850.1
GSOZLASOC
CH-JU
Art. 4 Legge sull'azione sociale (LASoc)
8. Santé, travail, sicurezza sociale » 85. Assistenza sociale » 850. Disposizioni generali
Art. 4 Legge sull'azione sociale (LASoc)
L'azione sociale si esercita con i seguenti mezzi
a) misure di informazione e prevenzione;
b) assistenza sociale, concessa sotto forma di aiuto personale o materiale;
c) misure di inserimento;
d) sostegno a istituzioni pubbliche o private.