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Ordinanza sull'informatica - Scopo

33 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (33)

Testo normativo (33 Articoli)

**Generale**

1. Questa regolamentazione disciplina l'organizzazione informatica. Fatte salve le disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati e il regolamento sulla sicurezza informatica e sull'uso dei mezzi informatici del 22 novembre 2016.

**Generale**

1. Questo regolamento si applica all'amministrazione cantonale, comprese le scuole cantonali, e ai tribunali.

2. Sono escluse la Cassa di compensazione Lucerna, l'Ufficio AI Lucerna, la cassa di disoccupazione, l'assicurazione edifici Lucerna, la Cassa pensioni di Lucerna, la Lustat Statistica Lucerna, la Comunità tariffale dei trasporti pubblici Lucerna, gli ospedali cantonali (Ospedale cantonale di Lucerna, Psichiatria di Lucerna), l'Alta scuola pedagogica di Lucerna, l'Università e l'Alta scuola di Lucerna.

3. Tuttavia, si applica anche agli enti e alle corporazioni menzionati nel comma 2 e ad altri enti e corporazioni nella misura in cui utilizzano mezzi informatici del Cantone di Lucerna.

**Generale**

1. I termini Informatica e Mezzi Informatici si conformano alla Legge sull'Informatica del 7 marzo 2005. Essa comprende in particolare anche la telefonia.

Organizzazione

1. L'informatica di gruppo comprende

a. la configurazione e l'impiego dell'infrastruttura,

b. la costruzione, l'esercizio e l'espansione dell'infrastruttura,

c. la pianificazione e l'attuazione della logistica dei dati,

d. la fornitura di applicazioni trasversali.

Organizzazione

1. L'informatica dipartimentale comprende

a. la progettazione dei processi aziendali e il loro supporto tramite applicazioni informatiche,

b. l'elaborazione delle informazioni necessarie per il compimento dei compiti,

c. la configurazione e l'impiego di applicazioni specializzate.

Organizzazione

1. La gestione complessiva dell'informatica del Cantone di Lucerna comprende

a. le disposizioni della strategia informatica,

b. la pianificazione finanziaria e del personale complessiva dell'informatica,

c. un portafoglio comune delle applicazioni e dell'informatica,

d. la budgetizzazione centrale per iniziative e progetti,

e. la gestione centrale di iniziative e progetti che attraversano i dipartimenti,

f. l'architettura informatica e gli standard informatici,

g. la responsabilità complessiva per la sicurezza informatica.

Strumenti di pianificazione, standard informatici e architettura informatica

1. La strategia informatica è uno strumento di pianificazione del Consiglio di Stato, con cui quest'ultimo tiene conto a intervalli regolari dello sviluppo tecnologico e del cambiamento dei comportamenti d'uso, definisce obiettivi informatici e stabilisce iniziative informatiche strategiche. Essa è orientata agli obiettivi del Cantone di Lucerna e ai suoi processi aziendali.

Strumenti di pianificazione, standard informatici e architettura informatica

1. Pianificazione informatica globale

Con la pianificazione informatica globale si verificano a intervalli regolari l'impiego attuale e futuro dell'informatica in considerazione delle esigenze aziendali e in armonizzazione con direttive e obiettivi superiori. Inoltre, si identificano le risorse finanziarie e di personale necessarie per l'informatica.

Strumenti di pianificazione, standard informatici e architettura informatica

1. Nell'informatica è auspicabile raggiungere un alto grado di uniformità mediante la definizione di standard.

2. Con l'architettura informatica vengono stabilite le strutture di base tecniche degli elementi dell'informatica e dei mezzi informatici, nonché le regole della loro interazione.

**Piani e Progetti**

1. Il Portafoglio Informatica

a. serve come base per la pianificazione e la budgetizzazione informatica,

b. contiene tutte le iniziative e i progetti dell'informatica del gruppo e dei dipartimenti, i cui costi complessivi ammontano ad almeno 50.000 franchi.

2. Le iniziative sono progetti proposti per l'inizializzazione. Una volta approvati, diventano progetti.

3. La decisione circa l'inclusione delle iniziative nel Portafoglio Informatica e la loro approvazione è presa dal Comitato dei Responsabili dell'Organizzazione (CRO) con riserva di quanto previsto al § 27. Esso emette direttive sulla gestione del Portafoglio Informatica.

Progetti e Iniziative

1. Le iniziative e i progetti interdipartimentali sono gestiti dall'OVG.

2. Il coordinamento avviene in particolare tramite

a. l'imposizione di standard di project management,

b. strumenti uniformi di project management,

c. la delega di membri dell'OVG nella gestione dei progetti.

Approvvigionamenti informatici, infrastruttura, applicazioni, funzionamento e manutenzione

1. Nell'ambito dell'informatica aziendale, il Servizio di Informatica (DIIN) è responsabile degli appalti. Per gli appalti nell'ambito dell'informatica dei dipartimenti, sono competenti nel loro rispettivo ambito di competenza i dipartamenti, la Cancelleria di Stato e il Tribunale Cantonale.

2. Prima delle gare d'appalto e degli acquisti, è necessario valutare gli standard dei prodotti.

Approvvigionamenti informatici, infrastruttura, applicazioni, gestione e manutenzione

1. La DIIN è responsabile del funzionamento dell'infrastruttura e si conforma agli standard riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

2. Le applicazioni specialistiche devono essere integrate, in linea di principio, nell'infrastruttura informatica del gruppo.

3. La Polizia di Lucerna e il Dipartimento di Geoinformazione del Servizio Territoriale ed Economico, che per il loro mandato di prestazione dipendono da un'infrastruttura specializzata, possono determinare autonomamente l'infrastruttura necessaria per l'operatività delle loro applicazioni specialistiche, nel rispetto delle direttive sull'architettura informatica e degli standard informatici.

Approvvigionamenti informatici, infrastruttura, applicazioni, funzionamento e manutenzione

1. È necessario mantenere un portafoglio applicativo per tutte le applicazioni trasversali e specialistiche.

2. Le applicazioni trasversali si suddividono in applicazioni di base, applicazioni standard e applicazioni aziendali. Le applicazioni trasversali sono fornite dal DIIN con il coinvolgimento stretto dei responsabili dell'informatica dipartimentale competente e dei settori specialistici.

Approvvigionamenti informatici, infrastruttura, applicazioni, gestione e manutenzione

1. L'operatività comprende la fornitura dei mezzi informatici e la loro disponibilità il più possibile senza problemi.

2. L'estensione e la qualità della disponibilità sono stabilite congiuntamente dal destinatario del servizio e dal fornitore del servizio.

3. La manutenzione delle applicazioni comprende la correzione degli errori, la manutenzione adattativa, la manutenzione migliorativa e preventiva nonché il supporto agli utenti, con l'obiettivo di garantire l'usabilità e la sicurezza operativa delle applicazioni e prolungarne la durata.

**Prestazioni**

1. Nell'informatica di gruppo ai sensi del § 4, la prestatrice di servizi è la DIIN. Può chiamare in causa fornitori di servizi esterni, se necessario.

2. Nell'informatica dipartimentale ai sensi del § 5, i prestatori di servizi sono i dipartimenti, la cancelleria di stato e i tribunali. Possono, se necessario, avvalersi mediante accordo di prestazione della DIIN o di fornitori di servizi esterni.

**Prestazioni**

1. I beneficiari dei servizi dell'informatica di gruppo e dipartimentale sono gli uffici dell'amministrazione cantonale, i tribunali e i comuni del Cantone di Lucerna. Altre istituzioni e corporazioni del settore pubblico possono usufruire dei servizi tramite un accordo sulle prestazioni.

**Prestazioni**

1. La DIIN redige e gestisce un catalogo delle prestazioni, che contiene almeno le prestazioni (servizi) dell'informatica del gruppo.

2. Il catalogo delle prestazioni è orientato alle esigenze dei destinatari dei servizi e viene aggiornato almeno una volta all'anno. Serve come base per la pianificazione del budget dell'informatica.

3. L'OVG decide, subordinatamente a § 27, su richiesta dei fornitori di servizi dell'informatica del gruppo o del dipartimento, l'inclusione di applicazioni trasversali nel catalogo delle prestazioni.

**Prestazioni**

1. Per ogni servizio fornito, la DIIN stipula un accordo di prestazione con il beneficiario del servizio.

**Prestazioni**

1. Le prestazioni sono addebitate al destinatario delle prestazioni dalla DIIN sulla base del contratto di prestazione.

2. L'OVG decide, fatto salvo il § 27, su richiesta della DIIN, quali prestazioni saranno compensate internamente.

Budgetierung e piano finanziario

1. Costi unici per piani e progetti, nonché i loro ammortamenti e gli interessi computati, sono budgetizzati nel piano delle attività e finanziario come segue

a. nell'informatica di gruppo e nell'informatica dei dipartimenti e della cancelleria di Stato nella contabilità degli investimenti e nel conto economico del settore informatico,

b. nell'informatica dei dipartimenti dei tribunali nella contabilità degli investimenti e nel conto economico del settore giudiziario.

Budgeting e Pianificazione Finanziaria

1. Le prestazioni per l'esercizio e la manutenzione dell'informatica del gruppo sono incluse nel bilancio dei risultati nell'area di competenza dell'informatica.

2. Le prestazioni per l'esercizio e la manutenzione delle applicazioni specialistiche sono incluse nei rispettivi settori di competenza dei dipartimenti, della cancelleria di Stato e del tribunale cantonale.

Budgetierung e piano finanziario

1. Sulla pianificazione dei costi unici decide il Tribunale Amministrativo a riserva del § 27, tenendo conto in particolare dei seguenti principi

a. per garantire la sicurezza della pianificazione, vengono assegnati ai progetti approvati secondo il portafoglio informatico i mezzi finanziari necessari,

b. per gli investimenti sostitutivi in progetti e iniziative di infrastruttura dell'informatica aziendale viene riservato, su richiesta della DIIN, un importo adeguato,

c. ad ogni dipartimento, alla cancelleria di Stato e al tribunale cantonale è assegnato un importo base massimo di 200.000 franchi per piccoli progetti informatici dei dipartimenti, su richiesta; gli importi base per l'informatica dei dipartimenti non devono superare complessivamente il 10 percento del budget totale del cantone per iniziative e progetti.

2. Il Tribunale Amministrativo emette direttive per la pianificazione finanziaria e per la pianificazione dei costi informatici.

Gestione del Rischio

1. Il Tribunale Amministrativo Superiore valuta i rischi informatici basandosi sugli elenchi dei rischi dei dipartimenti, della cancelleria di Stato e dei tribunali e propone misure.

2. Per il resto, le competenze per la gestione dei rischi sono disciplinate dal § 25 del Regolamento sulla legge sulla gestione delle finanze e delle prestazioni del 17 dicembre 2010.

Competenze

1. Il Dipartimento delle Finanze è competente per l'informatica aziendale e per tutte le questioni relative all'informatica cantonale, nella misura in cui i compiti non siano trasferiti per legge o regolamento a un altro organo.

2. Il Dipartimento delle Finanze è l'autorità competente ai sensi del paragrafo 21, comma 1, della legge sull'informatica.

Competenze

1. Il Comitato dei Responsabili delle Organizzazioni (CRO) è composto dai delegati all'Organizzazione e all'Informatica dei Dipartimenti, della Cancelleria di Stato e del Tribunale Cantonale, nonché da un rappresentante o una rappresentante del Servizio Informatica.

2. Il CRO ha i seguenti compiti e poteri

a. Elaborazione e regolare revisione della strategia informatica,

b. Definizione e pianificazione dell'attuazione della strategia informatica,

c. Definizione dell'architettura informatica e degli standard informatici e controllo del rispetto di queste direttive sia a livello di gruppo che nei dipartimenti,

d. Delibera sul portafoglio informatico e sulla prioritizzazione delle iniziative e dei progetti ivi contenuti,

e. Delibera sul portafoglio delle applicazioni,

f. Decisione sull'inclusione delle applicazioni trasversali nel catalogo dei servizi,

g. Decisione sulla contabilizzabilità dei servizi,

h. Creazione e regolare revisione della pianificazione complessiva dell'informatica,

i. Definizione delle direttive sulla sicurezza informatica a livello di gruppo e nei dipartimenti, nonché controllo del rispetto di queste direttive,

j. Gestione di iniziative e progetti interdipartimentali,

k. Valutazione dei rischi informatici e proposta di misure per la loro eliminazione o riduzione.

3. Il CRO adotta le sue decisioni a maggioranza semplice.

Competenze

1. Una decisione del OVG che si forma con una sola differenza di voti è considerata controversa. Le decisioni controverse devono essere sottoposte alla Conferenza dei Segretari di Dipartimento (KDS) per la decisione.

2. Un affare deve essere sottoposto alla decisione del KDS anche se richiesto da almeno tre responsabili di organizzazione e informatica o dal rappresentante o dalla rappresentante della DIIN.

3. Se la decisione viene presa anche nel KDS con una sola differenza di voti, l'affare deve essere sottoposto al Consiglio di Governo per la decisione.

Competenze

1. La Divisione Informatica è il principale fornitore centrale di servizi informatici per l'amministrazione cantonale, i tribunali e terzi.

2. La Divisione Informatica è responsabile dell'informatica aziendale e ha i seguenti compiti e poteri

a. Attuazione della strategia informatica,

b. Attuazione dell'architettura informatica e degli standard informatici,

c. Descrizione e qualificazione delle nuove iniziative di informatica aziendale,

d. Pianificazione e realizzazione di iniziative e progetti di informatica aziendale,

e. Gestione e manutenzione delle applicazioni trasversali,

f. Gestione del budget e del piano finanziario per iniziative e progetti secondo il § 21 comma 1a,

g. Gestione del budget e del piano finanziario per l'operatività e la manutenzione dell'informatica aziendale,

h. Gestione dell'inventario dell'informatica aziendale.

3. Inoltre, è competente per

a. L'elaborazione dell'architettura informatica e degli standard informatici,

b. La pianificazione e la gestione del portfolio informatico su incarico dell'OVG,

c. La gestione del portfolio delle applicazioni su incarico dell'OVG,

d. La gestione del service desk.

Competenze

1. I dipartimenti, la cancelleria dello Stato e i tribunali nominano ciascuno un responsabile dell'organizzazione e dell'informatica.

2. I responsabili dell'organizzazione e dell'informatica sono i referenti per l'informatica del gruppo. Sono responsabili, nel loro ambito di competenza, dell'informatica dipartimentale e hanno i seguenti compiti e poteri

a. Attuazione della strategia informatica,

b. Attuazione dell'architettura informatica e degli standard informatici,

c. Descrizione e qualificazione di nuovi progetti per applicazioni specialistiche,

d. Pianificazione e svolgimento di progetti e iniziative per applicazioni specialistiche,

e. Gestione e manutenzione delle applicazioni specialistiche,

f. Gestione del budget e del piano finanziario per la gestione e manutenzione delle applicazioni specialistiche.

Competenze

1. I Dipartimenti, la Cancelleria di Stato e i Tribunali designano, qualora necessario, responsabili per l'applicazione nel loro ambito di competenza.

2. I responsabili per l'applicazione

a. sono persone di contatto per i delegati dell'organizzazione e dell'informatica,

b. supervisionano il funzionamento e la manutenzione delle applicazioni specialistiche e aziendali dal punto di vista dell'utente,

c. organizzano corsi di formazione per le applicazioni specialistiche,

d. garantiscono lo sviluppo continuo delle applicazioni specialistiche.

Competenze

1. Il coordinamento della collaborazione con la Confederazione, i cantoni, i comuni e altre organizzazioni e enti è effettuato dall'ente responsabile della materia specifica all'interno dell'amministrazione cantonale e dei tribunali.

Disposizioni finali

1. L'ordinanza sull'informatica del 1° luglio 2008 è abrogata.

Disposizioni finali

1. Il regolamento entra in vigore il 1º luglio 2016. Deve essere pubblicato.

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