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Art. 8 Legge concernente l'esercizio della prostituzione e il commercio della pornografia (Legge sulla prostituzione, LProst)

9. Economia » 94. Commercio » 943. Esercizio del commercio
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Art. 8 Legge concernente l'esercizio della prostituzione e il commercio della pornografia (Legge sulla prostituzione, LProst)

1 L'esercizio della prostituzione è vietato negli stabilimenti pubblici ai sensi della legge del 18 marzo 1998 sull'industria alberghiera, la ristorazione e il commercio di bevande alcoliche (Legge sugli alberghi), fatta salva la prostituzione d'accompagnamento ai sensi dell'articolo 4, lettera f, esercitata in uno stabilimento dedicato all'industria alberghiera e alla para-alberghiera.

2 Gli stabilimenti pubblici ai sensi della legge sugli alberghi non possono avere un accesso diretto a un salone ai sensi della presente legge.

3 Gli stabilimenti pubblici ai sensi della legge sugli alberghi nei quali si esercitano atti di prostituzione o che non rispettano il comma 2 possono essere oggetto di una decisione di chiusura.

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