850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 43 Legge sull'azione sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sicurezza sociale » 85. Assistenza sociale » 850. Disposizioni generali
Art. 43 Legge sull'azione sociale (LASoc)
1 L'azione di rimborso si prescrive entro cinque anni a partire dal giorno in cui l'autorità è venuta a conoscenza del suo diritto, ma, salvo quanto previsto dal comma 2, in via assoluta entro dieci anni dal giorno in cui la concessione delle prestazioni è cessata.
2 Quando un beneficiario dell'assistenza sociale ha ingannato le autorità sulla sua situazione finanziaria, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'inganno è stato scoperto.