Ordinanza sulla fase pilota di un sistema elettronico di gestione delle identità e di un portale di servizi (Ordinanza sull'E-ID) (E-ID-Verordnung) - Scopo (E-ID)
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina, per una fase di prova temporanea, il funzionamento e l'utilizzo di un sistema di gestione delle identità elettroniche e di un portale di servizi, tramite i quali le autorità possono fornire servizi elettronici.
1. Il presente regolamento si applica alle autorità, nella misura in cui offrono servizi elettronici tramite il sistema di gestione delle identità o il portale dei servizi.
2. Le autorità ai sensi di questo regolamento sono
a. il consiglio governativo, i dipartimenti, la cancelleria dello stato e i servizi dell'amministrazione cantonale,
b. il tribunale cantonale, i tribunali di primo grado, le autorità di conciliazione, gli uffici di esecuzione e fallimento, nonché gli uffici del registro fondiario,
c. gli organi dei comuni del Cantone di Lucerna,
d. ulteriori persone e organizzazioni di diritto pubblico e privato, nella misura in cui ad esse è affidato l'adempimento di compiti cantonali o comunali.
3. Restano salve le disposizioni relative ai procedimenti elettronici delle autorità nel diritto processuale civile e penale, così come nel diritto del procedimento amministrativo.
1. Le autorità possono prevedere che le persone fisiche debbano autenticarsi per l’utilizzo di un servizio elettronico con un’identità elettronica (E-ID).
2. Come E-ID possono essere riconosciuti i mezzi di identificazione elettronica rilasciati da enti certificati secondo la Legge federale sul cartella informatizzata del paziente del 19 giugno 2015.
3. Le procedure di identificazione impiegate per il rilascio dell’E-ID devono soddisfare i requisiti stabiliti negli articoli 23 e 24 del Regolamento sulla cartella informatizzata del paziente del 22 marzo 2017 o nell’allegato del Regolamento dell’UFCOM sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e altre applicazioni dei certificati digitali del 23 novembre 2016.
4. Il Consiglio di Stato decide, su proposta del Dipartimento delle finanze, in merito al riconoscimento dell’E-ID. Può riconoscere E-ID aggiuntive che non soddisfano i requisiti dei paragrafi 2 e 3, purché rilasciate dalla Confederazione e siano soddisfatte condizioni equivalenti per il processo di rilascio.
5. Le E-ID riconosciute e il livello di affidabilità richiesto vengono elencati nell’allegato al presente regolamento.
1. Il servizio informatico gestisce un sistema di gestione delle identità per autenticare in modo inequivocabile gli utenti che si sono autenticati con un E-ID e per gestire i loro dati personali identificativi.
2. Con il sistema di gestione delle identità, si deve garantire che gli emittenti dell'E-ID non possano raccogliere dati sui servizi elettronici utilizzati.
3. Per autenticare inequivocabilmente gli utenti e recuperare i loro dati personali, il sistema di gestione delle identità può accedere ai dati della piattaforma cantonale degli abitanti, ai sensi del § 9 della Legge sui registri del 25 maggio 2009.
1. Nel sistema di gestione delle identità vengono memorizzati i seguenti dati personali degli utenti
a. nome ufficiale,
b. data di nascita,
c. numero AVS secondo l'articolo 50c della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
d. indirizzo e-mail,
e. numero di telefono cellulare.
2. A ogni utente viene assegnato automaticamente un identificatore univoco al momento della prima registrazione.
3. I dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono resi accessibili a un'autorità nella misura in cui ciò sia necessario per il loro servizio elettronico.
1. Il portale di servizio fornisce accesso ai servizi elettronici delle autorità.
2. Gli utenti possono sul portale di servizio
a. visualizzare informazioni sui servizi elettronici delle autorità,
b. usufruire dei servizi elettronici delle autorità,
c. visualizzare il decorso dei servizi elettronici utilizzati fino ad ora e
d. creare un'interfaccia personalizzata per l'uso.
1. Se un utente si è autenticato con un'e-ID, vengono memorizzati i seguenti dati personali
a. i dati personali ai sensi del § 5 comma 1,
b. le funzioni e i servizi utilizzati,
c. i dati di configurazione dell'interfaccia utente personalizzata.
2. Se necessario per l'utilizzo di un servizio elettronico, il portale dei servizi richiama l'indirizzo di residenza o l'indirizzo di recapito dell'utente sulla piattaforma cantonale degli abitanti ai sensi del § 9 della legge sul registro del 25 maggio 2009 e lo trasmette all'applicazione specialistica dell'autorità che fornisce il servizio, senza memorizzarlo permanentemente.
1. L'utilizzo del sistema di gestione delle identità e del portale di servizi per i rapporti con le autorità è volontario e gratuito.
2. Le autorità devono continuare ad offrire i loro servizi anche in forma non elettronica.
3. Eventuali tasse per i servizi usufruiti sono determinate in base ai rispettivi decreti.
1. I diritti e doveri degli utenti sono stabiliti nei termini e condizioni d'uso. Essi sono in particolare obbligati a
a. utilizzare il sistema di gestione delle identità e il portale dei servizi secondo la loro destinazione,
b. adottare misure per proteggere i loro mezzi informatici, in particolare contro l'accesso non autorizzato e dai virus informatici nonché dal software dannoso.
2. I termini e le condizioni d'uso sono pubblicati sul portale dei servizi. Prima del primo utilizzo, gli utenti devono accettare i termini e le condizioni d'uso.
3. Gli utenti devono essere informati tempestivamente di qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni d'uso. L'utilizzo può essere limitato per singoli utenti qualora non accettino i termini e le condizioni d'uso modificati.
4. Se un utente viola intenzionalmente i termini e le condizioni d'uso, il Dipartimento delle Finanze decide sulla sospensione o revoca del diritto di accesso. Se necessario, l'ufficio informatico può adottare misure provvisorie già prima della decisione.
5. Le violazioni dei termini e delle condizioni d'uso sono in particolare i tentativi di
a. accedere a dati altrui,
b. eludere le misure di sicurezza o
c. compromettere la funzionalità del sistema di gestione delle identità o del portale dei servizi.
1. Utenti che necessitano di supporto per l'utilizzo del sistema di gestione dell'identità o del portale dei servizi possono contattare il centro di supporto del Dipartimento di Informatica.
2. Il centro di supporto è autorizzato a trattare i dati personali degli utenti per questo scopo e a comunicarli all'autorità competente.
1. Gli accessi delle utenti e degli utenti al sistema di gestione delle identità e al portale dei servizi vengono registrati.
2. I dati di registro vengono conservati per due anni, o al più tardi fino al completamento di un procedimento penale, civile o amministrativo a essi connesso.
3. Gli accessi delle dipendenti e dei dipendenti dell'ufficio informatico al sistema di gestione delle identità e al portale dei servizi vengono registrati. La conservazione dei dati di registro è disciplinata dal § 32 del Regolamento sulla sicurezza informatica del 22 novembre 2016.
4. Tutti gli accessi alla piattaforma demografica cantonale vengono registrati.
1. Se le utenti e gli utenti non si sono più iscritti per più di due anni, i dati personali memorizzati nel sistema di gestione delle identità e sul portale dei servizi verranno cancellati previa comunicazione.
2. Le utenti e gli utenti possono chiedere in qualsiasi momento che i loro dati personali memorizzati nel sistema di gestione delle identità e sul portale dei servizi siano cancellati.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione di accesso a causa di una violazione delle condizioni d'uso, i dati personali verranno cancellati al più tardi al termine di un procedimento penale, civile o amministrativo connesso a loro.
1. L'Ufficio Informatica è responsabile del funzionamento tecnico e della sicurezza tecnica del sistema di gestione delle identità e del portale dei servizi. Esso possiede i diritti di accesso e di elaborazione necessari a tal fine.
2. Il servizio elettronico viene fornito nel sistema dell'autorità.
1. L'impugnazione delle decisioni emesse in applicazione del presente regolamento è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 3 luglio 1972.
1. Il Dipartimento delle Finanze informa il Consiglio di Stato e il responsabile per la protezione dei dati annualmente sullo stato di avanzamento del sistema di gestione delle identità e del portale dei servizi, nonché sulla necessità di proseguire l'esercizio di prova.
1. Il regolamento entra in vigore il 1° aprile 2024 e ha validità fino al 31 marzo 2027.