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§ 36 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione (Legge d'organizzazione, OG) (Organisationsgesetz, OG) - Autocoordinamento

Amministrazione - Cooperazione nell'amministrazione
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§ 36 Legge Organizzativa, LO · Autocoordinamento

1. Se un affare rientra nel campo di competenza di diversi dipartimenti, le parti coinvolte provvedono autonomamente a fornire reciproca informazione e coordinamento. Il dipartimento principalmente coinvolto assume la guida del procedimento.

2. Se la competenza è contestata, decide il consiglio di governo.

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