§ 160 Legge sui diritti politici (LDP) (StRG) - Ricorso sul diritto di voto in occasione di elezioni e votazioni
§ 160 StRG - Ricorso sul diritto di voto in occasione di elezioni e votazioni · Ricorso sul diritto di voto in occasione di elezioni e votazioni
1. Alle elezioni e votazioni possono essere contestati, fatta salva la disposizione del § 161, con il reclamo del diritto di voto
a. i difetti procedurali e altre irregolarità nella preparazione e svolgimento,
b. gli errori nel registro elettorale, purché la modifica sia stata richiesta prima della sua chiusura.
2. Se il motivo del reclamo si verifica prima del giorno della votazione, il reclamo del diritto di voto deve essere presentato entro 3 giorni dalla scoperta. Se questo termine non è ancora scaduto il giorno della votazione, esso viene prorogato fino al 10° giorno dopo il giorno della votazione.
3. In tutti gli altri casi, il termine per il reclamo è di 10 giorni dal giorno della votazione.
4. Hanno diritto a presentare il reclamo del diritto di voto gli aventi diritto al voto e i partiti politici organizzati nel circondario delle elezioni o votazioni.
5. Resta riservato l'articolo 77, comma 2 della legge federale sui diritti politici.