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Art. 14 Legge concernente l'esercizio della prostituzione e il commercio di pornografia (Legge sulla prostituzione, LProst)

9. Economia » 94. Commercio » 943. Esercizio del commercio
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Art. 14 Legge concernente l'esercizio della prostituzione e il commercio di pornografia (Legge sulla prostituzione, LProst)

1 La persona fisica titolare di un'autorizzazione è considerata come la persona responsabile ai sensi della presente legge.

2 La persona responsabile deve soddisfare le condizioni personali per il rilascio dell'autorizzazione e assumere gli obblighi derivanti dalla presente legge.

3 Se una persona giuridica intende esercitare un'attività soggetta ad autorizzazione, deve avere la sua sede in Svizzera e comunicare preventivamente e per iscritto, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, i dati della persona fisica che assume la funzione di persona responsabile ai sensi del comma 2. Dovrà inoltre conferire a quest'ultima i poteri di rappresentanza e di gestione necessari per il rispetto della presente legge.

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