Ordinanza sulla polizia di Lucerna (PolV) - Competenza (PolV)
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
1. Dipartimento competente ai sensi della Legge sulla Polizia di Lucerna del 27 gennaio 1998 è il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza.
2. Questo è anche responsabile per le richieste nell'ambito di interventi di supporto intercantonali. In caso di urgenza, la Polizia di Lucerna adotta le misure improrogabili.
1. Oltre ai compiti previsti dal § 1 della Legge sulla polizia lucernese, la polizia di Lucerna svolge compiti nell'ambito della ristorazione e della polizia commerciale, nonché, insieme ai servizi competenti, compiti di polizia ambientale, di protezione delle acque e veterinaria.
2. La polizia di Lucerna è competente per
a. * le misure secondo la Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (BWIS) del 21 marzo 1997; in particolare, richiede all'Ufficio federale competente restrizioni di viaggio e misure per prevenire attività terroristiche ai sensi degli articoli 23k-23q BWIS; per la richiesta di misure ai sensi degli articoli 23k-23q BWIS, si coordina, se del caso, con l'Ufficio per la migrazione e la Procura; per la sorveglianza elettronica secondo l'articolo 23q BWIS, può stipulare accordi di prestazione con il servizio competente ai sensi del § 1 del Regolamento sull'esecuzione delle ordinanze civili di sorveglianza elettronica a tutela contro violenza, minacce o molestie del 23 novembre 2021 o con l'istituzione privata da essa incaricata, e collaborare con altri cantoni caso per caso,
b. Le autorizzazioni secondo l'articolo 3a comma 1 e le misure ai sensi degli articoli 3a commi 2-4, 3b e 4-9, nonché le notifiche ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di eventi sportivi del 15 novembre 2007/2 febbraio 2012.
3. Le decisioni emesse in applicazione del BWIS e del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di eventi sportivi possono essere impugnate secondo le disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa del 3 luglio 1972. Restano riservate disposizioni particolari in merito all'impugnabilità nel BWIS, nel Concordato o nella Legge sulla polizia lucernese.
4. La polizia di Lucerna assume i compiti secondo l'Accordo intercantonale sulla collaborazione computerizzata dei cantoni nell'investigazione dei reati violenti (ViCLAS-Concordato) del 2 aprile 2009, nella misura in cui tali compiti non siano assegnati ad altre autorità. In particolare, gestisce la sede ViCLAS della Svizzera centrale.
5. ...
6. La polizia di Lucerna è l'autorità esecutiva cantonale ai sensi dell'articolo 9 della Legge federale sul Servizio di Intelligence (NDG) del 25 settembre 2015.
7. Il comando di polizia può ordinare la sorveglianza delle comunicazioni postali e di telecomunicazione per rintracciare una persona condannata (art. 36 e 37 della Legge federale sulla sorveglianza delle comunicazioni postali e di telecomunicazione del 18 marzo 2016). L'ordinanza richiede l'approvazione del tribunale delle misure coercitive.
1. La Polizia di Lucerna è autorizzata a stipulare accordi con la Confederazione, con altri cantoni e con terzi, a condizione che non vengano trasferite competenze sovrane e che le ripercussioni finanziarie non superino le competenze di spesa della Polizia di Lucerna.
1. Il Consiglio di Stato può emanare direttive sulle competenze informative della Polizia di Lucerna.
1. Il Segretariato del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza coordina la collaborazione tra la Polizia di Lucerna, altre autorità e terzi in relazione alle segnalazioni di pericolo ai sensi del § 13b della legge sulla Polizia di Lucerna.
2. All'interno del Segretariato del Dipartimento, sono esclusivamente i dipendenti del punto di contatto per la Gestione delle Minacce Cantonali ad essere autorizzati a consultare e a elaborare i dati personali ai sensi del § 13b della legge sulla Polizia di Lucerna.
1. I sistemi di analisi per la criminalità seriale aiutano la polizia di Lucerna a riconoscere serie di reati o tendenze verso tali serie, nonché i recidivi, e a conseguentemente adattare le misure di polizia. I risultati dell'analisi possono essere visualizzati in tempo reale su diversi dispositivi elettronici.
2. Nei sistemi di analisi possono essere trattate le seguenti categorie di dati
a. Informazioni sull'evento e sul luogo dell'evento,
b. Informazioni sulle modalità del reato e sugli strumenti del reato, in caso di delitti informatici in particolare sull'hardware, software e malware,
c. Informazioni sugli autori noti e ignoti e sulle persone sospette, in particolare
1. Nomi nonché nomi propri, alias e nomi dei genitori,
2. Data di nascita,
3. Numero di identificazione nei documenti di riconoscimento,
4. Luogo di origine e di nascita nonché nazionalità,
5. Indirizzi di residenza ed elettronici,
6. Informazioni sugli strumenti di comunicazione,
7. Sesso,
8. Foto,
9. Dati biometrici, come impronte digitali e dati di riconoscimento facciale,
10. Colore dei capelli, degli occhi e della pelle e altri tratti distintivi,
d. Informazioni sulle tracce analogiche e digitali,
e. Numeri di controllo di processo secondo l'articolo 8 paragrafo 3 della legge federale sull'uso dei profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sul profilo del DNA) del 20 giugno 2003,
f. Informazioni sulle persone fisiche e giuridiche danneggiate, come
1. Nomi e cognomi,
2. Data di nascita,
3. Sesso,
4. Informazioni sugli strumenti di comunicazione,
5. per le persone giuridiche: azienda e sede,
g. Informazioni sul bene del reato,
h. Informazioni sui veicoli che potrebbero essere collegati all'evento,
i. Informazioni sulle connessioni tra eventi,
j. Informazioni sulle fonti di informazione,
k. Immagini dell'evento,
l. Informazioni sui mezzi di pagamento e sul flusso di denaro,
m. Dati di accesso ai sistemi di elaborazione dati,
n. Dati procedurali.
3. Solo i membri della polizia di Lucerna con formazione specializzata sono autorizzati a trattare i dati nei sistemi di analisi. Gli altri membri della polizia di Lucerna possono solo prendere conoscenza dei risultati dell'analisi.
1. Per l'operatività congiunta dei centrali di comando delle operazioni, i dati personali possono essere scambiati e trattati con i corpi di polizia di altri cantoni dai seguenti sistemi di elaborazione dati
a. Sistema di gestione delle operazioni,
b. Sistema Informativo Geografico (GIS) con ubicazioni segnate delle risorse operative in tempo reale,
c. Sistemi di rappresentazione delle immagini di situazione,
d. Sistemi di monitoraggio del traffico e videosorveglianza,
e. Telefonia d'emergenza,
f. Raccolte di dati per la valutazione della pericolosità delle persone,
g. Piani di servizio dei corpi di polizia.
1. Lo scambio di dati nell'ambito del sistema informativo di polizia congiunto della Confederazione e dei cantoni avviene nei seguenti sistemi
a. piattaforma di interrogazione di polizia della Confederazione e dei cantoni come hub informativo per l'accesso ai dati cantonali, nazionali e internazionali su persone, veicoli, oggetti e i loro procedimenti,
b. sistema di indagine della Confederazione per lo scambio di dati su pre-indagini e indagini nell'ambito di procedimenti penali, nonché per il coordinamento di misure investigative inter-cantonali o internazionali.
2. Dalle banche dati cantonali su persone, veicoli, oggetti e i loro procedimenti possono essere scambiate quelle categorie di dati che le polizie necessitano per adempiere ai loro compiti. Dalle banche dati cantonali su pre-indagini e indagini nell'ambito di procedimenti penali possono essere scambiate le categorie di dati secondo l'articolo 3b comma 2 del presente regolamento. Per il resto, il contenuto delle banche dati, i cui dati possono essere scambiati, è conforme al diritto federale.
3. I membri della polizia di Lucerna hanno accesso alla piattaforma di interrogazione di polizia ai sensi del comma 1a, nella misura in cui abbiano l'autorizzazione di accesso ai singoli sistemi. Le autorizzazioni di accesso al sistema di indagine della Confederazione sono disciplinate dal diritto federale.
1. In un sistema di rappresentazione degli scenari operativi viene rappresentata la totalità degli stati e le loro possibili evoluzioni nei settori ambiente, pericoli, minacce, mezzi di polizia e mezzi delle organizzazioni di emergenza di altri cantoni. Lo scenario operativo può essere visualizzato in tempo reale su diversi dispositivi elettronici.
2. Nei sistemi di rappresentazione degli scenari operativi possono essere trattate le seguenti categorie di dati
a. Informazioni su eventi, oggetti stazionari e manifestazioni, inclusi i permessi della polizia o di terzi,
b. Situazione del traffico e gestione dei cantieri,
c. Informazioni sull'impiego e la disponibilità dei mezzi di polizia,
d. punti critici attuali del lavoro di polizia,
e. Dati statistici, risultati delle analisi e raccomandazioni operative per delitti seriali o per l'autoprotezione,
f. Rapporti di situazione delle organizzazioni partner,
g. Ricerca ed informazioni su persone scomparse,
h. Ordini di allontanamento,
i. Incarichi di sorveglianza,
j. Rapporto strategico per la direzione della polizia.
3. La polizia di Lucerna definisce le autorizzazioni di accesso ai contenuti dello scenario operativo per ciascun ruolo utente in un concetto di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati. I contenuti classificati come interni possono essere consultati da tutti i componenti della polizia di Lucerna che hanno accesso al database principale della polizia di Lucerna. L'accesso ai dati sensibili, in particolare ai dati personali particolarmente meritevoli di protezione, nonché ulteriori diritti di trattamento dei dati sono riservati a specifici componenti della polizia di Lucerna.
1. Nell'organico della polizia di Lucerna può essere ammesso come agente di polizia chi
a. possiede la cittadinanza svizzera e
b. * ha generalmente completato con successo la Scuola di Polizia Intercantonale di Hitzkirch.
2. Chi non ha completato una formazione di polizia non è autorizzato a disporre o eseguire misure esecutive di polizia. Sono riservate le competenze del comandante o della comandante, dei capi di dipartimento e degli assistenti alla sicurezza secondo il § 25a della Legge sulla Polizia di Lucerna.
1. Per l'iscrizione alla formazione di base di polizia presso la Scuola Intercantonale di Polizia di Hitzkirch può presentare domanda chi
a. ha la cittadinanza svizzera,
b. * ha almeno 21 anni,
c. può dimostrare di aver completato un apprendistato o una formazione equivalente,
d. è possibilmente idoneo al servizio militare e
e. possiede i requisiti caratteriali, mentali e fisici necessari.
1. Il Cantone fornisce in prestito agli appartenenti alla polizia l'uniforme e l'intera attrezzatura.
1. La retribuzione è disciplinata dalle disposizioni del Regolamento di retribuzione per il personale statale del 24 settembre 2002.
1. La Polizia di Lucerna è composta dai seguenti dipartimenti
a. * ...
b. Polizia Criminale,
c. * Polizia di Sicurezza e Traffico,
d. * Dipartimento di Comando,
e. * ...
f. * Gestione delle Risorse Umane,
g. * Pianificazione e Impiego,
h. * Polizia Amministrativa.
2. Ogni dipartimento è diretto da un responsabile o una responsabile.
1. Il Capo o la Capa del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza, su richiesta del comandante o della comandante, nomina i capi delle divisioni e designa tra di loro il vicecomandante o la vicecomandante.
1. Il territorio del cantone è suddiviso, in relazione alla polizia di sicurezza, nelle seguenti regioni di polizia e distretti di stazione
a. * Regione di polizia Città di Lucerna
b. * Regione di polizia Ebikon con i seguenti distretti di stazione e comuni assegnati
1. * ...
2. * Ebikon: Ebikon, Buchrain, Dierikon, Gisikon, Root
3. * Meggen: Meggen, Adligenswil, Meierskappel, Udligenswil
4. * ...
5. Weggis: Weggis, Greppen, Vitznau
c. * Regione di polizia Emmen con i seguenti distretti di stazione e comuni e frazioni assegnati
1. Reussbühl: frazione Littau di Lucerna
2. Emmenbrücke: Emmen
3. * Rothenburg: Rothenburg
d. * Regione di polizia Kriens-Horw con i seguenti distretti di stazione e comuni assegnati
1. Horw: Horw
2. Kriens: Kriens
3. Malters: Malters, Schwarzenberg
e. Regione di polizia Hochdorf con i seguenti distretti di stazione e comuni assegnati
1. * Hochdorf: Hochdorf, Ballwil, Hohenrain, Römerswil
2. * Eschenbach: Eschenbach, Inwil, Rain
3. * Hitzkirch: Hitzkirch, Aesch, Ermensee, Schongau
f. Regione di polizia Sursee con i seguenti distretti di stazione e comuni assegnati
1. Sursee: Sursee, Geuensee, Knutwil, Mauensee, Nottwil, Oberkirch, Schenkon
2. * Beromünster: Beromünster, Rickenbach
3. Sempach: Sempach, Eich, Hildisrieden, Neuenkirch
4. Triengen: Triengen, Büron, Schlierbach
5. Dagmersellen: Dagmersellen, Altishofen
6. * Reiden: Reiden, Wikon
g. Regione di polizia Willisau con i seguenti distretti di stazione e comuni assegnati
1. * Willisau: Willisau, Alberswil, Altbüron, Egolzwil, Ettiswil, Fischbach, Grossdietwil, Hergiswil, Luthern, Menznau, Nebikon, Schötz, Ufhusen, Wauwil, Zell
2. Pfaffnau: Pfaffnau, Roggliswil
3. * ...
4. * ...
5. Ruswil: Ruswil, Buttisholz, Grosswangen
6. * Wolhusen: Wolhusen, Werthenstein
h. Regione di polizia Entlebuch con i seguenti distretti di stazione e comuni assegnati
1. * Schüpfheim: Schüpfheim, Entlebuch, Escholzmatt-Marbach, Doppleschwand, Hasle, Romoos
2. * ...
3. * ...
4. Sörenberg: Flühli
1. Agli impiegati che svolgono le funzioni elencate nel § 11 presso la polizia di Lucerna possono essere assegnati determinati gradi di servizio.
2. Presso la polizia di Lucerna esistono i seguenti gradi
a. Aspirante
b. Poliziotto
c. Caporale
d. Caporale capo
e. Sergente
f. Sergente con responsabilità speciale (cRS)
g. Sergente maggiore
h. Sergente maggiore con responsabilità speciale (cRS)
i. Aiutante
k. Tenente
l. Primo tenente
m. Capitano
n. Maggiore
o. Tenente colonnello
p. Colonnello
3. In assenza di una regolamentazione speciale, l'autorità competente per l'assunzione assegna i gradi di servizio.
1. Alle singole funzioni vengono di norma assegnati i seguenti gradi
Funzioni: Servizio di polizia generale
Gradi: Tirocinante, Poliziotto, Appuntato, Caporale
Funzioni: Direzione gruppo di servizio o specializzato
Gradi: Caporale, Sergente, Sergente con particolari funzioni
Funzioni: Servizio di polizia specializzato
Gradi: Caporale, Sergente, Sergente con particolari funzioni
Funzioni: Direzione settore parziale di polizia
Gradi: Sergente con particolari funzioni, Furiere, Furiere con particolari funzioni, Aiutante, Tenente
Funzioni: Direzione settore specializzato
Gradi: Primo Tenente, Capitano, Maggiore, Tenente Colonnello
2. Se per l'esercizio di un'attività è richiesto un grado di servizio superiore, l'autorità competente per le assunzioni può, in singoli casi, assegnare un grado di servizio superiore a sua discrezione.
3. Il grado di servizio del comandante o della comandante viene stabilito dal capo del dipartimento di giustizia e sicurezza.
1. Se i dipendenti vengono assegnati a una funzione inferiore a seguito di un cambiamento della loro attività professionale, di norma mantengono il grado di servizio acquisito.
2. Se i dipendenti vengono assegnati a una funzione inferiore per violazione dei doveri di servizio o per mancato rispetto delle aspettative di prestazione, il loro grado di servizio può essere adeguato alla nuova funzione.
1. Il comando della polizia designa i membri del corpo di polizia autorizzati a interrogare testimoni per conto del pubblico ministero (Art. 142 comma 2 del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007; CPP).
1. Se una persona deve essere trattenuta provvisoriamente per più di 3 ore a causa di un'infrazione, ciò deve essere disposto da un ufficiale o un'ufficiale (Art. 219 comma 5 CPP).
1. Se il richiedente è una persona giuridica, il suo rappresentante deve soddisfare i requisiti per il permesso secondo l'articolo 30 della legge sulla Polizia del Cantone di Lucerna.
2. Le persone giuridiche devono comunicare alla Polizia del Cantone di Lucerna eventuali modifiche del loro personale senza essere richieste entro dieci giorni.
1. I seguenti decreti sono abrogati
a. Regolamento alla legge sulla polizia cantonale del 3 luglio 1998,
b. Regolamento sui contributi comunali secondo il § 23 comma 2b della legge sulla polizia cantonale del 16 dicembre 2003.
1. Il Regolamento entra in vigore il 1º maggio 2004. Esso deve essere pubblicato.