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850.1 GSOZLASOC CH-JU

Art. 4 Legge sull'azione sociale (LASoc)

8. Santé, travail, sicurezza sociale » 85. Assistenza sociale » 850. Disposizioni generali
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Art. 4 Legge sull'azione sociale (LASoc)

L'azione sociale si esercita con i seguenti mezzi

a) misure di informazione e prevenzione;

b) assistenza sociale, concessa sotto forma di aiuto personale o materiale;

c) misure di inserimento;

d) sostegno a istituzioni pubbliche o private.

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