Art. 64 Legge sull’azione sociale (LASoc)
Art. 64 Legge sull’azione sociale (LASoc)
1. Il Servizio di azione sociale
a) decide la concessione, il ritiro e il rimborso dell'assistenza sociale;
b) elabora le misure di inserimento e delibera sulla loro concessione, sospensione o ritiro;
c) informa e consiglia la popolazione, le autorità comunali e le istituzioni in materia di azione sociale;
d) fatta salva la competenza del Dipartimento, corrisponde con le autorità di azione sociale al di fuori del Cantone;
e) sorveglia l'amministrazione delle istituzioni sovvenzionate;
f) esercita la vigilanza sui minori collocati e sulle strutture di accoglienza per l'infanzia;
g) autorizza i collocamenti in istituzioni situate al di fuori del Cantone, ad esclusione delle misure di collocamento a fini assistenziali;
h) è l'organo di esecuzione in materia di anticipazione e recupero degli alimenti;
i) …;
j) si occupa della lotta contro l'alcolismo e le altre dipendenze in collaborazione con il Servizio sanitario e le istituzioni specializzate;
k) esamina i pareri e le proposte della commissione cantonale dell'azione sociale e li trasmette all'autorità competente con le proprie raccomandazioni.