Art. 9 Decreto relativo al permesso di costruire (DPC)
Art. 9 Decreto relativo al permesso di costruire (DPC)
1 La procedura semplificata ai sensi dell'articolo 20 è applicabile, fatto salvo l'alinea 3, ai seguenti progetti
a) edifici di piccole dimensioni, lavori ai sensi dell'articolo 4, alinea 1, lettera b, ampliamenti minimi di edifici o installazioni;
b) modifiche significative di edifici e installazioni (art. 5);
c) costruzioni che non sono stabilite in modo permanente (costruzioni mobili);
d) modifiche del terreno.
2 Il piccolo permesso è concesso dall'autorità comunale.
3 Tuttavia, la procedura del piccolo permesso è esclusa nei seguenti casi
a) in caso di costruzione o ampliamento di edifici e installazioni quando le spese di costruzione superano 100.000 franchi;
b) quando il progetto è connesso ad un altro, al quale è applicabile la procedura ordinaria, in particolare in caso di demolizione in vista di una nuova costruzione;
c) quando i progetti interessati sono contrari alla destinazione della zona;
d) quando il progetto coinvolge interessi pubblici importanti, in particolare quelli della protezione della natura, dei siti e del patrimonio, della sicurezza del traffico o della pianificazione locale.
4 La procedura del piccolo permesso non può essere ripetuta con lo scopo di realizzare un progetto rientrante nella procedura ordinaria.