850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 44 Legge sull'azione sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sicurezza sociale » 85. Assistenza sociale » 850. Disposizioni generali
Art. 44 Legge sull'azione sociale (LASoc)
1 Nella misura delle loro possibilità, i genitori obbligati al mantenimento secondo gli articoli 276 e seguenti del Codice civile svizzero e le persone tenute a fornire alimenti conformemente agli articoli 328 e 329 del Codice civile svizzero partecipano alla copertura dell'aiuto materiale accordato al beneficiario.
2 L'autorità di assistenza sociale determina l'ammontare della partecipazione di comune accordo con il debitore.
3 In caso di disaccordo, l'autorità investe il giudice civile competente.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
ADM 2017 16 · ju (art. 44 al. 3 LASoc)
Social Services Denied Reimbursement for Welfare Payments from Heirs
Cited in the factual background regarding a previous claim for maintenance.