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29a GIV CH-LU

Ordinanza sulla geoinformazione (GIV) - Consiglio di Governo (GIV)

58 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (58)

Testo normativo (58 Articoli)

Disposizioni Generali - Organizzazione

1. Il Consiglio di Stato stabilisce il contenuto del set di dati cantonale e adotta i modelli di dati per il rilevamento catastale ufficiale e per i componenti del set di dati cantonale.

2. Decide in merito alle estensioni cantonali del modello di dati del rilevamento catastale ufficiale ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento sul rilevamento catastale ufficiale (VAV) del 18 novembre 1992.

Disposizioni Generali - Organizzazione

1. Il Dipartimento dell'Edilizia, dell'Ambiente e dell'Economia è il dipartimento competente ai sensi della Legge sull'informazione geografica e misurazione ufficiale (Legge sull'informazione geografica) dell'8 settembre 2003.

2. Esso può, d'intesa con le parti interessate, istituire gruppi di lavoro interdipartimentali per uno sviluppo ordinato nel campo dei sistemi informativi geografici. Se necessario, possono essere coinvolti anche rappresentanti dei comuni o terzi.

Disposizioni Generali - Organizzazione

1. L'ufficio Territorio e Economia esercita la sorveglianza catastale ai sensi dell'articolo 42 VAV e svolge i compiti affidati all'ufficio cantonale competente secondo il § 6 della Legge sull'informazione geografica, nella misura in cui la presente ordinanza non disponga diversamente.

Disposizioni Generali - Organizzazione

**1. L'ufficio Spazio ed Economia gestisce il sistema informativo geografico cantonale (GIS cantonale). Essa dirige, coordina e supervisiona i lavori riguardanti l'informazione geografica, in particolare:**

a. **garantisce una gestione aggiornata, documentata e standardizzata dei dati territoriali cantonali;**

b. **fornisce i dati territoriali alle autorità cantonali, ai comuni e a terzi in forma adeguata e a costi contenuti;**

c. **informa, forma e consiglia le autorità cantonali, i comuni e terzi su questioni organizzative, concettuali e tecniche relative all'informazione geografica;**

d. **coordina, accompagna e realizza progetti GIS cantonali e garantisce la competenza specialistica in materia di informazione geografica;**

e. **può gestire un sistema di logistica dei dati con i dati del GIS cantonale o partecipare a un tale sistema;**

f. **fornisce applicazioni geografiche per l'uso efficiente dei dati territoriali;**

g. **mantiene contatti con terzi, in particolare con la Confederazione, i cantoni, i comuni e le aziende produttrici di software;**

h. **è responsabile del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto ÖREB).**

Disposizioni Generali - Organizzazione

1. L'Ufficio Spazio e Economia esegue la misurazione ufficiale secondo le disposizioni federali, ovvero in particolare

a. propone le priorità della misurazione ufficiale, il programma di realizzazione nonché gli accordi e i mandati di prestazione,

b. si occupa dell'attuazione del modello di dati della misurazione ufficiale e propone eventuali estensioni,

c. emette direttive tecniche e amministrative,

d. dirige e sorveglia le attività delle geometre e dei geometri preposti all'aggiornamento,

e. esegue la verifica (controllo di qualità) e si occupa dell'approvazione e del riconoscimento,

f. è responsabile della manutenzione dei caposaldi geodetici cantonali di posizione e altitudine (LFP2 e HFP2) e si occupa dei piani di riferimento,

g. dispone la messa in sicurezza dei dati, la sicurezza e l'assicurazione delle opere di misurazione.

**Disposizioni Generali - Collegamento, Consegna e Accesso ai Dati Geospaziali**

1. L'interesse pubblico, necessario per utilizzare il collegamento tra dati personali e dati geospaziali ai sensi del § 9, comma 3 della legge sulle informazioni geografiche, è considerato la protezione della sicurezza pubblica o di altri beni tutelati dalla polizia. L'interesse pubblico deve essere valutato caso per caso rispetto agli interessi della protezione della personalità e della salvaguardia dei segreti aziendali.

2. In ogni caso, i collegamenti tra dati personali e dati geospaziali possono essere utilizzati solo se le informazioni necessarie per proteggere i beni della polizia minacciati non possono essere ottenute altrimenti se non con un impegno sproporzionato.

**Disposizioni Generali - Collegamento, Consegna e Accesso ai Dati Geospaziali**

1. I dati del GIS cantonale sono forniti dal Servizio Territorio e Economia. Altri organi amministrativi cantonali o terzi possono essere autorizzati a fornire dati, se sono soddisfatti i requisiti per una gestione coerente dei dati.

2. I dati della misurazione ufficiale sono forniti dai geometri incaricati della revisione o dal Servizio Territorio e Economia.

3. ...

4. È vietato alle autorità cantonali, ai comuni o ai terzi realizzare copie o distribuire a terzi analisi e estratti di dati spaziali cantonali (planimetrie ecc.) in loro possesso, salvo che vi sia un'autorizzazione adeguata. Le pubblicazioni in forma elettronica sono consentite solo previo pagamento di una tariffa speciale.

5. Chi fornisce i dati è responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. Va prestata particolare attenzione all'articolo 9 della legge sulla geoinformazione.

**Disposizioni Generali - Collegamento, Consegna e Accesso ai Dati Geospaziali**

1. Qualora i dati spaziali siano forniti o distribuiti online, le modalità e lo scopo del trasferimento dei dati devono essere disciplinati in un accordo speciale tra l'entità cedente e quella ricevente.

2. L'Ufficio Spazio e Economia gestisce online un catalogo dei dati del GIS cantonale, nel quale è specificato a chi possono essere rilasciati quali dati.

**Disposizioni Generali - Collegamento, Consegna e Accesso ai Dati Geospaziali**

1. Con i dati deve essere fornita una documentazione dei dati. Essa contiene indicazioni sull'attualità, la validità giuridica e la qualità dei dati, nonché sul diritto di utilizzo.

**Disposizioni Generali - Collegamento, Consegna e Accesso ai Dati Geospaziali**

1. Chi riceve estratti e valutazioni di dati cantonali spaziali può utilizzarli esclusivamente per uso personale. L'uso non commerciale di tali dati da parte dei titolari di incarichi pubblici comunali è considerato come uso personale dei comuni.

2. Se estratti e valutazioni sono ottenuti nell'ambito di un rapporto di incarico, non possono essere utilizzati per altri scopi.

3. Il diritto di utilizzo per prestazioni di diritto privato deve essere definito contrattualmente.

4. Per i set di dati al di fuori della misurazione ufficiale, per i quali, secondo il catalogo cantonale dei geodati di base, il diritto di accesso è indicato come A (pubblico), la concessione per l'uso commerciale è considerata concessa («Dati OpenBy»). Se si tratta di set di dati dal catasto ÖREB, l'ufficio per il territorio e l'economia può prevedere un obbligo di autorizzazione per l'uso commerciale («Dati OpenByAsk»).

**Disposizioni Generali - Collegamento, Consegna e Accesso ai Dati Geospaziali**

1. Salvo diversa regolamentazione, non sussiste alcuna responsabilità per la qualità e l'attualità dei dati.

**Disposizioni Generali - Collegamento, Consegna e Accesso ai Dati Geospaziali**

1. Ogni persona ha il diritto di consultare i dati geografici o di ricevere informazioni dalle autorità sul contenuto dei dati geografici.

2. L'accesso ai dati geografici può essere limitato, posticipato o rifiutato, in particolare se

a. l'esecuzione adeguata delle misure amministrative è significativamente compromessa,

b. i dati geografici sono eccezionalmente soggetti a riserve,

c. potrebbero essere rivelati segreti professionali, commerciali o di fabbricazione,

d. la privacy di terzi potrebbe essere compromessa.

3. L'accesso ai dati geografici può essere rifiutato alle autorità cantonali e ai comuni se questi non possono provare in modo convincente che necessitano dei dati per l'adempimento di un compito pubblico.

Sistema Informativo Geografico

1. L'ufficio Spazio ed Economia coordina l'acquisizione, la gestione e la distribuzione di dati spaziali e progetti di dati.

2. Il coordinamento è garantito principalmente mediante

a. la raccolta e la gestione dei dati secondo modelli e standard di dati uniformi,

b. la raccolta di nuovi dati solo nella misura in cui non siano già disponibili dati raccolti secondo modelli e standard di dati uniformi,

c. l'applicazione dei modelli di dati emanati e la possibilità di scambio di dati spaziali tra le autorità cantonali e i comuni.

3. L'interesse complessivo dell'amministrazione cantonale per la gestione razionale dei dati del GIS cantonale prevale sugli interessi delle singole autorità cantonali.

Sistema Informativo Geografico

1. Il catalogo cantonale dei geodati di base comprende i dati spaziali basati sul diritto federale o cantonale, che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni.

2. Il catalogo cantonale dei geodati di base secondo l'allegato 2 contiene le denominazioni dei set di dati geodati di base nonché per ogni set di dati l'ufficio competente per la loro raccolta, l'autorizzazione d'accesso, l'appartenenza al catasto ÖREB e la base legale.

3. I geodati di base possono essere riprodotti solo con l'indicazione della fonte.

Sistema Informativo Geografico

1. L'Ufficio Spazio e Economia aggrega i dati spaziali, li offre o li gestisce centralmente quando sono richiesti da più autorità cantonali o da terzi.

2. Può anche offrire e gestire altri dati spaziali, purché una gestione centrale si dimostri utile. In questi casi, i costi e l'utilizzo dei ricavi devono essere regolati con le autorità cantonali interessate o con i terzi coinvolti.

3. I dati della misurazione ufficiale vengono mantenuti centralmente non appena le condizioni tecniche lo permettono. Il Consiglio di Governo determina il momento preciso.

Sistema Informativo Geografico

1. Le autorità cantonali utilizzano le tecniche prescritte dai sistemi informativi geografici per l'elaborazione e l'uso dei loro dati spaziali.

2. A tal fine esse devono

a. utilizzare i modelli di dati e le interfacce prescritti,

b. concordare e coordinare con l'Ufficio Spazio e Economia l'acquisizione e la gestione dei dati,

c. mettere a disposizione i dati spaziali per ulteriori usi,

d. garantire un'elaborazione a basso costo.

3. Essi informano costantemente l'Ufficio Spazio e Economia riguardo ai set di dati da loro gestiti.

4. La competenza per la raccolta dei dati spaziali si determina secondo le specifiche basi legali.

Sistema Informativo Geografico

1. I comuni devono, nella gestione e nell'utilizzo dei loro dati spaziali

a. operare secondo norme e standard comuni,

b. rispettare le direttive del consiglio governativo per i modelli di dati e le interfacce,

c. concordare e coordinare l'acquisizione e la gestione dei dati con l'ufficio Territorio ed Economia,

d. tenere un registro dei dati spaziali da loro gestiti.

2. Devono comunicare regolarmente all'ufficio Territorio ed Economia quali set di dati vengono da loro gestiti.

Sistema Informativo Geografico

1. Il Cantone Lucerna partecipa con le sue banche dati GIS all'associazione "Raumdatenpool Kanton Luzern", la quale mira alla creazione e al mantenimento di una piattaforma per il coordinamento, lo scambio e l'accessibilità dei dati relativi allo spazio geografico nel territorio del Cantone Lucerna e si propone un uso economico delle informazioni geografiche.

2. I diritti e gli interessi del Cantone nell'associazione sono rappresentati dal Dipartimento delle costruzioni, dell'ambiente e dell'economia.

Rilevamento Catastale Ufficiale - Organizzazione e Compiti

1. Il Cantone è suddiviso nei circoli di aggiornamento indicati nell’Allegato 1.

2. Il Consiglio di Stato verifica regolarmente l'opportunità e l'efficienza economica dei circoli di aggiornamento e li modifica se necessario. Tiene conto, in tale occasione, delle esigenze motivate dei comuni.

Rilevamento Catastale Ufficiale - Organizzazione e Compiti

1. Il Dipartimento dell'edilizia, dell'ambiente e dell'economia sceglie i geometri incaricati dell'aggiornamento, tenendo conto delle motivate richieste dei comuni, e stabilisce i loro diritti e doveri in un contratto di servizio. La durata del mandato corrisponde a quella delle commissioni statali.

Rilevamento Catastale Ufficiale - Organizzazione e Compiti

1. Le geometre e i geometri incaricati sono responsabili dell'aggiornamento continuo del contenuto della misurazione ufficiale in base alle modifiche legali e fattuali. Le eccezioni sono regolate dal contratto di servizio.

2. Dopo aver completato l'aggiornamento, le geometre e i geometri incaricati trasmettono senza indugio le modifiche all'ufficio Servizi Territoriali ed Economici. Quest'ultimo determina la forma di trasmissione delle modifiche e aggiorna il dataset cantonale.

Misurazione ufficiale - Organizzazione e compiti

1. La geometra addetta alla tenuta dei registri o il geometra addetto alla tenuta dei registri conduce un elenco delle modifiche del contenuto della misurazione ufficiale (mutazioni) che sono state commissionate, segnalate ed eseguite. In tale elenco sono indicati in particolare i momenti e gli stati giuridici di tali modifiche.

Rilevamento Catastale Ufficiale - Organizzazione e Compiti

1. Dopo il completamento nel registro fondiario della mutazione, l'amministratrice o l'amministratore del registro fondiario informa la geometra o il geometra di aggiornamento. Quest'ultima o quest’ultimo designa il nuovo stato nei piani e nel set di dati come legalmente valido ed effettua le annotazioni definitive nei registri e nei file.

Rilevamento Catastale Ufficiale - Organizzazione e Compiti

1. Il conservatore o la conservatrice del registro fondiario informa il geometra o la geometra incaricata dell'aggiornamento catastale riguardo a quelle mutazioni che non vengono registrate entro sei mesi dalla consegna per il trattamento nel registro fondiario.

2. Il geometra o la geometra incaricata dell'aggiornamento deve annullare queste mutazioni e ripristinare lo stato precedente. Preliminarmente, deve informare il proprietario o la proprietaria del fondo e avvertire delle conseguenze sui costi.

3. Il geometra o la geometra può, su richiesta, prorogare il termine per un massimo di dodici mesi in casi giustificati. In questo caso, nessuna mutazione successiva può essere collegata alla mutazione non risolta. La proroga del termine deve essere comunicata al conservatore o alla conservatrice del registro fondiario.

4. Se una mutazione non può essere annullata, il geometra o la geometra incaricata dell'aggiornamento ne informa l'Ufficio per la pianificazione territoriale ed economica. Quest'ultimo dispone le misure necessarie.

Misurazione ufficiale - Organizzazione e compiti

1. Se in caso di modifica dei confini di cantoni e comuni sono necessarie cessioni di proprietà, i relativi contratti devono essere disponibili prima della delibera.

Rilevamento Catastale Ufficiale - Organizzazione e Compiti

1. I comuni, i geometri incaricati dell'aggiornamento e i proprietari terrieri segnalano all'ufficio Spazio ed Economia le aree con presunti movimenti del terreno ai sensi degli articoli 660 e seguenti del Codice civile svizzero.

2. L'ufficio si occupa della rilevazione e fa redigere i piani corrispondenti.

3. Esegue un'esposizione dei piani e una procedura di opposizione, stabilisce il perimetro con una decisione. Contro la decisione è ammesso il ricorso amministrativo al Tribunale cantonale ai sensi del § 38 della legge sull'informazione geografica.

Misurazione ufficiale - Organizzazione e compiti

1. Le geometre e i geometri di aggiornamento conservano i dati, i piani e i documenti della misurazione ufficiale. Essi garantiscono la loro protezione e sicurezza.

2. I dettagli sono disciplinati dai contratti di servizio.

Misurazione ufficiale - Organizzazione e compiti

1. Compiti specifici della misurazione ufficiale vengono trasferiti a un comune mediante contratto di diritto pubblico. Il contratto deve disciplinare in particolare l'acquisizione e la qualità dei dati, i costi e l'incasso delle tariffe.

Rilevamento Catastale Ufficiale - Organizzazione e Compiti

1. L'Ufficio Spazio ed Economia redige e gestisce i piani panoramici e si occupa del loro aggiornamento e rinnovo.

2. Rilascia gli estratti dei piani panoramici.

1. Rilievo Topografico Ufficiale - Sistema di Segnalazione

1. Le proprietarie e i proprietari fondiari edili, i comuni, le cooperative di diritto pubblico e le autorità cantonali sono obbligati a comunicare alle geometre mantenitrici e ai geometri mantenitori tutte le modifiche che riguardano il contenuto della misurazione ufficiale.

2. Nel dettaglio comunicano alle geometre mantenitrici e ai geometri mantenitori

a. le amministratrici e gli amministratori del registro fondiario

1. le mutazioni eseguite nel registro fondiario,

2. i trasferimenti di proprietà immobiliare iscritti nel registro fondiario,

b. le autorità edilizie: autorizzazioni e completamento di edifici e impianti,

c. l'assicurazione degli edifici Lucerna: modifiche dei numeri delle assicurazioni degli edifici,

d. le autorità competenti per ciascun caso

1. modifiche a costruzioni di ingegneria civile, strade, vie e altri oggetti di copertura del suolo,

2. modifiche dei nomi e delle numerazioni delle strade,

3. modifiche alla rete dei sentieri forestali, disboscamenti, riforestazioni, determinazioni forestali,

4. modifiche strutturali alle acque pubbliche,

e. le proprietarie e i proprietari di opere: modifiche di linee elettriche ad alta tensione e di tubazioni secondo l'articolo 6 comma 2 VAV.

3. Con il rilascio del permesso di costruzione, la geomatra o il geometra mantenitore competente è incaricato della gestione della continuità. I costi sono a carico delle proprietarie e dei proprietari fondiari al momento dell'esecuzione dei lavori di aggiornamento.

4. Sono equiparate al permesso di costruzione le altre autorizzazioni riguardanti progetti rilevanti per il territorio, in particolare le autorizzazioni per progetti stradali o idraulici. I richiedenti sopportano i relativi costi.

5. I comuni e gli organi dell'amministrazione cantonale assicurano che la gestione della continuità sia avviata nelle aree in cui esercitano competenze sovrane.

1. Rilievo Topografico Ufficiale - Sistema di Segnalazione

1. La proprietaria terriera, il proprietario terriero o i loro delegati incaricano la geometra responsabile dell'aggiornamento o il geometra responsabile dell'aggiornamento di eseguire le modifiche sui fondi, in particolare le variazioni dei confini e le suddivisioni.

1. Rilievo Topografico Ufficiale - Sistema di Segnalazione

1. Dopo l'aggiornamento delle modifiche, la geometra o il geometra incaricato dell'aggiornamento trasmette immediatamente un esemplare del documento di mutazione e, se necessario, le modifiche al set di dati alla proprietaria o al proprietario del fondo, all'ufficio del registro fondiario e al comune.

2. Le autorità cantonali ricevono comunicazioni in caso di cambiamenti nell'ambito di loro competenza.

3. Le geometre e i geometri incaricati dell'aggiornamento trasmettono periodicamente all'ufficio del registro fondiario e ai comuni i nuovi piani per il registro fondiario o il set di dati con lo stato attuale.

4. Contestualmente alla consegna dei piani o del set di dati, deve essere presentata la fattura. La fattura deve fornire informazioni sulla natura dei lavori eseguiti e sulle spese sostenute.

**Rilevazione Ufficiale - Sistema di Notifica**

1. Qualora le comunicazioni vengano omesse, l'ufficio Spazio e Economia dispone le misure necessarie. Se necessario, può disporre l'esecuzione d'ufficio.

1. Rilievo Topografico Ufficiale - Sistema di Segnalazione

1. Se i segni di confine e di misurazione vengono modificati, messi in pericolo o distrutti, l'autore o l'autrice dell'evento, la proprietaria o il proprietario del terreno o l'autorità comunale o cantonale che ne viene a conoscenza, deve segnalarlo immediatamente alla geometra o al geometra responsabile delle operazioni di aggiornamento o all'ufficio della Pianificazione del Territorio e dell'Economia.

2. Le geometre e i geometri responsabili delle operazioni di aggiornamento, le autorità comunali e le autorità cantonali devono segnalare all'ufficio le modifiche ai segni di misurazione che sono mantenuti dalla Confederazione o dal Cantone, in particolare le minacce o le distruzioni dei punti di fissaggio di posizione e altitudine LFP1, LFP2, HFP1 e HFP2, così come degli stemmi sovrani.

Ripartizione dei Costi - Disposizioni Generali

1. Le spese per i dati sono contributi ai costi di raccolta, aggiornamento e gestione dei dati spaziali cantonali. Sono riscossi al momento della consegna dei dati e, in linea di principio, spettano allo Stato.

2. Le spese di elaborazione coprono i costi sostenuti dall'ufficio che fornisce estratti e valutazioni.

3. Le indennità riguardano i costi dei geometri incaricati dell'aggiornamento continuo della misurazione ufficiale.

4. I supplementi sono contributi alle altre spese della misurazione ufficiale, in particolare per il rinnovamento, la conservazione e l'aggiornamento periodico. Sono riscossi al momento dell'aggiornamento continuo e, in linea di principio, spettano allo Stato.

5. Le remunerazioni riguardano le prestazioni di diritto privato dell'ufficio delle infrastrutture territoriali ed economiche.

Ripartizione dei Costi - Disposizioni Generali

1. Chi riceve estratti e valutazioni di dati della misurazione ufficiale, sia in forma stampata che digitale, è tenuto a pagare le tariffe per i dati e per l'elaborazione. Per i dati al di fuori della misurazione ufficiale, non vengono applicate tariffe per i dati.

2. Sono soggette unicamente alla tassa di elaborazione

a. l'ottenimento occasionale di estratti singoli in forma stampata (al massimo in formato A3 alla scala originale),

b. l'ottenimento di estratti in forma stampata da parte dei Comuni,

c. l'ottenimento di estratti per scopi scientifici e per l'insegnamento nelle scuole,

d. l'ottenimento di estratti da parte delle autorità del Cantone, ad eccezione degli enti e delle corporazioni autonome,

e. l'ottenimento di estratti della misurazione ufficiale da parte delle autorità federali.

3. In casi giustificati, l'ufficio competente può ridurre le tariffe per l'elaborazione e l'ufficio Spazio ed Economia può ridurre o rinunciare alla riscossione delle tariffe per i dati.

Ripartizione dei Costi - Disposizioni Generali

1. Contratti con i comuni per il compenso delle prestazioni del rilevamento ufficiale e del GIS cantonale tengono conto, oltre alle tariffe per i dati, in particolare della quantità di dati, del numero di abitanti, della superficie del comune, nonché di eventuali contropartite dei comuni.

Ripartizione dei Costi - Disposizioni Generali

1. Le remunerazioni sono determinate in base al tempo impiegato o al valore di mercato delle prestazioni.

2. In caso di determinazione in base al tempo impiegato, la remunerazione ammonta a 50-250 franchi all'ora.

3. In caso di determinazione in base al valore di mercato della prestazione, si deve fare riferimento alla compensazione recentemente pagata per una prestazione comparabile al di fuori dell'amministrazione cantonale.

Ripartizione dei Costi - Disposizioni Generali

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al § 10, commi 1 e 2, può essere obbligato al pagamento di un importo fino al triplo delle tasse omesse.

2. Laddove il presente regolamento non preveda una disciplina specifica, si applicano in via complementare il tariffario delle tasse e il regolamento dei costi per l'amministrazione statale del 28 maggio 1982.

1. Sopportazione dei Costi - Spese e Supplementi

1. Le tariffe per i dati catastali si basano su area e zona.

2. Le tariffe per i dati in forma digitale per estratti con set di dati completi ammontano a

a. per il primo acquisto 100 franchi all'interno e 4 franchi al di fuori delle zone edificabili,

b. * per ulteriori acquisizioni degli stessi dati (abbonamento) annualmente 10 franchi all'interno e 40 centesimi al di fuori delle zone edificabili, per i membri dei gruppi A e B dell'associazione Raumdatenpool del Cantone di Lucerna annualmente 5 franchi all'interno e 20 centesimi al di fuori delle zone edificabili.

2bis. Per l'acquisizione di un set di dati completo per l'intero cantone è concesso uno sconto del 35 percento, per l'acquisizione di un set di dati di oltre 84.000 ettari è concesso uno sconto del 20 percento e per l'acquisizione di un set di dati di oltre 21.000 ettari è concesso uno sconto del 10 percento.

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. In caso di pubblicazione dei dati in forma elettronica, le tariffe indicate, ad eccezione di quelle ai sensi del comma 2a, aumentano di una maggiorazione del 10 percento.

8. L'importo minimo per ogni acquisizione di dati in forma digitale è di 50 franchi.

Ripartizione delle Spese - Tasse e Supplementi

1. La maggiorazione per le spese della misurazione ufficiale ai sensi del § 35 comma 4 è forfettariamente pari al 20 percento dei costi per l'aggiornamento continuo.

2. Viene riscossa dai geometri incaricati dell'aggiornamento insieme alle indennità per i costi dell'aggiornamento continuo.

3. Nessuna maggiorazione viene riscossa

a. per i miglioramenti strutturali agricoli e forestali,

b. per la ricostruzione di segni di confine e di misurazione.

1. Sopportazione dei Costi - Spese e Supplementi

1. Le tasse di elaborazione per estratti e valutazioni della misurazione ufficiale ammontano a

a. * per ogni ordine tramite procedura online 100 franchi,

b. * per ogni ordine presso il punto di distribuzione 150 franchi,

c. * per la certificazione della correttezza dei piani della misurazione ufficiale 50 franchi.

2. Laddove non siano previsti tariffe speciali, le tasse ammontano da 50 a 200 franchi all'ora.

Ripartizione dei costi - Indennizzo delle geometre e dei geometri di aggiornamento

1. Le geometre e i geometri aggiornatori riscuotono per la loro attività nell'ambito della misurazione ufficiale le indennità e le tariffe di elaborazione stabilite nel presente regolamento.

2. Hanno il diritto di richiedere anticipi sui costi.

3. La committente o il committente può richiedere un preventivo di spesa e un rendiconto dettagliato.

Ripartizione dei costi - Indennizzo delle geometre e dei geometri di aggiornamento

1. La compensazione per l'aggiornamento continuo dei componenti della misurazione ufficiale avviene secondo l'accordo tra la Conferenza degli uffici cantonali di misurazione e l'Associazione Ingegneri Geometri Svizzera sul regolamento delle tariffe 33 (HO33) nella versione vigente.

2. La HO33 è applicabile a tutti i tipi di misurazione (semi-grafico, parziale numerico, completamente numerico, nuovo ordine). Per le misurazioni di nuovo ordine, i prezzi unitari secondo la HO33 vengono applicati per le opere di misurazione completamente numeriche.

3. L'aggiornamento periodico secondo l'Articolo 24 VAV, così come gli aggiornamenti continui in cui si utilizzano metodi speciali come la fotogrammetria, non sono compensati secondo la HO33.

4. La HO33 è disponibile per la consultazione presso il Servizio Spaziale e Economico.

Ripartizione dei costi - Indennizzo delle geometre e dei geometri di aggiornamento

1. I prezzi unitari conformemente alla HO33 vengono adeguati all'inflazione e all'evoluzione dei costi generali mediante la determinazione di un fattore di applicazione.

2. Il Dipartimento delle Costruzioni, dell'Ambiente e dell'Economia determina il fattore di applicazione. A tal fine, tiene conto delle raccomandazioni della Direzione federale della misurazione.

3. Il fattore di applicazione deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Cantone.

Ripartizione dei costi - Indennizzo delle geometre e dei geometri di aggiornamento

1. ...

Ripartizione dei costi - Indennizzo delle geometre e dei geometri di aggiornamento

1. I costi dei materiali si basano sui costi effettivi più un massimo del 25 percento per l'approvvigionamento e lo stoccaggio del materiale.

Ripartizione dei costi - Indennizzo delle geometre e dei geometri di aggiornamento

1. L'indennità di viaggio è corrisposta come diaria ed è pari a 150 franchi in tutti i circondari.

Ripartizione dei costi - Indennizzo delle geometre e dei geometri di aggiornamento

1. Il salvataggio e la conservazione dei dati vengono compensati secondo la HO33 per le opere di rilevamento numerico completo. Questo compenso include anche le spese per la conservazione dei documenti.

Ripartizione dei costi - Indennizzo delle geometre e dei geometri di aggiornamento

1. Le spese per il trasferimento dei dati aggiornati della misurazione ufficiale nel GIS cantonale sono compensate in modo forfettario.

Ripartizione dei costi - Indennizzo delle geometre e dei geometri di aggiornamento

1. Il rilascio di informazioni è regolato dall'Ufficio Spazio e Economia con un compenso forfettario per il rilascio di informazioni generali. I costi straordinari possono essere addebitati in base all'effettivo dispendio sostenuto.

Ripartizione dei costi - Indennizzo delle geometre e dei geometri di aggiornamento

1. Ulteriori spese (porto, telefono ecc.) devono essere rimborsate separatamente.

Addebito dei Costi - Emissione delle Fatture e Riscossione delle Tasse

1. Le geometre incaricate e i geometri incaricati presentano il conto per le modifiche ai terreni conformemente al § 31 alle proprietarie e ai proprietari dei terreni, e per l'aggiornamento corrente di edifici e impianti ai soggetti passivi conformemente al § 30 paragrafi 3 e 4.

2. Rendono conto semestralmente delle loro attività all'Ufficio Spazio e Economia.

Addebito dei Costi - Emissione delle Fatture e Riscossione delle Tasse

1. Se i dati non vengono forniti dall'ufficio Spazio ed Economia, l'ente cedente applica le relative tariffe.

2. L'ente cedente trasferisce le tariffe dei dati e le sovrattasse semestralmente all'ufficio.

3. ...

Ripartizione dei costi - Contributo ai costi da parte dei proprietari di immobili

1. I proprietari fondiari pagano alle spese complessive

a. il 70 percento per le delimitazioni al di fuori dell'aggiornamento corrente e al di fuori degli accorpamenti di beni o di foreste,

b. il 20 percento per le rilevazioni iniziali e le seconde misurazioni.

2. La ripartizione delle spese tra le parti interessate avviene in base alla superficie e al numero degli elementi di misurazione.

3. Nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni specifiche, si applica il regolamento sui contributi dei proprietari fondiari alle opere pubbliche (regolamento sui perimetri) del 16 ottobre 1969.

Disposizioni transitorie e finali

1. I seguenti decreti sono abrogati

a. Regolamento sull'impiego dei sistemi informativi geografici nell'amministrazione cantonale (Regolamento GIS) del 5 settembre 1995,

b. Regolamento sulla tassa per l'utilizzo delle opere di rilevamento catastale del 16 agosto 1988,

c. Regolamento sulle tasse per l'ottenimento di estratti e valutazioni del rilevamento ufficiale del 6 dicembre 1994,

d. Regolamento riguardante l'annotazione dei segni di rilevamento per i rilevamenti catastali nei registri fondiari (protocolli di acquisto) degli uffici comunali e delle cancellerie ipotecarie del 6 maggio 1925,

e. Delibera sull'assicurazione delle opere di rilevamento catastale nonché la realizzazione di microfilm sugli atti del rilevamento catastale del 23 dicembre 1963,

f. Regolamento sui piani di introduzione del 5 gennaio 1968,

g. Regolamento sull'aggiornamento del rilevamento catastale nel Cantone di Lucerna del 12 giugno 1958,

h. Regolamento per il geometra cantonale del 21 dicembre 1911,

i. Regolamento per le commissioni di rilevamento del rilevamento catastale del 26 ottobre 1933,

j. Regolamento sull'ordinamento degli onorari per l'aggiornamento del rilevamento ufficiale del 16 febbraio 2001.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento entra in vigore il 1° aprile 2004. Deve essere pubblicato.

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