Art. 4 Legge sull'introduzione alla legge federale sugli assegni familiari (LiLAFam)
Art. 4 Legge sull'introduzione alla legge federale sugli assegni familiari (LiLAFam)
1 In deroga all’articolo 19, comma 2, LAFam, tutte le persone obbligatoriamente assicurate all'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) in quanto persone senza attività lucrativa sono considerate come senza attività lucrativa e hanno diritto agli assegni familiari indipendentemente dal loro reddito imponibile. Il diritto agli assegni familiari è loro concesso solo se non usufruiscono di prestazioni complementari all’AVS/AI.
2 Sono considerate altresì persone senza attività lucrativa ai sensi della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS)
a) …;
b) le persone che non esercitano attività lucrativa e che percepiscono una rendita di vecchiaia dell’AVS;
c) le persone che beneficiano di indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità;
d) i giovani che non esercitano attività lucrativa e che non sono ancora soggetti all'obbligo di contribuzione all’AVS;
e) i disoccupati, per quanto riguarda il diritto all'assegno di nascita o all'assegno di adozione, quando questi ultimi non possono essere erogati in applicazione di un'altra base legale.