Ordinanza sulla competenza nel diritto disciplinare militare
Testo normativo (2 Articoli)
1. L'ufficio militare, protezione civile e esecuzione penale attua l'ordinanza disciplinare secondo gli articoli 180 e ss. della Legge penale militare (LPM) del 13 giugno 1927.
2. Essa è competente per
a. l'emissione di disposizioni disciplinari,
b. la conversione delle multe in arresto,
c. l'esecuzione delle multe disciplinari, inclusa l'ordinanza delle esecuzioni forzate e l'esecuzione degli arresti.
1. I reclami contro provvedimenti disciplinari del Dipartimento militare, della protezione civile e dell'esecuzione delle pene, nonché contro i provvedimenti di conversione delle ammende disciplinari in arresto, devono essere presentati per iscritto e motivati presso il Dipartimento di giustizia e sicurezza entro cinque giorni dalla notifica.
2. I reclami contro le decisioni del Dipartimento di giustizia e sicurezza sono disciplinati dagli articoli 209 e seguenti del Codice Militare di Giustizia (MStG).