e autorità da invitare alla consultazione,

c. determina i documenti da fornire e la durata della procedura di consultazione.

2. Il dipartimento autorizzato invita alla consultazione

a. i partiti politici rappresentati nel Consiglio cantonale,

b. i destinatari della consultazione designati dal Consiglio di Stato.

3. La cancelleria di Stato informa il pubblico sull'apertura della procedura di consultazione.

Procedura di consultazione del Cantone

1. I documenti della consultazione sono disponibili in formato elettronico.

2. Il termine per la consultazione è generalmente di tre mesi. È determinato in base alla natura e all'entità del progetto e può essere ridotto, in particolare, in caso di urgenza o di minore importanza del progetto. I periodi di vacanza e i giorni festivi devono essere adeguatamente presi in considerazione nella determinazione del termine.

Procedura di consultazione del Cantone

1. La Cancelleria di Stato, in accordo con i dipartimenti, redige tre volte l'anno un elenco delle procedure di consultazione previste e lo pubblica su Internet.

Pareri cantonali nelle procedure di consultazione della Confederazione e di altre collettività e organizzazioni

1. La Cancelleria di Stato trasmette i documenti di consultazione della Confederazione e di altri enti pubblici e organizzazioni al dipartimento competente per proporre una mozione al Consiglio di Stato o per una trattazione diretta, nella misura in cui non ne abbia essa stessa la competenza.

2. Gli altri dipartimenti e la Cancelleria di Stato devono essere generalmente invitati a fornire un rapporto complementare prima della presentazione della proposta.

3. Le prese di posizione cantonali decise dal Consiglio di Stato nelle procedure di consultazione della Confederazione devono di norma essere pubblicate su Internet dal dipartimento proponente.

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