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Legge d'introduzione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (EGSchKG) - Circoscrizioni di esecuzione (EGSchKG)

32 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (32)

Testo normativo (32 Articoli)

Generale - Organizzazione

1. Ogni comune residenziale costituisce un distretto di esecuzione con un ufficiale esecutore e un vice.

2. Due o più comuni residenziali possono unirsi, con l'approvazione del Consiglio di Stato, per formare un distretto di esecuzione.

3. Il Consiglio di Stato può autorizzare una regolamentazione diversa in caso di fusione o divisione dei comuni.

1. Generale - Organizzazione

1. I distretti giudiziari costituiscono i circondari fallimentari, ciascuno con un curatore fallimentare e un vice.

Generale - Organizzazione

1. Il Tribunale distrettuale nomina un sostituto straordinario qualora l'ufficiale esecutivo e il suo sostituto siano impediti nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Il Tribunale cantonale nomina un sostituto straordinario qualora l'ufficiale fallimentare e il suo sostituto siano impediti nell'esercizio delle loro funzioni.

Generale - Organizzazione

1. I tribunali distrettuali sono autorità di vigilanza inferiore ai sensi della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF).

2. L'autorità di vigilanza cantonale superiore è il Tribunale cantonale. Esso ha il diritto di far esaminare la gestione degli uffici di esecuzione e di fallimento anche di propria iniziativa tramite una delegazione.

Generale - Competenze Speciali

1. L'Ufficio dei fallimenti Lucerna conduce le esecuzioni contro il cantone, i comuni e altre entità del diritto pubblico cantonale.

Generale - Competenze Speciali

1. La valorizzazione degli immobili è compito dell'ufficiale di esecuzione. Egli può avvalersi dell'assistenza dell'ufficiale di fallimento.

Generale - Competenze Speciali

1. Istituti di deposito ai sensi degli articoli 9 e 24 LEF sono tutte le banche che sono soggette alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934.

Generale - Competenze Speciali

1. L'autorità di vigilanza inferiore è competente per i divieti di rappresentanza commerciale ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 1 della SchKG.

Generale - Assunzione di Mandati di Curatela

1. Per l'assunzione e l'esecuzione di mandati di curatela secondo la Legge sull'esecuzione e sul fallimento (LEF), in particolare nella realizzazione di concordati giudiziali e in caso di sospensione dei pagamenti, nonché per l'assunzione e l'esecuzione di mandati in caso di proroga del fallimento ordinata dal tribunale, è ammesso solo chi possiede il brevetto di curatore lucernese o un certificato di esame equipollente.

2. Per l'assunzione e l'esecuzione di mandati di curatela nella realizzazione di concordati giudiziali per debitori che, ai sensi dell'articolo 39 comma 1 LEF, non sono soggetti alle procedure fallimentari, e nelle ristrutturazioni consensuali dei debiti privati, può anche essere ammesso chi dimostra in altro modo la qualifica professionale per l'incarico.

3. Le società di persone o le persone giuridiche possono assumere mandati di curatela per i quali è richiesto il brevetto di curatore, a condizione che almeno un titolare del brevetto partecipi alla gestione del mandato.

Generale - Responsabilità civile, Assicurazione di responsabilità civile

1. Il Cantone è responsabile per il danno causato illecitamente dai funzionari e dagli impiegati, dai loro ausiliari, dagli amministratori concorsuali straordinari, dai curatori, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, nonché dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla LEF.

2. Il ricorso nei confronti dei responsabili del danno per il quale il Cantone è tenuto a rispondere, è disciplinato dalle disposizioni della legge cantonale sulla responsabilità civile del 13 settembre 1988.

3. Gli ufficiali esecutivi e fallimentari e i loro sostituti, nonché gli amministratori concorsuali straordinari, i curatori e i liquidatori, devono stipulare un'assicurazione di responsabilità civile o dimostrare di essere inclusi nell'assicurazione di responsabilità civile del comune. Il Tribunale cantonale determina l'ammontare dell'assicurazione e verifica la sua stipulazione.

Ufficiali dell'esecuzione e del fallimento

1. Il comune del circondario d'esecuzione sceglie l'ufficiale d'esecuzione e il suo sostituto per la durata di quattro anni. La nuova elezione avviene ogni volta nello stesso anno di quella dei membri del consiglio comunale. L'insediamento avviene il 1° settembre successivo all'elezione.

2. Se un circondario d'esecuzione comprende due o più comuni, l'elezione avviene mediante l'assemblea dei rispettivi consigli comunali, presieduta dal presidente del comune più popoloso. È fatta salva una regolamentazione diversa da parte dei comuni nei loro atti normativi.

Ufficiali dell'esecuzione e del fallimento

1. Il tribunale cantonale elegge i funzionari di fallimento e i loro supplenti.

2. Essi possono essere eletti per più circondari.

Ufficiali dell'esecuzione e del fallimento

1. Come ufficiale di esecuzione o fallimento nonché come sostituto è eleggibile chi è in possesso dell’attestato di capacità del Tribunale cantonale. Questo viene normalmente rilasciato in seguito a un esame sostenuto dal candidato.

2. Il Tribunale cantonale può rilasciare a un candidato idoneo un attestato di capacità provvisorio. Questo decade se il candidato non acquisisce l'attestato di capacità entro il termine fissato dal Tribunale cantonale.

3. Il Tribunale cantonale può dispensare in tutto o in parte dall’esame i candidati che dispongono di certificati di esame equivalenti o che hanno dimostrato in altro modo la loro qualifica professionale.

4. Il Tribunale cantonale emette un regolamento d’esame, stabilisce la tassa d’esame e nomina una commissione d’esame nella quale siano adeguatamente rappresentati gli ufficiali di esecuzione e fallimento.

Ufficiali dell'esecuzione e del fallimento

1. L'incarico può essere esercitato al massimo fino alla fine del mese successivo al compimento del 65º anno di età.

Ufficiali dell'esecuzione e del fallimento

1. L'ufficiale esecutore e il suo sostituto percepiscono per le loro prestazioni a proprio conto le tasse secondo l'ordinanza sulle tasse relativa alla legge federale sull'esecuzione forzata e sul fallimento. Inoltre, i comuni del loro circondario di esecuzione possono concedere loro un'indennità di base.

2. I comuni del circondario di esecuzione possono stabilire che l'ufficiale esecutore e il suo sostituto ricevano uno stipendio fisso e che le tasse vengano versate nella cassa comunale.

Ufficiali dell'esecuzione e del fallimento

1. Gli uffici dei fallimenti sono gestiti a spese dello Stato. I funzionari fallimentari sono remunerati, e le tasse vengono incamerate nelle casse statali.

2. Il tribunale cantonale designa gli uffici dei fallimenti che sono gestiti secondo il sistema sportale. Nel sistema sportale il funzionario fallimentare gestisce l'ufficio fallimenti a proprio conto. Egli riscuote le tasse secondo il regolamento delle tasse relativo alla LEF.

3. Il cantone può, oltre alle tasse ordinarie percepite dai funzionari fallimentari che gestiscono l’ufficio fallimenti nel sistema sportale, assegnare loro una retribuzione di base e un'indennità. Il tribunale cantonale disciplina i dettagli in un regolamento.

Ufficiali dell'esecuzione e del fallimento

1. Nei confronti dei funzionari e degli impiegati possono essere adottate le seguenti misure disciplinari conformemente all'Articolo 14 SchKG in caso di violazione dei doveri

a. Rimprovero,

b. Multa fino a 1000 franchi,

c. Sospensione dal servizio per una durata non superiore a sei mesi,

d. Rimozione dall'incarico.

2. Le autorità di vigilanza sono competenti per l'adozione delle misure disciplinari. La rimozione dall'incarico può essere inflitta solo dall'autorità di vigilanza superiore.

3. Contro ogni provvedimento disciplinare dell'autorità di vigilanza inferiore, gli interessati possono presentare ricorso all'autorità di vigilanza superiore entro dieci giorni.

Ufficiali dell'esecuzione e del fallimento

1. Qualora vengano nominate amministrazioni fallimentari straordinarie o extragiudiziali, il Tribunale cantonale può ordinare la revisione della contabilità a loro spese.

Ufficiali dell'esecuzione e del fallimento

1. Gli ufficiali esecutivi e di fallimento nonché le persone da essi incaricate sono autorizzati a sporgere denuncia presso le autorità penali, qualora, nell'esercizio delle loro funzioni, constatino un reato sanzionato ai sensi delle disposizioni del Codice Penale Svizzero del 21 dicembre 1937, per il quale esistano concreti indizi di sospetto. Restano riservati gli obblighi di denuncia previsti dalla Legge Federale sull'Esecuzione e sul Fallimento.

2. Per presentare denunce non è necessario essere esonerati dall'obbligo di segretezza ai sensi del § 52 della Legge sul Personale del 26 giugno 2001.

Amministratore di sostegno

1. Curatore è colui che possiede il brevetto di curatela rilasciato dal tribunale cantonale.

Amministratore di sostegno

1. Il brevetto di curatore viene rilasciato ai candidati che

a. sono capaci di agire e professionalmente affidabili,

b. hanno dimostrato la loro competenza superando un esame di curatore.

2. Il Tribunale cantonale può esonerare dall'esame i candidati che dispongono di attestati di esame equivalenti.

3. Il Tribunale cantonale emana un regolamento sugli esami, stabilisce la tassa d'esame e nomina una commissione d'esame in cui i curatori sono adeguatamente rappresentati.

Amministratore di sostegno

1. Se si scopre che un requisito necessario per la concessione del brevetto non era soddisfatto o non è più soddisfatto (§ 19), il Tribunale cantonale può revocare il brevetto.

2. Il brevetto è da rilasciare nuovamente su richiesta, qualora venga meno la ragione della revoca.

3. Le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 3 luglio 1972 sono applicabili per analogia alla procedura e ai costi.

Amministratore di sostegno

1. Il Tribunale cantonale esercita la vigilanza sul sistema dei curatori.

2. In caso di violazioni degli obblighi da parte dei titolari di brevetti nonché di terzi incaricati di compiti di curatela, esso può adottare misure disciplinari ai sensi del § 17.

3. Se le violazioni degli obblighi sono connesse con una rappresentanza di parte, si applicano le misure disciplinari ai sensi del § 11 della legge sugli avvocati.

4. La responsabilità disciplinare sussiste indipendentemente da un procedimento penale o da un processo civile.

Amministratore di sostegno

1. Contro l'adozione di misure disciplinari ai sensi del § 21 comma 2 non è previsto alcun rimedio legale cantonale.

2. Nei procedimenti di cui al § 21 comma 3 si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni della Legge sugli avvocati relative al procedimento disciplinare.

Amministratore di sostegno

1. Le tasse e le indennità che i curatori possono ricevere per le loro operazioni sono regolate dal regolamento delle tasse relativo allo SchKG.

2. Nella misura in cui i curatori agiscono come rappresentanti delle parti, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento dei costi del tribunale cantonale.

**Procedura**

1. I reclami contro gli uffici di esecuzione e fallimento ai sensi dell'articolo 17 LEF devono essere presentati per iscritto all'autorità di vigilanza inferiore. Devono contenere una domanda e una motivazione.

2. L'istanza di reclamo richiede la presa di posizione dell'ufficio interessato e di un'eventuale controparte, se il reclamo non è manifestamente infondato.

3. Il procedimento è scritto. Le disposizioni del Codice svizzero di procedura civile del 19 dicembre 2008 sul procedimento sommario (art. 248 e seguenti) si applicano mutatis mutandis. Restano riservate le disposizioni procedurali della LEF.

Disposizioni finali

1. Nei diritti di pegno immobiliare del diritto cantonale, l'importo della somma del pegno non coperto durante la realizzazione del bene immobile viene trattato come un debito personale nella procedura di esecuzione forzata del pegno immobiliare e di fallimento.

Disposizioni finali

1. Gli ufficiali di esecuzione già in carica al momento dell'entrata in vigore di questa legge, così come i loro sostituti, possono continuare a esercitare il loro incarico fino al termine del periodo di mandato nell'anno 2000 senza certificato di capacità.

Disposizioni finali

1. Le prossime nuove elezioni degli ufficiali fallimentari si terranno nel 1997 (inizio mandato 1° luglio 1997), le successive nel 2000.

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti sono abrogati

a. Legge concernente l'applicazione della legge federale sull'esecuzione forzata e sul fallimento dell'11 aprile 1889, del 30 novembre 1915[15],

b. Legge sull'esercizio della professione di curatore del 6 ottobre 1942[16].

Disposizioni finali

1. La legge sull'organizzazione giudiziaria del 28 gennaio 1913 e la legge di polizia commerciale del 23 gennaio 1995 sono modificate secondo l'allegato.

Disposizioni finali

1. La legge entra in vigore il 1º gennaio 1997. È soggetta a referendum facoltativo.

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