Art. 72 Ordinanza sulla gestione delle acque (OGAcque)
Art. 72 Ordinanza sulla gestione delle acque (OGAcque)
Le aliquote delle sovvenzioni in materia di approvvigionamento idrico potabile sono fissate secondo la seguente scala
1. Studi
a) Piano generale di approvvigionamento idrico (PGA): 30%
b) Zone di protezione delle risorse (EPIK): 30%
c) Ricerca di acqua: 30%
d) Studi organizzativi per bacino idrografico: 30%
e) Progetto innovativo di interesse particolare: dal 20% all'80%
f) Studi complementari richiesti nell'interesse cantonale: 80%
2. Impianti
a) Captazione di sorgenti, pozzi e relativa ristrutturazione: 30%
b) Perforazioni profonde: 30%
c) Dispositivo di monitoraggio quantitativo/qualitativo delle risorse: 60%
3. Adduzione e trasporto dell'acqua
Interconnessione di reti tra comuni o località (unità urbanizzate secondo la legge federale sull'ordinamento del territorio) inclusa stazione di pompaggio: 30%
4. Varie
Realizzazione di infrastrutture strategiche risultanti dalla pianificazione cantonale: dal 20% all'80%