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§ 54 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione (Legge d'organizzazione, OG) (Organisationsgesetz, OG) - Indennità

Organizzazioni giuridicamente autonome - Enti di diritto pubblico
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§ 54 Legge sulle Organizzazioni, LO · Indennità

1. Il consiglio di governo determina o approva l'indennità per i membri dell'organo direttivo strategico dell'istituto.

2. L'istituto fornisce informazioni, nella relazione annuale, sui principi fondamentali delle indennità per l'organo direttivo strategico e per l'organo direttivo operativo.

3. Devono essere riportati i totali complessivi delle indennità di tutti i membri dei singoli organi direttivi, oltre alle indennità per i responsabili di tali organi.

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