Legge sulle pubblicazioni ufficiali (Legge sulle pubblicazioni) (Publikationsgesetz) - Pubblicazioni Ufficiali
Indice delle disposizioni (20)
Testo normativo (20 Articoli)
1. Le pubblicazioni ufficiali avvengono nel Bollettino ufficiale del Cantone di Lucerna, nella Raccolta delle leggi del Cantone di Lucerna, nei verbali del Gran Consiglio e nelle decisioni dei tribunali e delle amministrazioni di Lucerna, salvo che l'ordinamento giuridico non disponga diversamente.
2. Gli atti normativi o singole parti di atti che non sono adatti alla pubblicazione secondo il comma 1, sono ufficialmente resi noti mediante deposito pubblico. Il deposito pubblico deve essere annunciato nel Bollettino ufficiale.
3. In caso di emergenza è sufficiente una pubblicazione preliminare del contenuto essenziale mediante affissione, comunicazione ai media o in altro modo.
1. Le pubblicazioni ufficiali, nella misura in cui non siano prescritte dall'ordinamento giuridico, sono ordinate dall'autorità che adotta la relativa decisione.
2. L'autorità competente a disporre le pubblicazioni ufficiali delle decisioni giudiziarie e amministrative lucernesi è l'autorità che ha emesso le decisioni.
1. Con il giorno della pubblicazione ufficiale, il contenuto si considera noto.
1. Il Bollettino ufficiale del Canton Lucerna serve come organo di pubblicazione generale per le comunicazioni ufficiali nel Cantone.
1. Il Bollettino Ufficiale del Canton Lucerna si compone di una parte ufficiale e di una parte pubblicitaria.
2. Nella parte ufficiale del Bollettino Ufficiale del Canton Lucerna vengono pubblicati
a. le modifiche costituzionali approvate dal Consiglio Cantonale,
b. le leggi, i concordati e i decreti approvati dal Consiglio Cantonale con l'indicazione del termine per il referendum,
c. * le deliberazioni del Consiglio Cantonale che devono essere pubblicate a seguito di una speciale decisione del Consiglio Cantonale,
d. comunicazioni e rapporti relativi ad altre questioni del Consiglio Cantonale di interesse generale,
e. le delibere del Consiglio di Stato, delle autorità giudiziarie e dell'amministrazione cantonale, nella misura in cui la pubblicazione è prescritta,
f. ulteriori comunicazioni del Consiglio di Stato, delle autorità giudiziarie e dell'amministrazione cantonale, nella misura in cui la pubblicazione è prescritta o è di interesse generale,
g. le delibere dei comuni e delle chiese nazionali, nella misura in cui la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Canton Lucerna è prescritta,
h. ulteriori comunicazioni dei comuni e delle chiese nazionali di interesse generale,
i. comunicazioni delle autorità federali e delle autorità extraprovinciali su loro richiesta.
1. Il Bollettino ufficiale del Canton Lucerna solitamente viene pubblicato ogni settimana di sabato.
2. I singoli numeri di un annata sono numerati e dotati di numerazione continua delle pagine. Per la raccolta dei singoli annate vengono pubblicati raccoglitori.
3. Per ogni annata viene creato un indice analitico.
1. La Cancelleria di Stato richiede tasse per le pubblicazioni ufficiali nel Bollettino del Cantone di Lucerna.
2. Le autorità e gli uffici soggetti a tasse possono trasferire le tasse sulle persone che hanno causato la pubblicazione ufficiale.
3. Le tasse vengono imposte alle autorità e agli uffici cantonali solo nel caso in cui possano essere trasferite a terzi.
4. Le tariffe delle tasse sono stabilite dal Consiglio di Stato.
1. Sotto il titolo «Raccolta delle leggi del Cantone di Lucerna» vengono pubblicati in modo continuativo i decreti cantonali con contenuto normativo.
2. La raccolta delle leggi del Cantone di Lucerna contiene
a. la Costituzione e le modifiche costituzionali, che sono state approvate tramite referendum popolare,
b. le leggi e i concordati, nonché i decreti, nella misura in cui contengono anche disposizioni di diritto, che sono stati approvati tramite referendum popolare o per i quali il referendum non è stato indetto entro il termine stabilito,
c. * gli altri decreti di contenuto normativo del Consiglio cantonale,
d. * i decreti di contenuto normativo del Consiglio di Stato, del Tribunale cantonale e delle organizzazioni autorizzate a legiferare ai sensi del § 45 comma 3 della Costituzione cantonale[3].
1. La Raccolta delle Leggi del Cantone di Lucerna viene pubblicata regolarmente in fascicoli allegati al Bollettino Ufficiale del Cantone.
2. I singoli fascicoli di un'annata sono numerati progressivamente e riuniti in un raccoglitore per anno.
3. Per ogni annata viene redatto un indice analitico e un indice cronologico.
1. I dibattiti del Consiglio Cantonale sono pubblicati su Internet secondo le disposizioni della legge parlamentare.
1. In un database su Internet vengono pubblicate, sotto la denominazione «Decisioni giudiziarie e amministrative di Lucerna» (LGVE), le decisioni guida delle autorità giudiziarie e amministrative.
2. Nel database possono essere pubblicate anche istruzioni e altre decisioni.
1. Alla Cancelleria di Stato compete, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la redazione generale del Bollettino cantonale di Lucerna nonché la redazione della raccolta delle leggi del Cantone di Lucerna, delle deliberazioni del Consiglio cantonale del Cantone di Lucerna e, in collaborazione con i dipartimenti, delle decisioni guida delle autorità amministrative.
2. Al Tribunale cantonale compete, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la redazione generale della banca dati delle decisioni e la redazione della sezione giudiziaria del Bollettino cantonale di Lucerna.
1. La Cancelleria dello Stato pubblica il Foglio Ufficiale del Cantone di Lucerna e la Raccolta delle Leggi del Cantone di Lucerna, e gestisce e mantiene una banca dati su Internet per la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Cantonale.
2. Il Tribunale Cantonale gestisce e mantiene una banca dati su Internet per la pubblicazione delle decisioni giudiziarie e amministrative di Lucerna.
3. Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni per la sezione inserzioni del Foglio Ufficiale.
4. Il Foglio Ufficiale del Cantone di Lucerna viene diffuso tramite
a. abbonamenti,
b. vendita di singoli esemplari,
c. distribuzione di copie gratuite.
5. Il Consiglio di Stato stabilisce il prezzo dell'abbonamento al Foglio Ufficiale e regola la distribuzione delle copie gratuite.
1. La Cancelleria di Stato, l'Archivio di Stato e i comuni mettono a disposizione per la consultazione il Bollettino Ufficiale del Cantone di Lucerna e la raccolta delle leggi del Cantone di Lucerna. I comuni conservano queste pubblicazioni per almeno dieci anni.
2. Negli esercizi di ristorazione, il Bollettino Ufficiale del Cantone di Lucerna deve essere reso disponibile per la consultazione.
1. La Raccolta sistematica del diritto del Canton Lucerna (SRL) è composta dagli atti cantonali vigenti, sistematicamente ordinati e depurati, con contenuto normativo.
2. La SRL viene pubblicata in una banca dati su Internet e continuamente aggiornata con l'obiettivo che il diritto lucernese vigente sia di norma pubblicato fin dal momento della sua entrata in vigore.
3. La Cancelleria di Stato, l'Archivio di Stato e la Biblioteca centrale e universitaria garantiscono al pubblico l'accesso alla SRL in forma adeguata.
4. Singoli atti sono forniti dalla Cancelleria di Stato in forma di opuscoli a pagamento.
1. La redazione e la pubblicazione della SRL sono di competenza della Cancelleria dello Stato.
2. Se la denominazione di un organismo amministrativo o la sua assegnazione a un dipartimento cambia a causa di decisioni organizzative del Consiglio di Governo o di deliberazioni del legislatore, la Cancelleria dello Stato adegua le denominazioni nei decreti vigenti. Non è necessaria una modifica formale dei relativi decreti.
3. I dipartimenti collaborano all'aggiornamento dei decreti di loro competenza. Segnalano immediatamente alla Cancelleria dello Stato le nuove denominazioni e assegnazioni.
4. La Cancelleria dello Stato è autorizzata a apportare modifiche formali ai decreti SRL che derivano dalle esigenze della redazione e della pubblicazione digitale.
1. Con la presente legge viene abrogata la legge sulle pubblicazioni ufficiali del 30 maggio 1883.
1. Atti normativi con contenuto vincolante, i quali non sono stati pubblicati nell'organo di pubblicazione prescritto prima dell'entrata in vigore di questa legge, si considerano pubblicati e noti a chiunque con la loro apparizione nel Codice Sistematico delle Leggi.
1. L'elenco degli atti normativi in vigore, le edizioni singole e gli aggiornamenti della SRL e della «Piccola Raccolta di Leggi del Cantone di Lucerna» continueranno ad essere prodotti e distribuiti a pagamento o gratuitamente, fintanto che l'obiettivo ai sensi del § 21 comma 2 non sarà raggiunto.
1. Questa legge entra in vigore il 1° luglio 1984. È soggetta a referendum facoltativo.