Art. 45 Decreto relativo al permesso di costruire (DPC)
Art. 45 Decreto relativo al permesso di costruire (DPC)
1 Se si tratta di un progetto di una certa importanza o se la situazione giuridica non è chiara, una domanda generale di permesso di costruire può essere presentata, con l'accordo dell'autorità comunale, prima della domanda vera e propria. La domanda generale riguarda solo l'integrazione dell'opera nel terreno circostante (situazione, aspetto esteriore) e l'equipaggiamento del terreno.
2 Alla domanda generale sono allegati, in duplice esemplare, il piano di situazione secondo gli articoli 12 e 13, nonché i piani di anteprogetto in scala 1:100 o 1:200 in applicazione per analogia dell'articolo 14. Per il resto, la procedura si svolge secondo le disposizioni applicabili alle domande ordinarie.
3 Il permesso generale di costruzione vincola le autorità che devono trattare la domanda successiva di ottenimento del permesso di costruire, purché questa sia presentata entro sei mesi dall'ottenimento del permesso generale. La nuova domanda è pubblicata solo se interessa maggiormente gli interessi pubblici rispetto alla domanda generale. Se non avviene pubblicazione, viene comunicato ai vicini il deposito pubblico del progetto di esecuzione ai sensi dell'articolo 21.