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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 64 Legge sull’azione sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sicurezza sociale » 85. Assistenza sociale » 850. Disposizioni generali
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Art. 64 Legge sull’azione sociale (LASoc)

1. Il Servizio di azione sociale

a) decide la concessione, il ritiro e il rimborso dell'assistenza sociale;

b) elabora le misure di inserimento e delibera sulla loro concessione, sospensione o ritiro;

c) informa e consiglia la popolazione, le autorità comunali e le istituzioni in materia di azione sociale;

d) fatta salva la competenza del Dipartimento, corrisponde con le autorità di azione sociale al di fuori del Cantone;

e) sorveglia l'amministrazione delle istituzioni sovvenzionate;

f) esercita la vigilanza sui minori collocati e sulle strutture di accoglienza per l'infanzia;

g) autorizza i collocamenti in istituzioni situate al di fuori del Cantone, ad esclusione delle misure di collocamento a fini assistenziali;

h) è l'organo di esecuzione in materia di anticipazione e recupero degli alimenti;

i) …;

j) si occupa della lotta contro l'alcolismo e le altre dipendenze in collaborazione con il Servizio sanitario e le istituzioni specializzate;

k) esamina i pareri e le proposte della commissione cantonale dell'azione sociale e li trasmette all'autorità competente con le proprie raccomandazioni.

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