Art. 83 Legge sulla gestione delle acque (LGA)
Art. 83 Legge sulla gestione delle acque (LGA)
1 In linea generale, i diritti di passaggio necessari all'installazione delle condutture pubbliche di approvvigionamento idrico e delle loro infrastrutture accessorie sono fissati tramite allineamenti, secondo la procedura di piano speciale prevista dalla legislazione sulle costruzioni e l'urbanistica.
2 Salvo disposizione particolare, è vietato costruire edifici, realizzare opere o piantare alberi sulle condutture pubbliche esistenti o previste e a meno di tre metri da ciascun lato delle stesse.
3 I proprietari fondiari e i loro aventi diritto sono tenuti a tollerare, previo ripristino degli stati dei luoghi e riparazione dei danni, gli interventi necessari per la posa, l'esercizio e la manutenzione delle condutture.
4 Lo spostamento delle condutture pubbliche può essere richiesto solo se tecnicamente possibile e se il proprietario fondiario si assume i costi.
5 L'indennità dovuta al proprietario fondiario per le restrizioni imposte dalla servitù delle condutture è regolata dalla legislazione sulle costruzioni e l'urbanistica.
6 Il diritto sulle condutture può essere oggetto di annotazione nel registro fondiario.