Legislator Giurisprudenza & Legislazione
850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 43 Legge sull'azione sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sicurezza sociale » 85. Assistenza sociale » 850. Disposizioni generali
Apri la fonte ufficiale Atto completo (83 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 43 Legge sull'azione sociale (LASoc)

1 L'azione di rimborso si prescrive entro cinque anni a partire dal giorno in cui l'autorità è venuta a conoscenza del suo diritto, ma, salvo quanto previsto dal comma 2, in via assoluta entro dieci anni dal giorno in cui la concessione delle prestazioni è cessata.

2 Quando un beneficiario dell'assistenza sociale ha ingannato le autorità sulla sua situazione finanziaria, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'inganno è stato scoperto.

← Art. 42 Legge sull'azione sociale (LASoc) 8. Santé, travail, sicurezza sociale » 85. Assistenza sociale » 850. Disposizioni generali Art. 44 Legge sull'azione sociale (LASoc) →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →