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Ordinanza d'esecuzione della legge di introduzione alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento - Forma organizzativa degli uffici fallimentari

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

**Uffici Fallimentari - Forma Organizzativa**

1. Gli uffici dei fallimenti del Cantone di Lucerna vengono gestiti a spese dello Stato.

a. * ...

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2. ...

Uffici Fallimentari - Procedura Concorsuale nel Sistema Sportel

1. Le curatrici e i curatori straordinari possono essere impiegati nel sistema a sportello. Percepiscono le tasse in conformità con il Regolamento sulle tasse della legge federale sull’esecuzione e fallimento (GebV SchKG) del 23 settembre 1996.

Uffici Fallimentari - Procedura Concorsuale nel Sistema Sportel

1. Se le procedure di fallimento sono condotte per proprio conto, le funzionarie e i funzionari straordinari del fallimento ricevono dal Cantone un'indennità del 65 percento sulle tariffe ordinarie per ogni fallimento e per ogni realizzazione immobiliare.

2. Le tariffe straordinarie secondo l'articolo 1 capoverso 2 GebV SchKG e le tariffe per le procedure complesse secondo l'articolo 47 GebV SchKG, nonché le spese non danno diritto a indennità.

3. Non vengono concesse indennità sociali conformemente al § 37 del Personale legge.

4. In caso di dimostrazione di una compensazione annua non adeguata, il Tribunale cantonale può approvare un aumento dell'indennità secondo il capoverso 1 su base individuale.

Uffici Fallimentari - Procedura Concorsuale nel Sistema Sportel

1. La verifica delle tariffe ammissibili per il supplemento è di competenza dell'autorità di vigilanza cantonale inferiore in materia di esecuzioni e fallimenti. Il pagamento viene effettuato tramite un ufficio fallimenti gestito dallo Stato.

Assicurazioni

1. Il contratto di assicurazione da stipulare ai sensi del § 10 comma 3 della legge introduttiva alla legge federale sull'esecuzione forzata e sul fallimento deve soddisfare i seguenti requisiti

a. Il rischio da coprire è la responsabilità per la quale devono rispondere in via sussidiaria (cfr. § 10 comma 2 della legge introduttiva alla legge federale sull'esecuzione forzata e sul fallimento) le ufficiali e gli ufficiali dell'esecuzione forzata e del fallimento, le loro sostitute e i loro sostituti, nonché le amministratrici e gli amministratori straordinari del fallimento, le curatrici e i curatori, e le liquidatrici e i liquidatori nell'esercizio delle loro funzioni. La copertura assicurativa deve riferirsi in particolare ai casi di danno causati durante la durata dell'assicurazione ma scoperti e denunciati solo dopo la sua scadenza (postuma).

b. * La somma assicurata deve essere di almeno cinque milioni di franchi.

c. La franchigia non deve superare i 10.000 franchi.

d. Le «Condizioni particolari» devono contenere il seguente testo: «Il contraente autorizza l'assicuratore a comunicare la sospensione o la cessazione dell'assicurazione al Tribunale cantonale del Cantone di Lucerna.»

2. L'adempimento di questi requisiti si considera comprovato con la certificazione dell'assicuratore (prova dell'assicurazione).

3. Se il comune ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per tutti i dipendenti del comune e questa si applica anche all'ufficiale o all'ufficiale in carica dell'esecuzione e del fallimento e ai rispettivi sostituti, non è necessaria una polizza separata di responsabilità civile. In questo caso è sufficiente una conferma dell'assicuratore che esiste una copertura di responsabilità civile per l'ufficiale o l'ufficiale in carica dell'esecuzione e del fallimento e i rispettivi sostituti, che soddisfa i requisiti di cui al comma 1a-d.

Revisione e controllo interno degli Uffici fallimentari e di esecuzione

1. Le autorità di vigilanza cantonali supportano il controllo finanziario nella pianificazione delle loro attività di revisione nell'ambito della supervisione finanziaria.

2. Il tribunale cantonale può, in accordo con il controllo finanziario, emanare istruzioni per la gestione contabile e il controllo interno degli uffici fallimentari e di esecuzione.

3. Il tribunale cantonale può ordinare la revisione della gestione contabile anche per le amministrazioni straordinarie e fuori ufficio delle procedure concorsuali a loro spese. Può inoltre affidare questo incarico a una società di revisione esterna.

Disposizioni finali

1. L'ordinanza esecutiva della legge introduttiva alla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 novembre 1996 è abrogata.

Disposizioni finali

1. L'Ufficio dei fallimenti di Lucerna Ovest, sezione di Sursee, sarà gestito nel sistema Sportel fino al 29 febbraio 2028 al più tardi.

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