Legislator Giurisprudenza & Legislazione
35 GORR CH-LU

Regolamento del Consiglio di Stato (GORR) (GORR)

26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (26)

Testo normativo (26 Articoli)

Presidente del governo

1. Il Presidente del Governo o la Presidente del Governo presiede il Consiglio di Governo.

2. Egli o ella si assicura che

a. i compiti del Consiglio di Governo siano presi in carico e completati tempestivamente e in modo appropriato,

b. le delibere del Consiglio di Governo siano preparate correttamente,

c. la supervisione del Consiglio di Governo sull'amministrazione cantonale sia organizzata ed esercitata in modo adeguato.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti, il Presidente del Governo o la Presidente del Governo ha a disposizione il Cancelliere di Stato o la Cancelliera di Stato con la Cancelleria di Stato.

1. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Governo tratta i suoi affari nelle riunioni. Fatti salvi i decreti circolari ai sensi del § 17.

2. I membri del Consiglio di Governo sono obbligati a partecipare alle riunioni.

1. Disposizioni Generali

1. La Cancelleria di Stato stabilisce le date delle sedute ordinarie, previa consultazione con i dipartimenti, in un piano delle sedute per quattro anni. Il piano delle sedute viene aggiornato annualmente.

2. Il Presidente del Governo può convocare sedute straordinarie di propria iniziativa o su richiesta di un membro del Consiglio di Governo.

3. Il Consiglio di Governo viene convocato alle sedute dal Cancelliere di Stato in base al piano delle sedute o su incarico del Presidente del Governo.

1. Disposizioni Generali

1. Ogni membro del Consiglio di Stato rappresenta gli affari del suo dipartimento, mentre il cancelliere o la cancelliera di Stato rappresenta quelli dell'ufficio della cancelleria di Stato.

1. Disposizioni Generali

1. Ogni membro del consiglio di governo e il cancelliere di Stato o la cancelliera di Stato dichiarano, all'inizio del mandato e in caso di cambiamenti, le connessioni di interesse che potrebbero riguardare il loro incarico. Le connessioni di interesse sono pubblicate su Internet.

2. Prima di partecipare a riunioni riguardanti un affare che tocca direttamente i loro interessi o gli interessi di terzi con cui hanno una relazione personale, economica o giuridica significativa, dichiarano la loro connessione di interesse.

1. Disposizioni Generali

1. Se un membro del Consiglio di Governo o il Cancelliere dello Stato o la Cancelliera dello Stato è impedito o in conflitto di interessi, agisce il sostituto o la sostituta.

2. Chi si trova in conflitto di interessi non partecipa alla trattazione né alla deliberazione dell'affare in questione e lascia la sala delle riunioni. Resta riservato l'articolo 14 paragrafo 1d della legge sulla procedura amministrativa del 3 luglio 1972.

3. L'astensione è da annotare nel verbale.

1. Disposizioni Generali

1. Tutti i documenti presentati al Consiglio di Governo sono trasmessi dalla Cancelleria di Stato al Dipartimento competente o alla Cancelleria di Stato per la presentazione di una proposta al Consiglio di Governo o per essere gestiti direttamente.

2. I documenti di particolare interesse per il Consiglio di Governo o per i quali non sono necessarie ulteriori verifiche sono presentati al Consiglio di Governo in una riunione.

3. La Cancelleria di Stato esegue un controllo di ricevimento e di trasmissione.

1. Disposizioni Generali

1. Il Sergente d'armi o la Sergente d'armi svolge per il Consiglio di Stato il servizio di araldo.

2. La Cancelleria di Stato stabilisce gli incarichi del Sergente d'armi o della Sergente d'armi previa consultazione con i membri del Consiglio di Stato, tenendo conto degli incarichi per il Presidente o la Presidente del Consiglio cantonale.

Preparazione delle Riunioni

1. Gli affari che i Dipartimenti e la Cancelleria di Stato sottopongono al Consiglio di Stato sono composti dai progetti di deliberazione e dai documenti di discussione.

2. I progetti di deliberazione sono considerati come proposte del Dipartimento o della Cancelleria di Stato al Consiglio di Stato per la risoluzione dell'affare. Devono essere redatti nella forma in cui devono essere adottati dal Consiglio di Stato.

3. Il Consiglio di Stato deve essere informato sui risultati delle procedure di co-rapporto al momento della presentazione della proposta.

Preparazione delle Riunioni

1. La Cancelleria dello Stato redige, sulla base delle proposte provenienti dai dipartimenti e dalla Cancelleria dello Stato, l'elenco degli affari all'ordine del giorno.

2. L'elenco degli affari all'ordine del giorno è suddiviso nei gruppi di affari da A a D. I dipartimenti e la Cancelleria dello Stato indicano, al momento della presentazione di un affare, in quale gruppo debba essere classificato. I gruppi sono così definiti

a. * Il gruppo A comprende gli affari che, per motivi legali o di contenuto, devono essere trattati in modo particolarmente confidenziale e ai quali possono accedere solo le persone conformi al § 10 comma 2.

b. * Il gruppo B comprende gli ulteriori affari confidenziali, ai quali, ai sensi del § 10 comma 3, si può concedere un accesso limitato. Tra questi rientrano in particolare le discussioni confidenziali, gli affari del personale e le decisioni sui ricorsi.

c. * Il gruppo C comprende gli affari che possono richiedere discussione. Questi sono affari di discussione e pianificazione, tutti gli affari destinati al Consiglio cantonale, come messaggi e pareri su mozioni, nonché regolamenti, procure e consultazioni.

d. Il gruppo D comprende gli affari che possono essere risolti senza discussione, basandosi sui documenti di consulenza.

3. Per la calendarizzazione degli affari all'interno di un gruppo si applica generalmente il seguente ordine

1. * ...

2. Affari del dipartimento del vicepresidente o della vicepresidente,

3. Affari dei dipartimenti, ordinati in base all'anzianità di servizio degli altri consiglieri di governo,

4. Affari del presidente o della presidente del governo,

5. Affari della Cancelleria dello Stato.

Preparazione delle Riunioni

1. Gli affari del Consiglio di governo sono gestiti tramite un sistema elettronico di gestione degli affari.

2. Hanno accesso a tutti gli affari i membri del Consiglio di governo, il Cancelliere di Stato o la Cancelliera di Stato, il Consulente legale o la Consulente legale, il Verbalizzante o la Verbalizzante e il Capo o la Capa del Segretariato del Consiglio di governo.

3. Sulla legittimazione generale o caso per caso di ulteriori persone decide il capo del dipartimento competente o la capa del dipartimento competente oppure il Cancelliere di Stato o la Cancelliera di Stato. Il Consiglio di governo concede il diritto di accesso generale agli affari riservati del gruppo B. Il diritto di accesso agli affari particolarmente riservati del gruppo A non può essere concesso ad altre persone rispetto a quelle menzionate nel comma 2. La Cancelleria di Stato tiene un registro sulle autorizzazioni di accesso agli affari riservati.

4. Allegati particolari agli affari, come piani o modelli, possono essere depositati dal dipartimento competente o dalla Cancelleria di Stato nella sala del Consiglio di governo.

Preparazione delle Riunioni

1. Se i dipartimenti o la cancelleria di Stato hanno un'obiezione su una questione che probabilmente non richiederà discussione nel consiglio di governo, essi comunicano tale obiezione, per quanto possibile, per iscritto al dipartimento richiedente prima della riunione. Le persone aventi diritto di accesso, conformemente al § 10 comma 2, devono essere informate tramite copia.

Svolgimento della seduta

1. All'inizio della seduta del Consiglio di Stato ha luogo uno scambio di informazioni e opinioni su temi non all'ordine del giorno. I membri e il cancelliere o la cancelliera di Stato riferiscono in particolare su affari rilevanti e avvenimenti importanti nelle loro unità organizzative, nelle organizzazioni con partecipazione cantonale e in commissioni intercantonali così come su eventi significativi e apparizioni mediatiche. Inoltre, vengono trattati gli altri punti permanenti all'ordine del giorno e vengono decise le mozioni d'ordine (completamento dell'ordine del giorno, rinvio degli affari all'ordine del giorno, coinvolgimento di esperti ecc.).

2. Successivamente, gli affari all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine da A a D. In casi urgenti o per motivi organizzativi della seduta, il Consiglio di Stato può derogare a quest'ordine.

Svolgimento della seduta

1. Gli affari del gruppo A e gli affari di discussione devono essere esaminati prima della delibera. Inoltre, gli affari si considerano approvati conformemente alla proposta, a meno che non venga sollevata un'obiezione.

2. ...

3. Durante l'esame degli affari, prende per primo la parola il membro del governo competente o il cancelliere dello Stato o la cancelliera dello Stato. Successivamente, la discussione è libera. Se non viene sollevata alcuna obiezione contro una proposta, essa si considera accolta senza votazione.

Svolgimento della seduta

1. Se un membro del consiglio di governo richiede il rinvio di un affare, si prenderà una decisione in merito alla riunione successiva. Tale richiesta può essere presentata anche da membri che non partecipano alla riunione. Il cancelliere dello Stato o la cancelliera dello Stato e il consulente legale o la consulente legale possono richiedere il rinvio di un affare. Dopo due rinvii, il consiglio di governo deve trattare l'affare o decidere come procedere ulteriormente.

Ordine del giorno

1. Il Consiglio di Governo adotta le sue decisioni tramite voto palese.

2. I membri assenti del Consiglio di Governo non possono né votare né farsi rappresentare al momento del voto.

3. Se il Consiglio di Governo convoca degli esperti alle sue riunioni, non adotta decisioni in presenza di queste persone per salvaguardare il segreto delle riunioni.

**Sequenza di sessione**

1. Il Consiglio di Governo può rivedere una decisione, se questa non è ancora definitiva e almeno due membri approvano la richiesta di revisione.

Svolgimento della seduta

1. In casi urgenti, possono essere adottate decisioni circolari su richiesta di un membro del Consiglio di Governo o del Segretario di Stato o della Segretaria di Stato.

2. Le bozze di delibera devono essere sottoposte a tutti i membri del Consiglio di Governo per via elettronica. Devono essere allegati i documenti di consultazione pertinenti.

Protocollo

1. Il verbale della riunione del consiglio di governo è composto dalle delibere, dalle note del verbale e dai verbali riservati.

2. Le note del verbale e i verbali riservati sono generalmente approvati nella riunione successiva.

Protocollo

1. Nei verbali vengono elencati le proposte di modifica e le delibere con le principali motivazioni relative ai singoli affari dei gruppi C e D.

2. Il verbale confidenziale comprende lo scambio di informazioni e opinioni ai sensi del § 12 comma 1, nonché le proposte di modifica e le delibere con le principali motivazioni relative agli affari del gruppo B. Per gli affari particolarmente riservati del gruppo A viene redatto un verbale confidenziale separato.

3. I membri del consiglio di governo, il cancelliere di Stato o la cancelliera di Stato, il consulente legale o la consulente legale, il segretario o la segretaria dei verbali e il direttore o la direttrice del segretariato del consiglio di governo hanno accesso ai verbali e ai verbali confidenziali. Altre persone li ricevono nella misura in cui sono autorizzate ai sensi del § 10 comma 3 a prendere visione degli affari pertinenti.

Redazione, Notifica e Pubblicazione delle Delibere

1. Le delibere che assumono la forma di una decisione formale del Consiglio di Stato sono firmate dal cancelliere dello Stato o dalla cancelliera dello Stato, o dal segretario o dalla segretaria. Di norma vengono comunicate alle parti coinvolte mediante consegna di copie.

2. Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, i rapporti agli aventi diritto al voto, i decreti normativi e i certificati elettorali devono essere firmati dal presidente del Consiglio di Stato o dalla presidente del Consiglio di Stato e dal cancelliere dello Stato o dalla cancelliera dello Stato. Se il cancelliere o la cancelliera dello Stato è impossibilitato o impossibilitata, il segretario o la segretaria firma in sua vece.

3. Le delibere in forma di lettere (ad es. lettere di procura) e i certificati elettorali devono essere consegnati agli destinatari in originale.

Redazione, Notificazione e Pubblicazione delle Deliberazioni

1. Le decisioni del Consiglio di Governo, la cui pubblicazione è prescritta dall'ordinamento giuridico o che sono di interesse generale, devono essere trasmesse dalla Cancelleria dello Stato dal dipartimento competente per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Cantone di Lucerna o nella Raccolta delle leggi del Cantone di Lucerna.

2. Le decisioni principali del Consiglio di Governo sono pubblicate nella banca dati del Tribunale cantonale riguardante le decisioni giudiziarie e amministrative di Lucerna. Con l'autorizzazione del Consiglio di Governo, la Cancelleria dello Stato può pubblicare decisioni o altri atti integralmente o parzialmente anche in altri organi di pubblicazione.

Norme Supplementari

1. Il Consiglio di Stato stabilisce, in accordo con la Commissione di redazione del Consiglio cantonale, le linee guida sulla tecnica legislativa.

2. ...

Norme Supplementari

1. Dettagli sul trasferimento delle osservazioni, sulla presentazione delle bozze delle delibere del Consiglio di Governo, sulla presentazione, pianificazione e classificazione degli affari e sulla consultazione sono disciplinati dalla Cancelleria di Stato in accordo con i dipartimenti attraverso istruzioni.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1995 è abrogato.

Disposizioni finali

1. Il regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2014. Deve essere pubblicato.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →