Ordinanza sul Ministero pubblico - Struttura
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
1. La Procura della Repubblica è suddivisa in Procura Generale, il Dipartimento di Servizi Centrali e sei dipartimenti investigativi.
2. I dipartimenti investigativi 1, 2 e 3, con sede a Kriens, Emmen e Sursee, conducono procedimenti penali nei tre territori del Cantone secondo l'allegato.
3. Il Dipartimento Reati Speciali, il Dipartimento Reati Economici e la Procura dei Minori conducono procedimenti penali su tutto il territorio cantonale.
1. Luzern
1. Adligenswil, Aesch, Ballwil, Buchrain, Dierikon, Ebikon, Emmen, Ermensee, Eschenbach, Gisikon, Greppen, Hitzkirch, Hochdorf, Hohenrain, Horw, Inwil, Kriens, Malters, Meggen, Meierskappel, Rain, Römerswil, Root, Rothenburg, Schongau, Schwarzenberg, Udligenswil, Vitznau, Weggis.
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1. Alberswil, Altbüron, Altishofen, Beromünster, Büron, Buttisholz, Dagmersellen, Doppleschwand, Egolzwil, Eich, Entlebuch, Escholzmatt-Marbach, Ettiswil, Fischbach, Flühli, Geuensee, Grossdietwil, Grosswangen, Hasle, Hergiswil, Hildisrieden, Knutwil, Luthern, Mauensee, Menznau, Nebikon, Neuenkirch, Nottwil, Oberkirch, Pfaffnau, Reiden, Rickenbach, Roggliswil, Romoos, Ruswil, Schenkon, Schlierbach, Schötz, Schüpfheim, Sempach, Sursee, Triengen, Ufhusen, Wauwil, Werthenstein, Wikon, Willisau, Wolhusen, Zell.
1. Il Procuratore Capo o la Procuratrice Capo dirige la Procura in conformità alle disposizioni del diritto organizzativo e del personale cantonale.
2. Egli o ella può trasferire le competenze decisionali ad un altro membro della Procura Capo.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle direttive amministrative del Dipartimento di giustizia e sicurezza nei settori del personale, delle finanze e dell'organizzazione.
1. La direzione sostiene il procuratore capo o la procuratrice capo nella conduzione professionale e operativa dell'ufficio.
2. Essa è composta dal procuratore capo o dalla procuratrice capo, dai procuratori e dalle procuratrici capo, dal procuratore capo dei minori o dalla procuratrice capo dei minori e dal direttore o dalla direttrice dei Servizi centrali.
1. Le sostitute e i sostituti procuratori generali, nonché le/i procuratrici/procuratori straordinari dell'Ufficio del procuratore generale assistono il procuratore generale o la procuratrice generale nella supervisione delle indagini penali e nelle procedure di assistenza giudiziaria, competenza giurisdizionale, reclamo e appello.
2. Il procuratore generale o la procuratrice generale può, ai sensi del § 65 comma 3 della legge sull'organizzazione dei tribunali e delle autorità nei procedimenti civili, penali e amministrativi del 10 maggio 2010 (JusG), attribuire loro la conduzione di procedimenti penali, in particolare
a. in caso di cambiamenti del personale o carico di lavoro elevato nelle sezioni investigative,
b. in caso di grande importanza di un caso,
c. quando l'accusa e la rappresentanza davanti ai tribunali cantonali sono necessarie a causa di questioni di principio o per altri motivi rilevanti.
1. Il reparto Reati Speciali si occupa in particolare di casi nell'ambito dei reati di droga gravi, dei gravi reati patrimoniali e della criminalità informatica, nonché di procedimenti penali relativi a corruzione e tratta di esseri umani e contro autori di reati frequenti.
2. Il reparto Reati Economici si occupa in particolare di casi nel campo del traffico commerciale ed economico, che sono di vasta portata e complessità legale e fattuale, o la cui indagine richiede ampie conoscenze in materia di finanza e contabilità.
3. La Procura per i Minorenni si occupa dei casi che devono essere risolti secondo il Codice di Procedura Penale Minorile Svizzero del 20 marzo 2009 (§ 71 JusG).
4. Gli altri reparti si occupano dei casi del loro ambito, nella misura in cui non vengano gestiti dal reparto Reati Speciali, dal reparto Reati Economici e dalla Procura per i Minorenni, e di altre questioni assegnate dalla Procura Generale.
5. In casi urgenti, possono essere adottate misure procedurali penali prima dell'assegnazione.
1. Le sezioni registrano gli affari in entrata e li assegnano, secondo l'ordine di registrazione, ai procuratori, ai difensori d'ufficio per i minori e ai giudici delle contravvenzioni. È necessario mantenere un controllo sull'assegnazione.
2. Fatta salva una diversa distribuzione degli affari da parte del procuratore capo, del difensore d'ufficio per i minori capo, ovvero del procuratore generale.
1. Gli assistenti della procura possono effettuare le seguenti attività d'indagine
a. Audizioni (§ 70 comma 2 JusG),
b. Acquisizione di dati personali,
c. Richiesta di rapporti e acquisizione di atti,
d. Effettuazione di sopralluoghi,
e. Convocazioni,
f. Disposizione di accompagnamenti coatti da parte della polizia,
g. Incarico alla polizia (senza misure coercitive),
h. Gestione della corrispondenza,
i. Conduzione di negoziati di conciliazione,
j. Comunicazioni sulla conclusione dell'indagine.
2. Il pubblico ministero competente può, in casi specifici, delegare agli assistenti della procura l'esecuzione di ulteriori attività d'indagine secondarie.
1. I procuratori e le procuratrici dello Stato, nonché i procuratori e le procuratrici minorili, si sostituiscono reciprocamente.
2. Il procuratore capo o la procuratrice capo emette le istruzioni necessarie per l'organizzazione del picchetto e assicura che la polizia sia informata sul servizio di picchetto.
1. **I Servizi Centrali** supportano il Procuratore Capo o la Procuratrice Capo in particolare nella pianificazione, nel coordinamento e nella gestione del personale e si occupano del controllo della stazione di servizio.
2. **Il giudice per le infrazioni assegnato** o **la giudice per le infrazioni assegnata** svolge i compiti secondo il paragrafo 11 comma 2.
1. Il procuratore capo o la procuratrice capo assegna i magistrati o le magistrate per le infrazioni alle diverse sezioni.
2. I magistrati o le magistrate per le infrazioni perseguono e giudicano le infrazioni indicate in una direttiva dal procuratore capo o dalla procuratrice capo.
3. Il procuratore o la procuratrice capo responsabile può assegnare casi complessi a un pubblico ministero o a una pubblica ministera.
1. La Polizia di Lucerna avvia il procedimento penale ordinario contro gli adulti presso il giudice delle contravvenzioni dei Servizi Centrali, contro i minorenni presso la procura dei minori.
2. I giudici delle contravvenzioni presso i Servizi Centrali perseguono e giudicano le infrazioni segnalate dalla Polizia di Lucerna.
3. Decidono sui ricorsi contro le ordinanze penali.
4. Nei procedimenti in tribunale, il procuratore capo competente assegna il caso a un pubblico ministero.
1. L'autorizzazione delle autorità alla registrazione, alla consultazione e alla rimozione dei dati dal casellario giudiziale automatizzato, nonché all'ottenimento di estratti del casellario, è disciplinata dalla legge federale sul sistema informativo del casellario giudiziale VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale) del 17 giugno 2016.
2. Il pubblico ministero è l'ufficio di coordinamento cantonale ed è soggetto, in questo ambito, alla supervisione del Dipartimento di giustizia e sicurezza.
3. L'ufficio di coordinamento cantonale svolge i compiti previsti dall'articolo 4 della Legge sul casellario giudiziale per tutte le autorità cantonali e supporta le autorità cantonali collegate al casellario nella gestione del registro.
1. La Procura è l'organo centrale cantonale responsabile della segnalazione del verificarsi delle condizioni legali per la cancellazione dei dati delle persone e delle tracce ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento sulla gestione dei dati biometrici per l'identificazione del servizio del 6 dicembre 2013 e per la cancellazione dei profili ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento sui profili del DNA del 3 dicembre 2004 al governo federale.
1. Il Procuratore Capo o la Procuratrice Capo può impartire alla Polizia di Lucerna direttive generali riguardanti l'indagine e l'investigazione dei reati. Il Comando di Polizia deve essere consultato. Le direttive devono essere portate a conoscenza del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza.
2. I pubblici ministeri competenti, gli avvocati minorili e i giudici delle contravvenzioni impartiscono alla polizia istruzioni e ordini relativi a casi specifici.
3. Il Comando di Polizia presenta ordini di servizio, che regolano il procedimento investigativo, al Procuratore Capo o alla Procuratrice Capo per l'approvazione.
1. Il pubblico ministero informa dell'apertura e della conclusione dei procedimenti penali relativi a delitti e contravvenzioni secondo il § 87 comma 2 JusG in particolare
a. * il Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura, se un insegnante, un professionista dei servizi scolastici o un insegnante presso una scuola di musica è accusato di un comportamento penalmente rilevante che potrebbe compromettere la sua attività nell'ambito del mandato professionale,
b. * le autorità di vigilanza competenti del Dipartimento della Salute e degli Affari Sociali in caso di violazioni delle norme sui farmaci e dispositivi medici e quando membri delle professioni mediche universitarie ed altre professioni sanitarie o altre persone in stabilimenti che richiedono autorizzazione secondo la legge sulla salute del 13 settembre 2005 violano la legislazione sugli stupefacenti o sono accusate di un altro comportamento penalmente rilevante che potrebbe violare i loro doveri professionali,
c. la direzione scolastica, quando uno studente o una studentessa compromette o mette in pericolo l'integrità fisica, psicologica o sessuale di terzi,
d. * il Dipartimento della Salute e degli Affari Sociali, quando una persona assistita ai sensi dei §§ 60 e 61 della legge sull'assistenza sociale del 24 ottobre 1989 è accusata di un comportamento penalmente rilevante che potrebbe compromettere il mandato di assistenza.
2. Alla polizia di Lucerna è di norma comunicato attraverso una decisione come si è concluso il procedimento penale, se la polizia
a. deve attuare misure,
b. ha presentato una denuncia penale in questioni commerciali ed altre come autorità di autorizzazione e controllo o può ordinare misure amministrative basandosi su decisioni penali.
3. Il pubblico ministero informa la polizia di Lucerna su casi secondo l'articolo 13 comma 1e e f dell'accordo intercantonale sulla collaborazione informatizzata dei cantoni per l'investigazione sui crimini violenti (Concordato ViCLAS) del 2 aprile 2009.
1. Le autorità di vigilanza si informano reciprocamente su questioni importanti di natura regolamentare.
2. Il Dipartimento di giustizia e sicurezza deve essere informato in particolare quando esistono indizi che membri delle autorità di perseguimento penale abbiano violato obblighi di servizio durante procedimenti di indagine o inchiesta. Il Dipartimento può richiedere al Consiglio di governo l'avvio di un'indagine amministrativa.
1. Il Procuratore capo o la Procuratrice capo informa il Direttore o la Direttrice del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza sull'attività della Procura e della polizia operante su suo incarico. Il Comandante della polizia o la Comandante della polizia può essere coinvolto/a.
2. Inoltre, la Procura presenta al Dipartimento di Giustizia e Sicurezza un rapporto sulle attività svolte nell'ambito del controllo dell'adempimento del mandato di prestazione. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza può richiedere ulteriori rapporti.
3. Il Procuratore capo o la Procuratrice capo trasmette il rapporto annuale anche al Tribunale cantonale.
1. Il procuratore generale informa il pubblico sull'attività della procura.
2. Egli o ella emana direttive riguardo all'informazione del pubblico e dei media da parte dei procuratori e delle procuratrici, nonché dei procuratori e delle procuratrici per i minorenni nel procedimento investigativo di polizia e nel procedimento istruttorio. Resta riservato l'articolo 74 del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007.
3. Per il resto si applica il Regolamento sull'informazione del pubblico da parte del Consiglio di Stato e dell'amministrazione cantonale (Direttive sull'informazione) del 21 novembre 1997.
1. L'ufficio del pubblico ministero gestisce un ufficio stampa insieme alla polizia di Lucerna.
1. Il Regolamento cantonale relativo al Regolamento federale sul casellario giudiziale del 18 aprile 2000 è abrogato.
1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011. Deve essere pubblicato.