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§ 165 Legge sui diritti politici (LDP) (StRG) - Rettifica e Annullamento di Elezioni e Votazioni

Vigilanza e Amministrazione della Giustizia - Ricorso in materia di diritti di voto
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§ 165 StRG · Rettifica e Annullamento di Elezioni e Votazioni

1. I risultati delle elezioni e delle votazioni accertati erroneamente sono, ove possibile, rettificati nella decisione di reclamo.

2. L'elezione o la votazione viene annullata del tutto o in parte dalla decisione di reclamo se

a. sono riscontrate irregolarità,

b. non si può escludere la possibilità che abbiano modificato in modo decisivo il risultato dell'elezione o della votazione, e

c. una rettifica attraverso la decisione di reclamo non è possibile.

3. In caso di annullamento di un'elezione o di una votazione, il consiglio di governo prende le disposizioni necessarie.

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