Art. 47 Decreto relativo al permesso di costruire (DPC)
Art. 47 Decreto relativo al permesso di costruire (DPC)
1 Non si procede con una richiesta di deroga presentata a posteriori se il ritardo non è debitamente giustificato. L'informazione sulla richiesta viene comunicata secondo le disposizioni degli articoli 19 e seguenti e il deposito pubblico è effettuato secondo le stesse disposizioni. Nuovi colloqui di conciliazione avvengono solo se l'autorità lo ritiene necessario per la salvaguardia di interessi pubblici e dei vicini.
2 Se la richiesta di deroga è presentata solo nel corso del procedimento di ricorso dinanzi al giudice amministrativo, la sentenza emessa sul ricorso si pronuncia al riguardo. Il paragrafo 1 si applica per analogia.
3 Il Tribunale amministrativo non entra nel merito delle richieste di deroga presentate a posteriori. Rimane riservata la liquidazione del procedimento di ricorso per transazione.