Art. 46 Decreto relativo al permesso di costruire (DPC)
Art. 46 Decreto relativo al permesso di costruire (DPC)
1 Se, durante la procedura di concessione o di ricorso, il richiedente modifica il suo progetto al fine di tenere conto delle obiezioni sollevate dalle autorità o dagli oppositori o per altre motivazioni importanti, la procedura può continuare senza nuova pubblicazione, a condizione che la modifica non tocchi interessi pubblici. Gli oppositori e i vicini eventualmente interessati dalla modifica saranno ascoltati a riguardo di quest'ultima.
2 L'autorità competente per il rilascio del permesso può, dopo aver ascoltato le parti interessate e senza una nuova procedura di concessione, autorizzare che vengano apportate al progetto ammesso le modifiche che si rivelano necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, purché non vengano toccati né interessi pubblici, né interessi importanti dei vicini.