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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 9 Legge sull'azione sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sicurezza sociale » 85. Assistenza sociale » 850. Disposizioni generali
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Art. 9 Legge sull'azione sociale (LASoc)

1 La persona che richiede o riceve un'assistenza o che è collocata in un'istituzione deve fornire informazioni complete e veritiere sulla propria situazione all'autorità o all'organismo incaricato dell'assistenza sociale e dare loro la possibilità di raccogliere informazioni al riguardo, pena il rifiuto totale o parziale delle prestazioni.

2 Inoltre, il beneficiario di un'assistenza materiale è tenuto a segnalare senza indugio all'autorità di assistenza sociale qualsiasi cambiamento della propria situazione che possa comportare la riduzione o la cessazione delle prestazioni.

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