Ordinanza sulla vigilanza sugli avvocati (AAV) - Contratto (AAV)
Indice delle disposizioni (19)
Testo normativo (19 Articoli)
1. L'autorità di vigilanza supervisiona gli avvocati e le avvocate che operano nel Canton Lucerna ai sensi del § 8 della Legge sugli Avvocati.
1. L'autorità di vigilanza opera come autorità plenaria con cinque membri, come comitato con tre membri e attraverso la sua presidente o il suo presidente.
2. Il tribunale cantonale nomina la presidenza, la vicepresidenza e un comitato.
1. La Presidente o il Presidente dirige l'autorità di vigilanza nonché il comitato e ha in particolare i seguenti compiti: Egli o ella
a. emette decisioni di completamento,
b. dispensa dal segreto professionale dell'avvocato, se la controparte non si oppone,
c. rappresenta l'autorità all'esterno conformemente agli articoli 16, 18, 26 e 28 capoverso 3 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, BGFA) del 23 giugno 2000,
d. dispone, su richiesta di un avvocato iscritto o di un avvocato iscritto o in caso di decesso d'ufficio, la cancellazione dal registro degli avvocati,
e. cancella le misure disciplinari conformemente all'articolo 20 BGFA,
f. emette provvedimenti cautelari, ad eccezione dei divieti cautelari di esercizio della professione.
1. Il Comitato è competente per
a. l'iscrizione all'albo degli avvocati (Art. 5 BGFA) e nell'elenco pubblico (Art. 28 BGFA),
b. l'esonero dal segreto professionale forense, nella misura in cui non sia competente la Presidente o il Presidente,
c. l'emissione di divieti cautelari di esercizio professionale e la corrispondente cancellazione dall'albo degli avvocati o dall'elenco pubblico,
d. la pubblicazione ai sensi del § 17, comma 2 della legge sugli avvocati,
e. le misure disciplinari, nella misura in cui non sia competente l'intera autorità,
f. le attività assegnate dalla Presidente o dal Presidente.
2. Ogni membro del Comitato può richiedere l'assegnazione all'intera autorità.
1. L'autorità complessiva è competente per
a. l'imposizione di multe disciplinari superiori a 1000 franchi,
b. l'emanazione di un divieto temporaneo o permanente di esercizio della professione,
c. il rifiuto dell'iscrizione nel registro degli avvocati (Art. 5 BGFA) o nell'elenco pubblico (Art. 28 BGFA),
d. la cancellazione dal registro degli avvocati (Art. 5 BGFA) e dall'elenco pubblico (Art. 28 BGFA), nei limiti in cui non sia competente il comitato o la presidente o il presidente,
e. gli affari assegnati ad essa dalla presidente, dal presidente o dal comitato.
1. I lavori di cancelleria, in particolare la gestione amministrativa del registro degli avvocati, dell'elenco pubblico e dell'inventario dei brevetti, spettano alla cancelleria del tribunale cantonale, mentre la contabilità è di competenza dell'Ufficio Finanziario e Contabile dei Tribunali (UFC).
1. Nella misura in cui il presente regolamento o norme di diritto superiore non contengano disposizioni particolari, si applica mutatis mutandis la legge sulla giurisdizione amministrativa del 3 luglio 1972.
2. È consentito lo svolgimento degli affari nell’ente collegiale e nel comitato tramite la circolazione dei documenti. Ogni membro può richiedere una consultazione orale.
1. Il procedimento disciplinare è avviato mediante la presentazione di un reclamo o per decisione del comitato su segnalazione o d'ufficio. I reclami e le segnalazioni presentati oralmente sono registrati a verbale dalla cancelliera o dal cancelliere.
2. La presidente o il presidente, o un membro da essi designato, adottano - se necessario in via preliminare - le disposizioni e gli atti istruttori necessari e guidano il procedimento.
3. I divieti di esercizio della professione sono regolarmente emessi a seguito di una consultazione orale.
1. Le udienze sono pubbliche, eccetto nei casi in cui il pubblico venga escluso per rischio di violazione del segreto professionale dell'avvocato o per altri motivi importanti.
2. Le deliberazioni avvengono con l'esclusione delle parti coinvolte nel procedimento e dei terzi.
1. Nell'elenco degli avvocati di cui all'articolo 5 BGFA sono iscritti
a. Le avvocate e gli avvocati che possiedono un brevetto cantonale di avvocatura, desiderano rappresentare le parti davanti alle autorità giudiziarie e hanno il loro indirizzo professionale nel Cantone di Lucerna,
b. Le avvocate e gli avvocati che sono cittadini di uno Stato membro dell'UE/ EFTA e che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 30 segg. BGFA.
1. Nell'elenco pubblico secondo l'Articolo 28 BGFA vengono iscritti gli avvocati che sono cittadini di uno Stato membro dell'UE/ EFTA e sono, ai sensi dell'Articolo 27 BGFA, autorizzati a rappresentare permanentemente le parti davanti alle autorità giudiziarie in Svizzera.
1. Chi desidera essere iscritto nel registro degli avvocati deve presentare una domanda all'autorità di vigilanza indicando il titolo professionale e gli indirizzi degli uffici, e dimostrare di soddisfare i requisiti ai sensi degli articoli 7 e 8 BGFA, salvo diversa disposizione del diritto federale (Art. 30 cpv. 1 BGFA).
2. Alla domanda devono essere allegati
a. una copia del certificato di avvocato,
b. un estratto del casellario giudiziale,
c. un estratto del registro delle esecuzioni,
d. un attestato di un'assicurazione di responsabilità professionale,
e. una dichiarazione di indipendenza ai sensi dell'articolo 8 comma 1 BGFA.
3. Chi è iscritto come avvocato o avvocata nel registro di commercio deve presentare all'autorità di vigilanza anche un estratto del registro di commercio.
4. Chi vuole essere iscritto nella lista pubblica e dispone di un indirizzo professionale nel Canton Lucerna deve presentare una certificazione ai sensi dell'articolo 28 comma 2 BGFA.
1. Il contenuto del registro degli avvocati e dell'elenco pubblico è disciplinato dagli articoli 5 e 28 rispettivamente della BGFA.
2. L'iscrizione nel registro degli avvocati e nell'elenco pubblico, così come la cancellazione, vengono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Canton Lucerna.
1. La cancellazione avviene quando i requisiti per l'iscrizione nel registro degli avvocati o nell'elenco pubblico non sono più soddisfatti o quando si rinuncia all'iscrizione.
1. Gli avvocati e le avvocate iscritti nel registro degli avvocati utilizzano nelle comunicazioni professionali la dicitura «Iscritto nel registro degli avvocati».
2. Durante la durata di un divieto di esercizio della professione, tale dicitura non può essere utilizzata.
1. L'autorità di vigilanza tiene un registro degli avvocati e delle avvocate che non sono autorizzati a rappresentare le parti davanti alle autorità giudiziarie (§ 8 cpv. 2 Legge sugli avvocati), i quali
a. hanno conseguito il brevetto di avvocato del Cantone di Lucerna, oppure
b. in qualità di avvocata o avvocato, gestiscono una pratica di consulenza con sede aziendale nel Cantone di Lucerna.
1. Chi consegue la patente d'avvocato del Cantone di Lucerna viene iscritto d'ufficio nell'elenco.
2. L'apertura e la chiusura di uno studio di consulenza devono essere comunicate spontaneamente all'autorità di vigilanza.
3. In caso di decesso, la cancellazione avviene d'ufficio.
1. Avvocate e avvocati, che al momento dell'entrata in vigore del BGFA esercitano la professione legale nel Cantone di Lucerna, sono iscritti provvisoriamente nel registro degli avvocati, a meno che rinuncino espressamente. Questa iscrizione provvisoria è valida fino alla decisione dell'autorità di vigilanza sull'iscrizione o sul rifiuto dell'iscrizione.
1. Il regolamento entra in vigore il 1° giugno 2002. Deve essere pubblicato.
2. Il regolamento interno dell'autorità di vigilanza sugli avvocati del 17 giugno 1982 è abrogato.