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701.51 EBGDPC CH-JU

Art. 9 Decreto relativo al permesso di costruire (DPC)

7. Constructions, travaux publics, énergie, trasporti e comunicazioni » 70. Costruzioni e pianificazione del territorio » 701. Costruzioni
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Art. 9 Decreto relativo al permesso di costruire (DPC)

1 La procedura semplificata ai sensi dell'articolo 20 è applicabile, fatto salvo l'alinea 3, ai seguenti progetti

a) edifici di piccole dimensioni, lavori ai sensi dell'articolo 4, alinea 1, lettera b, ampliamenti minimi di edifici o installazioni;

b) modifiche significative di edifici e installazioni (art. 5);

c) costruzioni che non sono stabilite in modo permanente (costruzioni mobili);

d) modifiche del terreno.

2 Il piccolo permesso è concesso dall'autorità comunale.

3 Tuttavia, la procedura del piccolo permesso è esclusa nei seguenti casi

a) in caso di costruzione o ampliamento di edifici e installazioni quando le spese di costruzione superano 100.000 franchi;

b) quando il progetto è connesso ad un altro, al quale è applicabile la procedura ordinaria, in particolare in caso di demolizione in vista di una nuova costruzione;

c) quando i progetti interessati sono contrari alla destinazione della zona;

d) quando il progetto coinvolge interessi pubblici importanti, in particolare quelli della protezione della natura, dei siti e del patrimonio, della sicurezza del traffico o della pianificazione locale.

4 La procedura del piccolo permesso non può essere ripetuta con lo scopo di realizzare un progetto rientrante nella procedura ordinaria.

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