Ordinanza sulla mediazione nella procedura penale minorile - Oggetto
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 17 della Legge svizzera di procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (LPPMin).
1. La mediazione è eseguita da un mediatore o una mediatrice qualificata.
2. Il mediatore o la mediatrice non deve essere coinvolto nel procedimento penale minorile. Inoltre, si applicano i motivi di ricusazione previsti dall'articolo 56 del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP).
1. Il procedimento di mediazione è confidenziale.
1. Se sussistono i presupposti per una mediazione, il difensore dei minorenni o la difensora dei minorenni o il tribunale accerta se le parti acconsentono alla mediazione.
1. Il procedimento di mediazione può essere disposto dall'avvocato minorile o dall'avvocatessa minorile, oppure dal tribunale.
2. L'avvocato minorile, l'avvocatessa minorile o il tribunale conferisce al mediatore o alla mediatrice un incarico scritto e stabilisce, tenendo conto del caso concreto, un termine adeguato per l'esecuzione del procedimento di mediazione.
3. L'avvocato minorile, l'avvocatessa minorile o il tribunale possono informarsi in qualsiasi momento sullo stato del procedimento di mediazione.
4. Con la disposizione del procedimento di mediazione, il procedimento penale minorile è sospeso (art. 17 JStPO).
1. Se la mediazione porta a un accordo, il risultato viene formalizzato in una convenzione e firmato da ciascuna parte. Il mediatore o la mediatrice trasmette la convenzione all'avvocato minorile o all'avvocatessa minorile o al tribunale.
2. Il mediatore o la mediatrice verifica l'esecuzione della convenzione e ne riferisce all'avvocato minorile o all'avvocatessa minorile o al tribunale.
1. Le parti hanno il diritto di interrompere la mediazione in qualsiasi momento.
2. Il mediatore o la mediatrice possono interrompere il procedimento di mediazione per motivi importanti, in particolare quando risulta che non si può raggiungere un accordo con le persone coinvolte.
3. Se la mediazione fallisce, il mediatore o la mediatrice informa il procuratore o la procuratrice minorile o il tribunale.
1. Se l'accordo è eseguito, l'avvocato dei minori o l'avvocata dei minori chiude definitivamente il procedimento penale minorile oppure il tribunale dichiara definitivamente chiuso il procedimento (Art. 17 cpv. 2 JStPO).
2. Un procedimento di mediazione concluso non può essere riaperto.
1. Gli atti e le dichiarazioni resi nel contesto del procedimento di mediazione non possono essere utilizzati né in procedimenti penali, né in procedimenti civili, né in procedimenti amministrativi.
1. I costi del procedimento di mediazione sono spese processuali ai sensi dell'articolo 44 JStPO.
1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011. Deve essere pubblicato.