Ordinanza sull'istituzione, l'organizzazione e il finanziamento dell'ufficio centrale di statistica - Scopo
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. Questo Regolamento disciplina
a. il trasferimento dell'ufficio centrale di statistica del Cantone di Lucerna in un istituto di diritto pubblico,
b. l'organizzazione dell'ufficio centrale di statistica,
c. il finanziamento dell'ufficio centrale di statistica.
1. L'ufficio centrale di statistica del Cantone di Lucerna è costituito sotto la denominazione «Lustat Statistica Lucerna», di seguito denominato Lustat, come istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria, con sede a Lucerna.
1. L'Ufficio di Statistica è responsabile per
a. i compiti relativi alla statistica cantonale ai sensi del § 4 della Legge sulla Statistica,
b. il coordinamento, l'esecuzione e il controllo di qualità dell'armonizzazione dei registri e la gestione dei registri cantonali ai sensi del § 2 della Legge sull'Armonizzazione dei Registri Ufficiali (Legge sui Registri) del 25 maggio 2009,
c. il calcolo delle prestazioni di perequazione finanziaria ai sensi del § 1 comma 2 del Regolamento sulla Perequazione Finanziaria del 3 dicembre 2002,
d. * il calcolo della distribuzione della quota comunale sul ricavo della tassazione minima dei grandi gruppi aziendali alle comunità residenziali.
1. Il Consiglio di Governo
a. * stabilisce, con riserva della competenza in materia di spese, il capitale di dotazione (apporto in natura e in contanti) della Lustat,
b. approva il bilancio di apertura della Lustat,
c. * delibera il programma pluriennale per i compiti della statistica cantonale ai sensi del § 11 della legge sulla statistica e la pianificazione quadriennale delle prestazioni (programma pluriennale) per i compiti di armonizzazione dei registri e di gestione dei registri cantonali,
cbis. * conclude, con riserva della propria competenza in materia di spese, gli accordi annuali sulle prestazioni per i compiti della statistica cantonale nonché per i compiti di armonizzazione dei registri e di gestione dei registri cantonali,
d. * approva la relazione annuale della Lustat,
e. * ...
f. nomina il presidente o la presidente e gli altri membri del consiglio statistico e ne determina il compenso,
g. decide in merito alla revoca dei membri del consiglio statistico.
1. Il Dipartimento delle Finanze conclude, con riserva della sua competenza in materia di spese, l'accordo annuale sulle prestazioni per i compiti relativi al calcolo delle prestazioni di perequazione finanziaria.
1. Il Consiglio di Statistica è l'organo supremo della Lustat. È responsabile della guida strategica nel rispetto delle disposizioni di legge e della strategia proprietaria del Consiglio di Governo. Il Consiglio di Statistica
a. * presenta al Consiglio di Governo una proposta per la modifica e l'ottenimento del capitale di dotazione,
b. * nomina il direttore o la direttrice e esercita la vigilanza,
c. * elabora, secondo le direttive del § 11 della legge sulla statistica, il programma pluriennale per i compiti della statistica cantonale,
d. * elabora il programma pluriennale per i compiti relativi all'armonizzazione dei registri e alla gestione dei registri cantonali,
e. * stipula gli accordi sulle prestazioni con il Consiglio di Governo e il Dipartimento delle Finanze,
f. * adotta il rapporto annuale per il Consiglio di Governo.
2. Il Consiglio di Statistica è composto da cinque membri. La durata del mandato è di quattro anni. È possibile la rielezione.
3. Il Consiglio di Statistica si impegna per la collaborazione intercantonale.
1. Il Direttore o la Direttrice della Lustat assume la direzione scientifica, operativa e gestionale e rappresenta la Lustat nonché la statistica cantonale verso l’esterno. Egli o ella
a. garantisce la gestione operativa secondo principi di economia aziendale riconosciuti,
b. assicura il rispetto della legge sulla statistica, in particolare l'indipendenza professionale,
c. è responsabile della definizione dei metodi statistici, degli standard e delle procedure, nonché del contenuto e del calendario delle pubblicazioni statistiche,
d. * assume il personale,
e. gestisce tutte le altre operazioni non delegate ad altri organi.
2. Il Direttore o la Direttrice ha accesso diretto agli uffici amministrativi del Cantone.
3. Egli o ella partecipa di norma alle riunioni del Consiglio di Statistica con voto consultivo e ha il diritto di presentare proposte.
1. La Lustat è soggetta alla legge sul controllo delle finanze e delle prestazioni del 13 settembre 2010 e ai decreti attuativi del Consiglio del Governo relativi a tale legge.
1. Il cantone mette a disposizione della Lustat un capitale di dotazione. Questo può consistere in conferimenti in denaro e in natura e viene remunerato al tasso di interesse di un'obbligazione federale decennale, con l'aggiunta di 25 punti base.
2. Il consiglio di governo stabilisce la ripartizione del capitale di dotazione in conferimenti in denaro e in natura nell'ambito del credito di previsione approvato.
3. La Lustat può prelevare in tutto o in parte il conferimento in denaro.
1. La Lustat finanzia le sue prestazioni con
a. tasse, compensi e rimborso delle spese secondo il regolamento sulle tasse per i servizi statistici dell'ufficio centrale di statistica,
b. * le compensazioni annuali secondo gli accordi di prestazione,
c. capitale dotazionale (capitale concesso e soggetto a interesse dal Cantone),
d. mezzi di terzi,
e. capitale proprio.
1. ...
2. L'accordo sulle prestazioni per le funzioni della statistica cantonale tiene conto, nel compenso, in particolare dei costi per
a. * lo svolgimento delle rilevazioni ordinate dal Consiglio di Stato e affidate alla Lustat,
b. * la memorizzazione e la gestione centralizzata dei dati,
c. * l'assicurazione del servizio statistico di base,
d. * l'elaborazione e la pubblicazione di analisi di rilevanza superiore,
e. * il coordinamento delle attività statistiche secondo la legge sulla statistica,
f. * la consulenza metodologica degli uffici cantonali,
g. * ...
h. * la collaborazione con gli uffici di statistica della Confederazione e dei cantoni,
i. * il compenso dei membri del consiglio della statistica.
3. I compensi per le funzioni dell'armonizzazione dei registri e della gestione dei registri cantonali secondo la legge sui registri[6] e per il calcolo delle prestazioni di perequazione finanziaria secondo la legge sulla perequazione finanziaria del 5 marzo 2002[7] sono disciplinati nei regolamenti relativi a tali leggi.
1. Un eventuale utile operativo è attribuito alla Lustat. Quest'ultima deve costituire riserve adeguate. La formazione del capitale proprio non può superare la somma del 20 percento del corrispettivo annuale e del 20 percento degli altri ricavi. Un eccedenza va al Cantone.
2. Le perdite operative devono essere riportate a nuovo.
1. Il Lustat elabora un piano finanziario. Questo comprende tutte le aree che vengono incluse nel bilancio annuale e fornisce informazioni sullo sviluppo a medio termine delle prestazioni e delle risorse. Il piano finanziario deve essere aggiornato annualmente.
2. Il Lustat comunica il piano finanziario al Dipartimento delle Finanze in modo tempestivo, in vista del Piano dei compiti e delle finanze del cantone.
1. La Lustat redige per ogni anno solare un resoconto d'attività con bilancio annuale e relazione annuale.
1. Le attrezzature operative dell'attuale ufficio di statistica, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, passano, come conferimento in natura ai sensi del § 7, in proprietà della Lustat.
2. Le spese per sostituzioni e nuovi investimenti, nonché la manutenzione delle attrezzature operative, sono a carico della Lustat.
1. La Lustat può utilizzare le infrastrutture e i servizi dell'amministrazione cantonale dietro compenso. Ciò vale in particolare per l'amministrazione del personale e per l'informatica.
1. Le modifiche dei decreti richieste in relazione al presente regolamento sono effettuate secondo l'allegato.
1. Il regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2008. Deve essere pubblicato.