§ 35 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione (Legge d'organizzazione, OG) (Organisationsgesetz, OG) - Dirigenti delle unità operative
§ 35 Legge sull'Organizzazione, LO · Dirigenti delle unità operative
1. I direttori e le direttrici degli uffici conducono gli uffici secondo i principi dei §§ 21 e 21a e nell'ambito degli obiettivi stabiliti dal capo del dipartimento o dalla capa del dipartimento.
2. Essi sono responsabili nei confronti del capo del dipartimento o della capa del dipartimento per l'adempimento degli incarichi di prestazione conferiti ai loro uffici.
3. Essi nominano, in accordo con il capo del dipartimento o la capa del dipartimento, un vice direttore o una vice direttrice e i capi delle sezioni. Sono fatte salve disposizioni speciali.
4. Il capo del dipartimento o la capa del dipartimento deve essere informato tempestivamente su tutti i procedimenti importanti nel campo di responsabilità dell'ufficio; § 28 comma 3 si applica mutatis mutandis.