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Ordinanza sulla competenza nel diritto disciplinare militare

2 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Testo normativo (2 Articoli)

**Competenza di Primo Grado**

1. L'ufficio militare, protezione civile e esecuzione penale attua l'ordinanza disciplinare secondo gli articoli 180 e ss. della Legge penale militare (LPM) del 13 giugno 1927.

2. Essa è competente per

a. l'emissione di disposizioni disciplinari,

b. la conversione delle multe in arresto,

c. l'esecuzione delle multe disciplinari, inclusa l'ordinanza delle esecuzioni forzate e l'esecuzione degli arresti.

1. **Istanza di reclamo**

1. I reclami contro provvedimenti disciplinari del Dipartimento militare, della protezione civile e dell'esecuzione delle pene, nonché contro i provvedimenti di conversione delle ammende disciplinari in arresto, devono essere presentati per iscritto e motivati presso il Dipartimento di giustizia e sicurezza entro cinque giorni dalla notifica.

2. I reclami contro le decisioni del Dipartimento di giustizia e sicurezza sono disciplinati dagli articoli 209 e seguenti del Codice Militare di Giustizia (MStG).

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